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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30224/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 7 settembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794)[ cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, dopo avere spiegato in maniera tutt'altro che illogica, come il certificato medico in possesso dell'ATS di Brescia fosse proprio il documento contraffatto prodotto dall'imputato, e non una sua copia, essendone stata, piuttosto, rilasciata dall'ATS di Brescia una copia autentica per l'allegazione agli atti del processo], ha affermato, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, n. 33648 del 23/03/2005, Rv. 232332), che integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che sia in possesso di un certificato, apparentemente rilasciato da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere un permesso dal lavoro per sottoporsi a trattamenti sanitari, non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità; - che lo stesso motivo, nella parte in cui censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui si è giustificata la mancata applicazione dell'istituto invocato evidenziando, in maniera non manifestamente illogica, come il fatto fosse dotato di peculiare gravità: essendo stato il falso documento redatto o, comunque, commissionato da un medico veterinario, che rivestiva una funzione dirigenziale; essendosi l'assenza dal lavoro protratta per 12 giorni ed essendo tutt'altro che esiguo il danno provocato all'amministrazione di appartenenza, in virtù dell'indebita percezione della retribuzione per un ammontare pari ad Euro 2.498,28); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 61 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 7 settembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, nella parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794)[ cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, dopo avere spiegato in maniera tutt'altro che illogica, come il certificato medico in possesso dell'ATS di Brescia fosse proprio il documento contraffatto prodotto dall'imputato, e non una sua copia, essendone stata, piuttosto, rilasciata dall'ATS di Brescia una copia autentica per l'allegazione agli atti del processo], ha affermato, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, n. 33648 del 23/03/2005, Rv. 232332), che integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che sia in possesso di un certificato, apparentemente rilasciato da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere un permesso dal lavoro per sottoporsi a trattamenti sanitari, non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità; - che lo stesso motivo, nella parte in cui censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui si è giustificata la mancata applicazione dell'istituto invocato evidenziando, in maniera non manifestamente illogica, come il fatto fosse dotato di peculiare gravità: essendo stato il falso documento redatto o, comunque, commissionato da un medico veterinario, che rivestiva una funzione dirigenziale; essendosi l'assenza dal lavoro protratta per 12 giorni ed essendo tutt'altro che esiguo il danno provocato all'amministrazione di appartenenza, in virtù dell'indebita percezione della retribuzione per un ammontare pari ad Euro 2.498,28); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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