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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05702/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 25.1.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta dì giustizia e al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore della costituita parte civile in relazione ai delitti ex art. 612, co. 2, 582, co. 2, c.p. in rubrica ascrittogli, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Bruno, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione e violazione di legge, sotto diversi profili.

In particolare, denuncia il ricorrente, la corte territoriale ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, da considerare inattendibili con particolare riferimento alla dinamica dei fatti, al movente e alla partecipazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto dal giudice di primo grado con formula piena alla luce dì un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che riguardando il nucleo essenziale del narrato di quest'ultima, non può che travolgere l'intera testimonianza dello Scapola, senza tacere che, come si evince dalla testimonianza del Villani, l'imputato intervenne per evitare che l'anziano genitore fosse aggredito dallo stesso Scapola, sicché nel caso in esame ricorrono gli estremi della legittima difesa.

Lamenta, inoltre, il ricorrente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze volte a contestare l'esistenza di un danno da risarcire, mai accertato, e la liquidazione di una provvisionale.

2.1. Con requisitoria scritta del 14.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dìchìarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Ed invero il ricorso va dichiarato inammìssibìle, innanzitutto, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale (le deposizioni di Scapola e del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA]) la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex pludmis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la proprìa decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, anche nel caso in cui si sia costituita parte civile (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), senza bisogno di riscontri esterni, che, tuttavia, nel caso in esame la corte territoriale individua specificamente nel contenuto delle deposizioni rese dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo dell'aggressione patita dallo Scapola ad opera dell'imputato e del teste [OSCURATO:PERSONA], che rafforzano il giudizio positivo sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, nonché sulla credibilità personale di quest'ultima.

Sicché i rilievi del ricorrente si appalesano anche come censure di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva innanzitutto che, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495), circostanze tutte non riscontrabili nel caso in esame, posto che il giudice di primo grado ha ritenuto congrua l'entità delle somme liquidate in via equitativa e a titolo di provvisionale, sulla base della entità della lesione subita dallo Scapola a opera del Bruno e del numero dei relativi giorni di prognosi formulata (cfr. p. 2 della sentenza del tribunale di Foggia).

Sul punto manca una valutazione da parte della corte di appello, ma il motivo di ricorso al riguardo non può non ritenersi inammissibile, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con I relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).

E ciò a prescindere dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773).

Con riferimento, infine, al rilievo riguardante il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., non può non rilevarsene l'inammissibilità, posto che, come si evince dagli atti, la relativa questione non ha formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione in sede di appello.

Ciò impedisce al Collegio di prendere in esame la suddetta questione per due ordini di ragioni, in quanto, da un lato, come si è detto non risulta dedotta nei motivi di appello ed è stata proposta in un ricorso inammissibile per i motivi già esposti; dall'altro i presupposti per la sua applicazione, genericamente prospettati dal ricorrente, non appaiono immediatamente rilevabili dagli atti, senza la necessità di procedere a ulteriori accertamenti fattuali (cfr. Cass., Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118; Cass. Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5.11.2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 25.1.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta dì giustizia e al risarcimento dei danni derivanti dal reato in favore della costituita parte civile in relazione ai delitti ex art. 612, co. 2, 582, co. 2, c.p. in rubrica ascrittogli, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Bruno, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione e violazione di legge, sotto diversi profili. In particolare, denuncia il ricorrente, la corte territoriale ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, da considerare inattendibili con particolare riferimento alla dinamica dei fatti, al movente e alla partecipazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto dal giudice di primo grado con formula piena alla luce dì un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che riguardando il nucleo essenziale del narrato di quest'ultima, non può che travolgere l'intera testimonianza dello Scapola, senza tacere che, come si evince dalla testimonianza del Villani, l'imputato intervenne per evitare che l'anziano genitore fosse aggredito dallo stesso Scapola, sicché nel caso in esame ricorrono gli estremi della legittima difesa. Lamenta, inoltre, il ricorrente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. e mancanza di motivazione in ordine alle doglianze volte a contestare l'esistenza di un danno da risarcire, mai accertato, e la liquidazione di una provvisionale. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dìchìarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Ed invero il ricorso va dichiarato inammìssibìle, innanzitutto, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Né va taciuta, con riferimento agli atti processuali di cui il ricorrente lamenta un'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale (le deposizioni di Scapola e del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA]) la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex pludmis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la proprìa decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, anche nel caso in cui si sia costituita parte civile (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), senza bisogno di riscontri esterni, che, tuttavia, nel caso in esame la corte territoriale individua specificamente nel contenuto delle deposizioni rese dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo dell'aggressione patita dallo Scapola ad opera dell'imputato e del teste [OSCURATO:PERSONA], che rafforzano il giudizio positivo sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, nonché sulla credibilità personale di quest'ultima. Sicché i rilievi del ricorrente si appalesano anche come censure di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, si osserva innanzitutto che, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495), circostanze tutte non riscontrabili nel caso in esame, posto che il giudice di primo grado ha ritenuto congrua l'entità delle somme liquidate in via equitativa e a titolo di provvisionale, sulla base della entità della lesione subita dallo Scapola a opera del Bruno e del numero dei relativi giorni di prognosi formulata (cfr. p. 2 della sentenza del tribunale di Foggia). Sul punto manca una valutazione da parte della corte di appello, ma il motivo di ricorso al riguardo non può non ritenersi inammissibile, dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con I relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). E ciò a prescindere dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773). Con riferimento, infine, al rilievo riguardante il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., non può non rilevarsene l'inammissibilità, posto che, come si evince dagli atti, la relativa questione non ha formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione in sede di appello. Ciò impedisce al Collegio di prendere in esame la suddetta questione per due ordini di ragioni, in quanto, da un lato, come si è detto non risulta dedotta nei motivi di appello ed è stata proposta in un ricorso inammissibile per i motivi già esposti; dall'altro i presupposti per la sua applicazione, genericamente prospettati dal ricorrente, non appaiono immediatamente rilevabili dagli atti, senza la necessità di procedere a ulteriori accertamenti fattuali (cfr. Cass., Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118; Cass. Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021.
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