CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuto che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Bonomelli, nonché l'erronea applicazione di legge penale e di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui al capo A) e B) della imputazione, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9-10 della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni rese dal coimpiutato ed alle circostanze comprovanti la responsabilità a titolo di concorso); ritenuto che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - l'erronea applicazione della legge penale e di norme processuali ai sensi dell'art. 606 lett b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui al capo A) e B) della imputazione, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenza impugnata ove si è evidenziato la sussistenza degli elementi costituivi in relazione ad entrambi i reati ascritti al ricorrente); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de