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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20990/2026

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c.p.a., con la conseguenza che la giurisdizione in ordinealla domanda relativa alla corresponsione della indennità da occupazioneNumero registro generale 5224/2025Numero sezionale 50/2026Numero di raccolta generale 20990/2026Data pubblicazione 20/06/2026legittima si deve ritenere definitivamente consolidata davanti al giudiceamministrativo.Segnatamente, il TAR Sicilia, nella specie, svolgendosi la prima udienza nelgiudizio del 2023, avrebbe potuto sollevare immediatamente in quell’occasioneil conflitto, come sarebbe stata sua facoltà.

Nemmeno il Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana, investito della questione in sede diappello, ha reputato di sollevare il conflitto entro il limite preclusivo stabilitodall’art.11, comma3, c.p.a.

Il conflitto di giurisdizione è stato sollevato soltantocon l'ordinanza n.843/2025, resa dopo la riserva in decisione della causa assuntaall’ udienza pubblica del 26 febbraio 2025, nel secondo giudizio svoltosi dinanzial TAR e, quindi, ben oltre il termine stabilito dall’art.11, comma 3, c.p.a.3.- In ragione del tardivo esercizio del potere, essendosi consolidata lagiurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di corresponsione dellaindennità da occupazione legittima, deve essere dichiarato inammissibile ilconflitto di giurisdizione sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] per laSicilia.Non avendo le parti svolto attività difensiva nel procedimento di regolamentodi giurisdizione d'ufficio, non occorre regolare spese in ragione dellasoccombenza (Cass. Sez.

U. n. 23143/2018).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c.p.a., con la conseguenza che la giurisdizione in ordinealla domanda relativa alla corresponsione della indennità da occupazioneNumero registro generale 5224/2025Numero sezionale 50/2026Numero di raccolta generale 20990/2026Data pubblicazione 20/06/2026legittima si deve ritenere definitivamente consolidata davanti al giudiceamministrativo.Segnatamente, il TAR Sicilia, nella specie, svolgendosi la prima udienza nelgiudizio del 2023, avrebbe potuto sollevare immediatamente in quell’occasioneil conflitto, come sarebbe stata sua facoltà. Nemmeno il Consiglio di giustiziaamministrativa per la Regione siciliana, investito della questione in sede diappello, ha reputato di sollevare il conflitto entro il limite preclusivo stabilitodall’art.11, comma3, c.p.a. Il conflitto di giurisdizione è stato sollevato soltantocon l'ordinanza n.843/2025, resa dopo la riserva in decisione della causa assuntaall’ udienza pubblica del 26 febbraio 2025, nel secondo giudizio svoltosi dinanzial TAR e, quindi, ben oltre il termine stabilito dall’art.11, comma 3, c.p.a.3.- In ragione del tardivo esercizio del potere, essendosi consolidata lagiurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di corresponsione dellaindennità da occupazione legittima, deve essere dichiarato inammissibile ilconflitto di giurisdizione sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] per laSicilia.Non avendo le parti svolto attività difensiva nel procedimento di regolamentodi giurisdizione d'ufficio, non occorre regolare spese in ragione dellasoccombenza (Cass. Sez. U. n. 23143/2018). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 20990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris