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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14533/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3945/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] verini, elettivamente domiciliato in Roma, via Guido d’Arezzo, n. 32 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].

DANIELE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Modena, via Rainusso. n.118 presso il difensore. - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Modena n. 1031 /201 9 , pubblicata i n data27 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 a prile 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo dichiarare tenuto e condannare al pagamento dei propri compensi professionali in relazione alla attività difensiva svolta in diverse vertenze civili e di lavoro; nel corso del processo il Cuzzani rimaneva contumace, pur presentandosi di persona alle udienze; fallite le trattative per la definizione bonaria della vertenza, con sentenza del 21 giugno 2013 il Giudice di Pace di Modena condannava il convenuto Cuzzani a pagare all’avv. [OSCURATO:PERSONA] le proprie spettanze professionali.

2. Avverso la sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Modena, il quale, con sentenza parziale in data 23 novembre 2015, accoglieva la preliminare eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata dell’appellante in relazione alla sospensione dei termini e dei processi legislativamente prevista a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione [OSCURATO:PERSONA], ed ai sensi dell’art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., tratteneva la causa e la istruiva nel merito.

3. Con sentenza pubblicata il 27 giugno 2019 il Tribunale di Modena dichiarava tenuto e condannava l’appellante a versare al professionista avvocato l’identico importo già liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata e poi annullata.

4. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, con un unico motivo.

Si è costituito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione

1. Con unico motivo, articolato in molteplici censure relative alla attività difensiva svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in due cause di lavoro eper una procedura di esecuzione immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione all’art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. . 1.1 Viene contestato l’omesso esame delle prove orali e documentali, prove che se fossero state analizzate, avrebbero portato il giudice di secondo grado ad una decisione favorevole per il geometra Cuzzani e avrebbero evidenziato le lacune nella difesa approntata da parte resistente e si deduce che il Tribunale di Modena avrebbe ignorato molteplici elementi in base ai quali ravvisare responsabilità professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Anzitutto il legale non avrebbe evocato nella causa n.

RGL 625/2008, definita con sentenza n. 352/2010 dal Giudice del Lavoro di Modena, tutte e due le società con cui il Cuzzani avrebbe lavorato, non solo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., entrambe di proprietà del medesimo titolare. 1.3 Un’altra causa di lavoro, la n.

RGL 19/2009 contro tale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non avrebbe dovuto essere intrapresa ab initio , non avendo il difensore correttamente impostato le deduzioni dell’atto, secondo quando emergerebbeda alcuni passi ( così a p. 5 del ricorso per Cassazione) della sentenza definitiva del giudizio. 1.4 Afferma infine il ricorrente che la esecuzione immobiliare n.

RGE 625/2008 intentata contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè la stessa società convenuta nella già citata causa di lavoro n. 625/2008, non avrebbe dovuto essere intrapresa, dovendo in particolare il professionista avvocato considerare prima e comunicare al cliente poi che i beni immobili oggetto di pignoramento erano gravati da ipoteca volontaria a favore di istituto bancario di ingente ammontare ed iscritta ben tre anni prima.

2. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto si limita a ripercorrere i fatti di causa che dimostrerebbero la asserita responsabilità professionale dell’avvocato, a riproporre le censure e difese svolte in grado di appello, ed in ultima analisi a sollecitare una rimeditazione del materiale probatorio in atti, che per consolidato orientamento di questa Corte non può essere oggetto del sindacato di legittimità (v. ex multis Cass., 28/02/2020, n. 5519). 2.1 Viene invece omessa la indicazione specifica dei capi della sentenza di appello censurati nonché dei motivi specifici per cui la sentenza dovrebbe essere riformata, oltretutto senza tener conto e dare atto del complessivo andamento del giudizio di merito, dunque in violazione del costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui è necessario che nel contesto dell’atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v.

Cass., 18/02/2003, n. 2432; Cass., 17/04/2000, n. 4937). 2.2 In relazione alle due cause di lavoro in cui è stato assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anzitutto lamentache il proprio legale abbia perso la causa di lavoro avverso tale società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non correttamente adempiendo al mandato professionale, limitandosi a far riferimento ad alcuni passi della sentenza del giudice del l avoro, senza riferire alcunchè in merito all’istruttoria espletata in quel contesto processualee senza d edurre, come sarebbe stato suo preciso e specifico onere, specifiche censure a quanto sul punto statuito nella sentenza del Tribunale di Modena, in funzione di giudice di appello al giudice di pace, qui impugnata, per escludere qualsivoglia responsabilità del legale nella gestione di quella vertenza. 2.3 Anche relativamente all’altra causa di lavoro l’odierno ricorrente asserisce di aver informato il legale di aver svolto attività lavorativa per entrambe le società e riporta un passaggio della sentenza del giudice del lavoro secondo cui una parte significativa dell’attività di geometra era svolta nell’interesse anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenziando dunque soltanto taluni scarni elementi fattuali, laddove la sentenza di appello qui impugnata ha invece adeguatamente motivato considerando tutte le risultanze processuali, in forza delle quali è emerso, con doveros a valutazione ex ante,che all’atto della instaurazione della causa avverso la [OSCURATO:PERSONA] non risultava così chiarala concorrente legittimazione passiva anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui la sua omessa chiamata in causanon può dare luogo a responsabilità del professionista avvocato. 2.4 Questa Corte ha più volte ribadito che la parte deve rispettare il principio di specificità del ricorso e pertanto, per evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo, ha l’onere di riportare integralmente il testo della sentenza, non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione o il richiamo di stralci della motivazione o il riassunto sintetico della stessa (Cass., 31/05/2018, n. 13988). 2.4 Infine, r elativamente alla esperita procedura di es ecuzione immobiliare, il ricorrente si limita a riproporre molteplici allegazioni e doglianze già formulate in appello e che la Corte territoriale ha già preso in considerazione nella sua motivazione, considerando tutti i fatti e le risultanze di causa, e ritenendo, sempre con doverosa valutazione ex ante, che la procedura esecutiva sia stata legittimamente intrapresa su diversi immobili della società debitrice in modo tale da conseguire la soddisfazione del credito del Cuzzani, di modesta entità; dal controricorso si evince inoltre che il credito del Cuzzani era assistito da privilegio generale in quanto credito di lavoroe che la esecuzione immobiliare avrebbe comunque dovuto essere intrapresa quale previa condizione per successivamente accedere al fondo di garanzia INPS(mancato accesso di cui il ricorrente si duole ancora nella presente sede, ma rispetto al quale peraltro non risulta egli abbia conferito specifico mandatoall’avvocato).

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento in favore di Ferrari avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3945/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] verini, elettivamente domiciliato in Roma, via Guido d’Arezzo, n. 32 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. DANIELE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Modena, via Rainusso. n.118 presso il difensore. - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Modena n. 1031 /201 9 , pubblicata i n data27 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 a prile 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione ritualmente notificato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] per sentirlo dichiarare tenuto e condannare al pagamento dei propri compensi professionali in relazione alla attività difensiva svolta in diverse vertenze civili e di lavoro; nel corso del processo il Cuzzani rimaneva contumace, pur presentandosi di persona alle udienze; fallite le trattative per la definizione bonaria della vertenza, con sentenza del 21 giugno 2013 il Giudice di Pace di Modena condannava il convenuto Cuzzani a pagare all’avv. [OSCURATO:PERSONA] le proprie spettanze professionali. 2. Avverso la sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Modena, il quale, con sentenza parziale in data 23 novembre 2015, accoglieva la preliminare eccezione di nullità della sentenza di primo grado formulata dell’appellante in relazione alla sospensione dei termini e dei processi legislativamente prevista a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione [OSCURATO:PERSONA], ed ai sensi dell’art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., tratteneva la causa e la istruiva nel merito. 3. Con sentenza pubblicata il 27 giugno 2019 il Tribunale di Modena dichiarava tenuto e condannava l’appellante a versare al professionista avvocato l’identico importo già liquidato dal Giudice di Pace nella sentenza appellata e poi annullata. 4. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione, con un unico motivo. Si è costituito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con unico motivo, articolato in molteplici censure relative alla attività difensiva svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in due cause di lavoro eper una procedura di esecuzione immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in relazione all’art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. . 1.1 Viene contestato l’omesso esame delle prove orali e documentali, prove che se fossero state analizzate, avrebbero portato il giudice di secondo grado ad una decisione favorevole per il geometra Cuzzani e avrebbero evidenziato le lacune nella difesa approntata da parte resistente e si deduce che il Tribunale di Modena avrebbe ignorato molteplici elementi in base ai quali ravvisare responsabilità professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Anzitutto il legale non avrebbe evocato nella causa n. RGL 625/2008, definita con sentenza n. 352/2010 dal Giudice del Lavoro di Modena, tutte e due le società con cui il Cuzzani avrebbe lavorato, non solo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., entrambe di proprietà del medesimo titolare. 1.3 Un’altra causa di lavoro, la n. RGL 19/2009 contro tale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non avrebbe dovuto essere intrapresa ab initio , non avendo il difensore correttamente impostato le deduzioni dell’atto, secondo quando emergerebbeda alcuni passi ( così a p. 5 del ricorso per Cassazione) della sentenza definitiva del giudizio. 1.4 Afferma infine il ricorrente che la esecuzione immobiliare n. RGE 625/2008 intentata contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cioè la stessa società convenuta nella già citata causa di lavoro n. 625/2008, non avrebbe dovuto essere intrapresa, dovendo in particolare il professionista avvocato considerare prima e comunicare al cliente poi che i beni immobili oggetto di pignoramento erano gravati da ipoteca volontaria a favore di istituto bancario di ingente ammontare ed iscritta ben tre anni prima. 2. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 cod. proc. civ., in quanto si limita a ripercorrere i fatti di causa che dimostrerebbero la asserita responsabilità professionale dell’avvocato, a riproporre le censure e difese svolte in grado di appello, ed in ultima analisi a sollecitare una rimeditazione del materiale probatorio in atti, che per consolidato orientamento di questa Corte non può essere oggetto del sindacato di legittimità (v. ex multis Cass., 28/02/2020, n. 5519). 2.1 Viene invece omessa la indicazione specifica dei capi della sentenza di appello censurati nonché dei motivi specifici per cui la sentenza dovrebbe essere riformata, oltretutto senza tener conto e dare atto del complessivo andamento del giudizio di merito, dunque in violazione del costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui è necessario che nel contesto dell’atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v. Cass., 18/02/2003, n. 2432; Cass., 17/04/2000, n. 4937). 2.2 In relazione alle due cause di lavoro in cui è stato assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] anzitutto lamentache il proprio legale abbia perso la causa di lavoro avverso tale società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non correttamente adempiendo al mandato professionale, limitandosi a far riferimento ad alcuni passi della sentenza del giudice del l avoro, senza riferire alcunchè in merito all’istruttoria espletata in quel contesto processualee senza d edurre, come sarebbe stato suo preciso e specifico onere, specifiche censure a quanto sul punto statuito nella sentenza del Tribunale di Modena, in funzione di giudice di appello al giudice di pace, qui impugnata, per escludere qualsivoglia responsabilità del legale nella gestione di quella vertenza. 2.3 Anche relativamente all’altra causa di lavoro l’odierno ricorrente asserisce di aver informato il legale di aver svolto attività lavorativa per entrambe le società e riporta un passaggio della sentenza del giudice del lavoro secondo cui una parte significativa dell’attività di geometra era svolta nell’interesse anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., evidenziando dunque soltanto taluni scarni elementi fattuali, laddove la sentenza di appello qui impugnata ha invece adeguatamente motivato considerando tutte le risultanze processuali, in forza delle quali è emerso, con doveros a valutazione ex ante,che all’atto della instaurazione della causa avverso la [OSCURATO:PERSONA] non risultava così chiarala concorrente legittimazione passiva anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui la sua omessa chiamata in causanon può dare luogo a responsabilità del professionista avvocato. 2.4 Questa Corte ha più volte ribadito che la parte deve rispettare il principio di specificità del ricorso e pertanto, per evitare la declaratoria di inammissibilità del motivo, ha l’onere di riportare integralmente il testo della sentenza, non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione o il richiamo di stralci della motivazione o il riassunto sintetico della stessa (Cass., 31/05/2018, n. 13988). 2.4 Infine, r elativamente alla esperita procedura di es ecuzione immobiliare, il ricorrente si limita a riproporre molteplici allegazioni e doglianze già formulate in appello e che la Corte territoriale ha già preso in considerazione nella sua motivazione, considerando tutti i fatti e le risultanze di causa, e ritenendo, sempre con doverosa valutazione ex ante, che la procedura esecutiva sia stata legittimamente intrapresa su diversi immobili della società debitrice in modo tale da conseguire la soddisfazione del credito del Cuzzani, di modesta entità; dal controricorso si evince inoltre che il credito del Cuzzani era assistito da privilegio generale in quanto credito di lavoroe che la esecuzione immobiliare avrebbe comunque dovuto essere intrapresa quale previa condizione per successivamente accedere al fondo di garanzia INPS(mancato accesso di cui il ricorrente si duole ancora nella presente sede, ma rispetto al quale peraltro non risulta egli abbia conferito specifico mandatoall’avvocato). 3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore di Ferrari avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,
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