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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11281/2026

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n calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 659 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il primo settembre 2022 (RGN 367/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 4895/2023Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 11281/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno dichiarate irripetibili,in presenza di rituale dichiarazione di esonero (art. 152 disp. att. cod.proc. civ.) versata in atti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29controricorrenteAvverso la sentenza n. 659 del 2022 della Corte d’appello di Milano,depositata il primo settembre 2022 (RGN 367/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),Numero registro generale 4895/2023Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 11281/2026Data pubblicazione 27/04/2026dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno dichiarate irripetibili,in presenza di rituale dichiarazione di esonero (art. 152 disp. att. cod.proc. civ.) versata in atti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -
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