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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 15849/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso la ordinanza del 19/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 cod. pen. e 110, 61 n. 2, cod. pen., 73 d.P.R. cit., sì come contestati nei capi 173), 183), 188) e 209) dell'imputazione provvisoria.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Morrone, censurando con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di gravità indiziaria del reato ascrittogli al capo 183), per essere stato oggetto di trattazione congiunta con il diverso reato di cui al capo 184), che nella richiesta cautelare non gli era stato formalmente contestato, con la conseguente violazione del suo diritto di difesa, tenuto conto del fatto le attività di indagine hanno avuto ad oggetto anche la posizione di un omonimo dell'indagato - nato nel 1972 - e che non sono emersi elementi di riscontro esterno rispetto al contenuto delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza cautelare, ove si fa genericamente riferimento al nome o al cognome dell'indagato.

2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla adeguatezza della misura in essere e alla denegata applicazione della meno afflittiva misura cautelare degli arresti dorniciliari con il braccialetto elettronico, avuto riguardo alle deduzioni dalla difesa formulate in sede di riesame.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 2 febbraio 2023 il difensore del predetto indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, ribadendo la fondatezza dei motivi già esposti nel ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente risposto alle eccezioni dalla difesa mosse in sede di riesame cautelare, con specifico riferimento alla posizione processuale e all'effettivo coinvolgimento della persona dell'indagato (v., in narrativa, il par. 2).

Non si dà conto, inoltre, degli elementi di fatto che giustificano la ritenuta gravità indiziaria della partecipazione alla contestata associazione, al di là di alcune conversazioni tratte dalle risultanze delle intercettazioni ivi menzionate, il cui contenuto fa riferimento a comportamenti ed episodi ritenuti sintomatici di un'attività di spaccio che sarebbe stata costantemente posta in essere per conto del sodalizio criminale degli "Abbruzzese" in una fascia temporale ricompresa tra il luglio 2018 e i primi mesi dell'anno successivo, senza spiegare con precisione se essi riguardino effettivamente il ricorrente ovvero il suo omonimo e senza inquadrarne con chiarezza l'incidenza del ruolo operativo, le modalità della condotta delittuosa e la natura e consistenza dei rapporti eventualmente intessuti con gli altri componenti il sodalizio.

Sotto tale profilo, in particolare, il provvedimento impugnato si è limitato ad indicare una costante attività di smercio degli stupefacenti in un luogo definito, senza collocarla, tuttavia, all'interno di un contesto organizzativo che giustifichi, sia pure sul piano della gravità della base indiziaria, la stessa contestazione della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, sicché il ruolo attribuito all'indagato non appare, allo stato, sintomatico del suo effettivo inserimento in un sodalizio criminoso.

2. Invero, secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità allo smercio delle partite di droga di cui essa fa traffico ed il vincolo associativo, a sua volta, può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò in effetti agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso.

E' tuttavia necessario accertare, a livello di gravità indiziaria, che tali attività vengano poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire stabilmente al suo mantenimento e di favorire in concreto la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (ex multis v.

Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798): circostanze di fatto, queste, che non emergono dalla motivazione dell'ordinanza in esame.

3. Logicamente assorbito deve ritenersi, allo stato, l'esame delle ragioni di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso.

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché elimini i vizi in questa Sede rilevati. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso la ordinanza del 19/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19-20 settembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1988) avverso l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1 cod. pen. e 110, 61 n. 2, cod. pen., 73 d.P.R. cit., sì come contestati nei capi 173), 183), 188) e 209) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Morrone, censurando con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di gravità indiziaria del reato ascrittogli al capo 183), per essere stato oggetto di trattazione congiunta con il diverso reato di cui al capo 184), che nella richiesta cautelare non gli era stato formalmente contestato, con la conseguente violazione del suo diritto di difesa, tenuto conto del fatto le attività di indagine hanno avuto ad oggetto anche la posizione di un omonimo dell'indagato - nato nel 1972 - e che non sono emersi elementi di riscontro esterno rispetto al contenuto delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza cautelare, ove si fa genericamente riferimento al nome o al cognome dell'indagato. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi con riferimento alla adeguatezza della misura in essere e alla denegata applicazione della meno afflittiva misura cautelare degli arresti dorniciliari con il braccialetto elettronico, avuto riguardo alle deduzioni dalla difesa formulate in sede di riesame. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 2 febbraio 2023 il difensore del predetto indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, ribadendo la fondatezza dei motivi già esposti nel ricorso, del quale ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente risposto alle eccezioni dalla difesa mosse in sede di riesame cautelare, con specifico riferimento alla posizione processuale e all'effettivo coinvolgimento della persona dell'indagato (v., in narrativa, il par. 2). Non si dà conto, inoltre, degli elementi di fatto che giustificano la ritenuta gravità indiziaria della partecipazione alla contestata associazione, al di là di alcune conversazioni tratte dalle risultanze delle intercettazioni ivi menzionate, il cui contenuto fa riferimento a comportamenti ed episodi ritenuti sintomatici di un'attività di spaccio che sarebbe stata costantemente posta in essere per conto del sodalizio criminale degli "Abbruzzese" in una fascia temporale ricompresa tra il luglio 2018 e i primi mesi dell'anno successivo, senza spiegare con precisione se essi riguardino effettivamente il ricorrente ovvero il suo omonimo e senza inquadrarne con chiarezza l'incidenza del ruolo operativo, le modalità della condotta delittuosa e la natura e consistenza dei rapporti eventualmente intessuti con gli altri componenti il sodalizio. Sotto tale profilo, in particolare, il provvedimento impugnato si è limitato ad indicare una costante attività di smercio degli stupefacenti in un luogo definito, senza collocarla, tuttavia, all'interno di un contesto organizzativo che giustifichi, sia pure sul piano della gravità della base indiziaria, la stessa contestazione della partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, sicché il ruolo attribuito all'indagato non appare, allo stato, sintomatico del suo effettivo inserimento in un sodalizio criminoso. 2. Invero, secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte, la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità allo smercio delle partite di droga di cui essa fa traffico ed il vincolo associativo, a sua volta, può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò in effetti agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso. E' tuttavia necessario accertare, a livello di gravità indiziaria, che tali attività vengano poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire stabilmente al suo mantenimento e di favorire in concreto la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (ex multis v. Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798): circostanze di fatto, queste, che non emergono dalla motivazione dell'ordinanza in esame. 3. Logicamente assorbito deve ritenersi, allo stato, l'esame delle ragioni di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, affinché elimini i vizi in questa Sede rilevati. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci
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