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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16734/2026

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l'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pulli-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n.87208/2025 depositato il31/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3501/2026Numero sezionale 494/2026Numero di raccolta generale 16734/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pulli-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n.87208/2025 depositato il31/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 3501/2026Numero sezionale 494/2026Numero di raccolta generale 16734/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cuiall’art. 152 disp.att.c.p.c. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Gabriella Marchese
Decreto Cassazione n. 16734/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris