CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 20436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione deglilette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputatoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Bergamo dichiarava la nullità dell’avviso di cuiall’art. 415-bis e degli atti conseguenti, tra cui il decreto di citazione a giudizio, ritenendo che lamancata allegazione all’imputazione del verbale di sequestro, riportante analiticamente la mercecontraffatta rinvenuta in possesso dell’imputato, integrasse la violazione del diritto di difesaeccepita dall’Elmahdy.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bergamo deducendol’abnormità dell’ordinanza in quanto ha comportato un’anomala regressione del procedimentoalla fase delle indagini preliminari sulla base di un presupposto erroneo. Infatti il rinvio al verbaledi sequestro operato nel capo d’imputazione risponde esclusivamente all’esigenza di unadescrizione maggiormente dettagliata della merce contraffatta, oggetto di incolpazione ai sensidegli artt. 474 e 648 cod.pen., sicché la mancata allegazione dell’atto, comunque presente nelfascicolo processuale, non incide sulla chiarezza e precisione del fatto contestato ed èinsuscettibile di determinare la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e delconseguente decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente aggiunge che l’ordinanza impugnatadeve ritenersi abnorme in quanto adottata in presenza di una specifica descrizione dei fatti direato addebitati, con conseguente regressione del procedimento e necessità di disporre larinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod.proc.pen. a termini d’indagine ormai scaduti.3.Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio per cui in tema di citazione a giudizioil fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali esostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pienoesercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazionenon solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte delfascicolo processuale (tra molte, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 -01). Deve, infatti, escludersi ogni incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questacontenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo daconsentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 - 01)mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'addebito (Sez. 2, n.16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758 - 01). Si è, inoltre, ritenuto del tutto legittimo il rinvioagli atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegibili, non equivoci e conoscibilidall'imputato (Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Iogha', Rv. 269455 – 01; n. 54159 del21/9/2016, Zanardelli, Rv. 268752 – 01).3.1 Nella specie l’imputazione contiene, oltre l’indicazione delle norme incriminatrici,l’inequivoco riferimento alle condotte contestate e all’oggetto della contraffazione, costituito dacapi d’abbigliamento ed accessori riportanti marchi di larghissima notorietà, di talché la mancataallegazione del decreto di sequestro contenente il dettaglio dei beni sottoposti a vincolo èinsuscettibile d’integrare la violazione dell’art. 552, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. Inconseguenza viene in rilievo l’erronea declaratoria di nullità dell’avviso di chiusura delle indaginie del decreto di citazione a giudizio ma deve escludersi che l’ordinanza che l’ha dichiarata,disponendo la trasmissione degli atti al P.m., pur illegittima, sia affetta da abnormità.3.2 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che non è abnorme il provvedimento con cui ilgiudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indaginidi cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente lanullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosidi provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteririconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendoil P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del26/03/2009, Toni e altro, Rv. 243590 – 01; in senso conforme Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015,Besio, Rv. 262374 – 01; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, D.M., Rv. 260069 – 01; Sez. 5, n.1855 del 08/10/2021, dep. 2022, Stilo, Rv. 282429 - 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. P.Q.MRigetta il ricorsoCosì deciso in Roma il 14 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]