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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 32158/2025

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anni Andreatta, [OSCURATO:PERSONA] in proprio – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in R i m ini , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore in data 30.1.2025.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del FALLIMENTO della THE TOWERs.r.l., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Alessandria, alla via Legnano, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ALESSANDRIA.

INTIMATO avverso la sentenza n. 880/2022della Corte d’Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. depositato in data 25 .1 1 .20 2 1 al Tribunale di Alessandria la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo“con riserva”. 2.Con decreto in data 21.12.2021 il tribunale fissava termine di 120 giorni, nominava il commissario giudiziale e poneva a carico della società istante un complesso di obblighi informativi (cfr. ricorso, pag. 2).

3. In data 10.3.2022 il commissario attendeva a l deposito di relazione interlocutoria,con la quale formulava taluni rilievi in ordine al bilancio della “[OSCURATO:PERSONA]” nonché in ordine - peraltro - al bilancio della s .r.l. affittuaria dell’immobile della “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia della “[OSCURATO:PERSONA]”, società partecipata dalla “Marebello” s.p.a., società, quest’ultima, detentrice dell’intero capitale della “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pag. 3).

4. Di seguito , con decreto del 17.3.2022, il tribunale reputava che le circostanze rappresentate dal commissario con la relazione del 10.3.2022 potessero indurre alla declaratoria di improcedibilità del concordato “con riserva”e, dunque , faceva luogo alla convocazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 173 l.fall., della “[OSCURATO:PERSONA]” e del P.M.(cfr. ricorso, pag. 3). 5.All’esito dell’udienza, nel corso della quale il P.M. chiedeva dichiararsi e l’improcedibilità del concordato e il fallimento, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 20/2022, faceva luogo alla declaratoria di improcedibil ità d e l la proposta nonché alla declaratoria di fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” (cfr. ricorso, pagg. 3 –4). 6.La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamo.

Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”.

Interveniva ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. 7.Con sentenza n. 880/2022 la Corte d’Appello di Torino rigettava il reclamo e condannava [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società reclamante, inproprio, a rimborsare al c uratore le spese di lite .

Premetteva la Corte di Torino che correttamente il tribunale aveva riferito le condotte rilevanti exart. 173 l.fall. agli obblighi informativi previsti in relazione alla domanda di concordato “in bianco”(cfr. sentenza impugnata, pag. 1 4) .

Indi evidenziava- peraltro - che “i bilanci depositati dalla società unitamente al ricorso prenotativo [erano] stati redatti, approvati e depositati nel Registro delle Imprese tutti insieme (esercizi 2018, 2019 e 2020) a dimostrazione che essi non erano stati né redatti né approvati né pubblicati nei termini annuali di competenza, circostanza che avrebbe legittimato una valutazione di scarsa attendibilità anche nell’ambito di una normale procedura di ricorso per la dichiarazione di fallimento” (cosìsentenza impugnata, pag. 14).

Evidenziava inoltre che destituito di fondamento era l’assunto della “[OSCURATO:PERSONA]” secondo cui i fatti reputati rilevanti dal tribunale nel segno dell’art. 173 l.fall. erano emersi dalle relazioni informative depositate dalla medesima reclamante; che invero “i chiarimenti e le rettifiche [erano] state apportate dalla società solo a seguito dell’impulso del Commissario” (così sentenza impugnata, pag. 15).

Evidenziava infine che la violazione dei doveri di probità e lealtà nonché il difetto della normale prudenza nella proposizione del manifestamente infondato reclamo erano tal i da giustificare la condanna in proprio del legale rappresentante della società reclamante alla rifusione delle spese di lite.

Evidenziava segnatamente,a tal riguardo, che la ricostruzione addotta dalla reclamante era risultata del tutto incongrua rispetto alla documentazione allegata e appienocontraria alle indicazioni normative e giurisprudenziali (cfr. sentenza impugnata, pagg. 16 –17).

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivila cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandrianon ha svolto difese. 9.I ricorrent i ha nno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il curatore controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 173 l.fall.

Deducono che ha errato la Corte di Torino a d attribuire valenza alla circostanza per cui i bilanci dei tre esercizi precedenti il deposito della domanda di concordato “in bianco” fossero stati redatti, approvati e depositati contestualmente (cfr.ricorso, pag. 36).

Deducono altresì che ha errato la corte d’appello ad opinare per l’omesso deposito dell’elenco dei creditori ovvero a ritenere che “abbia esposto voci di debito non corrette” (cosìricorso, pag. 36). 11.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 173 l.fall.

Deducono che ha errato la Corte di Torino a ritenere che i fatti rilevanti ai sensi dell’art. 173 l.fall. fossero stati “scoperti” dal commissario giudiziale e che “le rettifiche fossero state effettuate solo a seguito dei rilievi esposti dal commissario”(così ricorso, pag. 38 ) .

Deducono, inprimo luogo, che il procedimento concordatario è caratterizzato da una continua interlocuzione tra l’imprenditore istante e il commissario(così ricorso, pag. 38).

Deducono,dunque, che le nuove emergenze non possono assurgere ad “atti di frode”, siccome nessun fatto è stato taciuto ovvero esposto in maniera inadeguata (cfr.ricorso, pag. 38); che del resto la s.r.l. ricorrente ha provveduto a fornire le spiegazioni richieste e ad operare le rettifiche del caso.

Deducono, in secondo luogo, che nella specie per nulla si configurano atti di frode “aventi valenza decettiva per i creditori” (cfr.ricorso, pagg. 39 -40).

12. Con il t e rz o motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 96, 2° co., cod. proc. civ.

Deducono che ha errato la Corte di Torino a condannare in proprio alle spese di lite il legale rappresentante della società istante (cosìricorso, pag. 40).

Deducono che il comportamento della società reclamante “non è stato connotato da imprudenza ovvero da scorrettezza”, tanto più che il buon fondamento del ricorso per cassazione smentisce ex se, pur in parte qua, gli assunti della corte di merito. 13.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono, comunque,inammissibili.

14. Va debitamente premesso che i rilievi dapprima riferiti in sede di illustrazione delle ragioni della impugnata statuizione si inseriscono nel più ampio quadro motivazionaleche sorregge il gravato dictum.

Ulteriormente la Corte di Torino ha precisatoche “nel caso in esame le criticità riguardano non tanto i bilanci, quanto l’elenco dei creditori e la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre” (così sentenza impugnata, pag. 14).

Indi ha soggiunto che “nel caso di specie, non solo non si dava conto della fonte del debito verso [OSCURATO:PERSONA], ma detto debito era riportato in importi diversi nell’elenco e nella relazione aggiornata ed era successivamente pressoché azzerato senza alcuna spiegazione; non erano fin dall’inizio indicati i debiti per sanzioni e interessi conseguenti alle omesse dichiarazioni fiscali; era indicato il debito verso [OSCURATO:PERSONA] in importo non corrispondente al reale” (così sentenza impugnata, pag. 15).

Infine,ha puntualizzato che “solo per effetto delle richieste di chiarimenti del Commissario, la società – ha per certi profili – integrato e giustificato le originarie appostazioni, che risultano quindi non affidabili” (così sentenza impugnata, pag. 15).

Cosicché si era “in presenza di una carenza informativa iniziale che il legislatore - al fine di bilanciare l’anticipazione del beneficio protettivo ed evitarne l’uso strumentale – ha voluto sanzionare con la improcedibilità del ricorso per concordato con riserva” (così sentenza impugnata, pag. 15). 15.Su tale scorta inevitabili sono le notazioni che seguono.

Da un canto, gli esperiti motivi di ricorso non si confrontano, non censurano in modo compiuto ed integrale la complessiva “ratio decidendi” cui è ancorata la pronuncia della corte distrettuale.

Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952).

D’altro canto , gli esperiti motivi di ricorso sollecitano questa Corte alla “rilettura” della vicenda fattuale (“la realtà ètutt’affatto diversa”: così ricorso, pag. 36)nonché al riesame delle risultanze processuali (“trattasi di una evidente e macroscopica erroneità della lettura degli atti e documenti di causa”: così ricorso, pag. 36).

Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cuicon il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404: Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme). 16.Per altro verso, non vale ad escludere la rilevanza ex art. 173 l.fall. dei riscontri operati dal tribunale, dapprima, e dalla corte d’appello, poi, l’assunto dei ricorrenti secondo cui, nella specie, la società istante “ha raccolto le indicazioni del commissario e, sulla scorta di esse, ha rettificato taluni punti ed alcuni passaggi della propria proposta concordataria”(così ricorso, pag. 38).

Invero, questa Corte ha a più riprese puntualizzato –e a tali puntualizzazioni la corte territoriale si è appieno uniformata – che, in tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (cfr. Cass. (ord.) 13.4.2022, n. 12115; Cass. 26.6.2018, n. 16856, secondo cui, in tema di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; rientrano, peraltro, tra i fatti “accertati”dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l. fall., non solo quelli “scoperti”perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori).

Si badi che i rilievi surriferiti viepiù esplicano valenza,siccome nella specie la Corte torinese ha specificato che solo “per certi profili” la s.r.l. reclamante aveva “integrato e giustificato le originarie appostazioni” (così sentenza impugnata, pag. 15).

17. In memoria i ricorrenti ha nno prospettato che “la questione giuridica sottesa ai motivi di impugnazione di cui ai nn.ri1 e 2 del ricorso (…) concerne la possibilità di invocare l’art. 173 L.F. alla fase prenotativa del concordato preventivo” (così memoria dei ricorrenti, pag. 3).

Ebbene, si tratta di un profilo di doglianza “nuovo”, del tutto estraneo allo spettro delle censure veicolate dai motivi di ricorso.

Sovviene pertanto l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).

18. In ogni caso, le condotte fraudolente , potenzialmente decettive, concernono e rivestono valenza pur nel la fase “ prenotativa” del concordato , siccome “quel che rileva è il comportamento fraudolento del debitore, non l’effettiva consumazione della frode” (così in motivazione Cass. 5.5.2016, n. 9027).

19. Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile per difetto di specificità. 20.Invero, i ricorrenti si sono limitati a prospettare del tutto genericamente l’assenza di scorrettezza ed imprudenza nel comportamento della reclamante.

Comunque, nella specie, la personale condanna del legale rappresentante della s.r.l. fallita appieno si è giustificatae congruamente è stata giustificata nel segno dell’elaborazionedi questa Corte.

Ovvero dell’insegnamento a tenor del quale l ’ art. 94 c od . p roc . c iv . , prevedendo la condanna alle spese in favore dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9203). 21.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al curatore del fallimento controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata.

22. In verità, in memoria , i ricorrenti hanno eccepito (cfr. pagg. 1 – 3) l’inammissibilità del controricorso, “in quanto diverso da quello notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] precedente procuratore speciale del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

In particolare, hanno addottoche “dalla lettura dell’atto avversario depositato risulta che soltanto l’esposizione del fatto contenuta nelle prime 6 pagine si riferisce al contenzioso pendente tra il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (…), mentre di lì a seguire tutte le argomentazioni in punto di diritto concernono la posizione del Fallimento della II Girasole (…)”.

Ed hanno aggiunto che “ appare evidente che la difesa avversaria nel provvedere al deposito del controricorso non abbia versato in atti quello notificato ma ne abbia collazionato uno nuovo aggiungendo alla parte espositiva relativa allo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio una s econda parte totalmente estranea all’oggetto del contendere riguardante un altro fascicolo”. 23.È fuor di dubbio alla luce dei rilievi anzidetti, cioè dei medesimi ricorrenti, che la “versione” del controricorso notificata al loro precedente difensore non fosse inficiata dalla denunciata incongruenza.

Ovvero che contenesse –ad adoperar le medesime espressioni dei ricorrenti – “compiutamente rappresentata la posizione del resistente con l’esposizione dei contro motivi in iure”(così memoria dei ricorrenti, pagg. 2 - 3) .

In questi termini, a rigore, nessuna menomazione ai fini del corretto sviluppo del contraddittorio ne è derivatae, quindi, nessuna ragione di inammissibilità si prospetta.

E tanto, ben vero, pur a prescindere dal riscontro del rilievo del controricorrente secondo cui “fra gli allegati al controricorso tempestivamente depositato risultano: nella sua integralità l’atto notificato alla controparte, (…) contenente il corretto testo del controricorso; il mandato alla lite rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento (…)” (così note integrative del controricorrente, datate 18.11.2025, pagg. 1 –2). 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al curatore del fallimento controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anni Andreatta, [OSCURATO:PERSONA] in proprio – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliat i in R i m ini , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore in data 30.1.2025. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del FALLIMENTO della THE TOWERs.r.l., in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Alessandria, alla via Legnano, n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ALESSANDRIA. INTIMATO avverso la sentenza n. 880/2022della Corte d’Appello di Torino, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 novembre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. depositato in data 25 .1 1 .20 2 1 al Tribunale di Alessandria la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo“con riserva”. 2.Con decreto in data 21.12.2021 il tribunale fissava termine di 120 giorni, nominava il commissario giudiziale e poneva a carico della società istante un complesso di obblighi informativi (cfr. ricorso, pag. 2). 3. In data 10.3.2022 il commissario attendeva a l deposito di relazione interlocutoria,con la quale formulava taluni rilievi in ordine al bilancio della “[OSCURATO:PERSONA]” nonché in ordine - peraltro - al bilancio della s .r.l. affittuaria dell’immobile della “[OSCURATO:PERSONA]”, ossia della “[OSCURATO:PERSONA]”, società partecipata dalla “Marebello” s.p.a., società, quest’ultima, detentrice dell’intero capitale della “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pag. 3). 4. Di seguito , con decreto del 17.3.2022, il tribunale reputava che le circostanze rappresentate dal commissario con la relazione del 10.3.2022 potessero indurre alla declaratoria di improcedibilità del concordato “con riserva”e, dunque , faceva luogo alla convocazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 173 l.fall., della “[OSCURATO:PERSONA]” e del P.M.(cfr. ricorso, pag. 3). 5.All’esito dell’udienza, nel corso della quale il P.M. chiedeva dichiararsi e l’improcedibilità del concordato e il fallimento, il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 20/2022, faceva luogo alla declaratoria di improcedibil ità d e l la proposta nonché alla declaratoria di fallimento della “ [OSCURATO:PERSONA] ” (cfr. ricorso, pagg. 3 –4). 6.La “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamo. Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]”. Interveniva ilProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. 7.Con sentenza n. 880/2022 la Corte d’Appello di Torino rigettava il reclamo e condannava [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società reclamante, inproprio, a rimborsare al c uratore le spese di lite . Premetteva la Corte di Torino che correttamente il tribunale aveva riferito le condotte rilevanti exart. 173 l.fall. agli obblighi informativi previsti in relazione alla domanda di concordato “in bianco”(cfr. sentenza impugnata, pag. 1 4) . Indi evidenziava- peraltro - che “i bilanci depositati dalla società unitamente al ricorso prenotativo [erano] stati redatti, approvati e depositati nel Registro delle Imprese tutti insieme (esercizi 2018, 2019 e 2020) a dimostrazione che essi non erano stati né redatti né approvati né pubblicati nei termini annuali di competenza, circostanza che avrebbe legittimato una valutazione di scarsa attendibilità anche nell’ambito di una normale procedura di ricorso per la dichiarazione di fallimento” (cosìsentenza impugnata, pag. 14). Evidenziava inoltre che destituito di fondamento era l’assunto della “[OSCURATO:PERSONA]” secondo cui i fatti reputati rilevanti dal tribunale nel segno dell’art. 173 l.fall. erano emersi dalle relazioni informative depositate dalla medesima reclamante; che invero “i chiarimenti e le rettifiche [erano] state apportate dalla società solo a seguito dell’impulso del Commissario” (così sentenza impugnata, pag. 15). Evidenziava infine che la violazione dei doveri di probità e lealtà nonché il difetto della normale prudenza nella proposizione del manifestamente infondato reclamo erano tal i da giustificare la condanna in proprio del legale rappresentante della società reclamante alla rifusione delle spese di lite. Evidenziava segnatamente,a tal riguardo, che la ricostruzione addotta dalla reclamante era risultata del tutto incongrua rispetto alla documentazione allegata e appienocontraria alle indicazioni normative e giurisprudenziali (cfr. sentenza impugnata, pagg. 16 –17). 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivila cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandrianon ha svolto difese. 9.I ricorrent i ha nno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il curatore controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 173 l.fall. Deducono che ha errato la Corte di Torino a d attribuire valenza alla circostanza per cui i bilanci dei tre esercizi precedenti il deposito della domanda di concordato “in bianco” fossero stati redatti, approvati e depositati contestualmente (cfr.ricorso, pag. 36). Deducono altresì che ha errato la corte d’appello ad opinare per l’omesso deposito dell’elenco dei creditori ovvero a ritenere che “abbia esposto voci di debito non corrette” (cosìricorso, pag. 36). 11.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione ovvero la falsa applicazione dell’art. 173 l.fall. Deducono che ha errato la Corte di Torino a ritenere che i fatti rilevanti ai sensi dell’art. 173 l.fall. fossero stati “scoperti” dal commissario giudiziale e che “le rettifiche fossero state effettuate solo a seguito dei rilievi esposti dal commissario”(così ricorso, pag. 38 ) . Deducono, inprimo luogo, che il procedimento concordatario è caratterizzato da una continua interlocuzione tra l’imprenditore istante e il commissario(così ricorso, pag. 38). Deducono,dunque, che le nuove emergenze non possono assurgere ad “atti di frode”, siccome nessun fatto è stato taciuto ovvero esposto in maniera inadeguata (cfr.ricorso, pag. 38); che del resto la s.r.l. ricorrente ha provveduto a fornire le spiegazioni richieste e ad operare le rettifiche del caso. Deducono, in secondo luogo, che nella specie per nulla si configurano atti di frode “aventi valenza decettiva per i creditori” (cfr.ricorso, pagg. 39 -40). 12. Con il t e rz o motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 96, 2° co., cod. proc. civ. Deducono che ha errato la Corte di Torino a condannare in proprio alle spese di lite il legale rappresentante della società istante (cosìricorso, pag. 40). Deducono che il comportamento della società reclamante “non è stato connotato da imprudenza ovvero da scorrettezza”, tanto più che il buon fondamento del ricorso per cassazione smentisce ex se, pur in parte qua, gli assunti della corte di merito. 13.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono, comunque,inammissibili. 14. Va debitamente premesso che i rilievi dapprima riferiti in sede di illustrazione delle ragioni della impugnata statuizione si inseriscono nel più ampio quadro motivazionaleche sorregge il gravato dictum. Ulteriormente la Corte di Torino ha precisatoche “nel caso in esame le criticità riguardano non tanto i bilanci, quanto l’elenco dei creditori e la situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre” (così sentenza impugnata, pag. 14). Indi ha soggiunto che “nel caso di specie, non solo non si dava conto della fonte del debito verso [OSCURATO:PERSONA], ma detto debito era riportato in importi diversi nell’elenco e nella relazione aggiornata ed era successivamente pressoché azzerato senza alcuna spiegazione; non erano fin dall’inizio indicati i debiti per sanzioni e interessi conseguenti alle omesse dichiarazioni fiscali; era indicato il debito verso [OSCURATO:PERSONA] in importo non corrispondente al reale” (così sentenza impugnata, pag. 15). Infine,ha puntualizzato che “solo per effetto delle richieste di chiarimenti del Commissario, la società – ha per certi profili – integrato e giustificato le originarie appostazioni, che risultano quindi non affidabili” (così sentenza impugnata, pag. 15). Cosicché si era “in presenza di una carenza informativa iniziale che il legislatore - al fine di bilanciare l’anticipazione del beneficio protettivo ed evitarne l’uso strumentale – ha voluto sanzionare con la improcedibilità del ricorso per concordato con riserva” (così sentenza impugnata, pag. 15). 15.Su tale scorta inevitabili sono le notazioni che seguono. Da un canto, gli esperiti motivi di ricorso non si confrontano, non censurano in modo compiuto ed integrale la complessiva “ratio decidendi” cui è ancorata la pronuncia della corte distrettuale. Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952). D’altro canto , gli esperiti motivi di ricorso sollecitano questa Corte alla “rilettura” della vicenda fattuale (“la realtà ètutt’affatto diversa”: così ricorso, pag. 36)nonché al riesame delle risultanze processuali (“trattasi di una evidente e macroscopica erroneità della lettura degli atti e documenti di causa”: così ricorso, pag. 36). Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cuicon il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404: Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme). 16.Per altro verso, non vale ad escludere la rilevanza ex art. 173 l.fall. dei riscontri operati dal tribunale, dapprima, e dalla corte d’appello, poi, l’assunto dei ricorrenti secondo cui, nella specie, la società istante “ha raccolto le indicazioni del commissario e, sulla scorta di esse, ha rettificato taluni punti ed alcuni passaggi della propria proposta concordataria”(così ricorso, pag. 38). Invero, questa Corte ha a più riprese puntualizzato –e a tali puntualizzazioni la corte territoriale si è appieno uniformata – che, in tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal commissario giudiziale; in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (cfr. Cass. (ord.) 13.4.2022, n. 12115; Cass. 26.6.2018, n. 16856, secondo cui, in tema di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, si configurano come atti di frode le condotte del debitore idonee ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, ossia tali che qualora conosciute avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; rientrano, peraltro, tra i fatti “accertati”dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 173 l. fall., non solo quelli “scoperti”perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, i quali, ancorché annotati nelle scritture contabili, rivelino una valenza decettiva per i creditori). Si badi che i rilievi surriferiti viepiù esplicano valenza,siccome nella specie la Corte torinese ha specificato che solo “per certi profili” la s.r.l. reclamante aveva “integrato e giustificato le originarie appostazioni” (così sentenza impugnata, pag. 15). 17. In memoria i ricorrenti ha nno prospettato che “la questione giuridica sottesa ai motivi di impugnazione di cui ai nn.ri1 e 2 del ricorso (…) concerne la possibilità di invocare l’art. 173 L.F. alla fase prenotativa del concordato preventivo” (così memoria dei ricorrenti, pag. 3). Ebbene, si tratta di un profilo di doglianza “nuovo”, del tutto estraneo allo spettro delle censure veicolate dai motivi di ricorso. Sovviene pertanto l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l’atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, è possibile dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell’esigenza per quest’ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471). 18. In ogni caso, le condotte fraudolente , potenzialmente decettive, concernono e rivestono valenza pur nel la fase “ prenotativa” del concordato , siccome “quel che rileva è il comportamento fraudolento del debitore, non l’effettiva consumazione della frode” (così in motivazione Cass. 5.5.2016, n. 9027). 19. Il terzo motivo di ricorso parimenti è inammissibile per difetto di specificità. 20.Invero, i ricorrenti si sono limitati a prospettare del tutto genericamente l’assenza di scorrettezza ed imprudenza nel comportamento della reclamante. Comunque, nella specie, la personale condanna del legale rappresentante della s.r.l. fallita appieno si è giustificatae congruamente è stata giustificata nel segno dell’elaborazionedi questa Corte. Ovvero dell’insegnamento a tenor del quale l ’ art. 94 c od . p roc . c iv . , prevedendo la condanna alle spese in favore dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 20.5.2020, n. 9203). 21.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al curatore del fallimento controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della parte rimasta intimata. 22. In verità, in memoria , i ricorrenti hanno eccepito (cfr. pagg. 1 – 3) l’inammissibilità del controricorso, “in quanto diverso da quello notificato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] precedente procuratore speciale del sig. [OSCURATO:PERSONA]”. In particolare, hanno addottoche “dalla lettura dell’atto avversario depositato risulta che soltanto l’esposizione del fatto contenuta nelle prime 6 pagine si riferisce al contenzioso pendente tra il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ed il Sig. [OSCURATO:PERSONA] (…), mentre di lì a seguire tutte le argomentazioni in punto di diritto concernono la posizione del Fallimento della II Girasole (…)”. Ed hanno aggiunto che “ appare evidente che la difesa avversaria nel provvedere al deposito del controricorso non abbia versato in atti quello notificato ma ne abbia collazionato uno nuovo aggiungendo alla parte espositiva relativa allo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio una s econda parte totalmente estranea all’oggetto del contendere riguardante un altro fascicolo”. 23.È fuor di dubbio alla luce dei rilievi anzidetti, cioè dei medesimi ricorrenti, che la “versione” del controricorso notificata al loro precedente difensore non fosse inficiata dalla denunciata incongruenza. Ovvero che contenesse –ad adoperar le medesime espressioni dei ricorrenti – “compiutamente rappresentata la posizione del resistente con l’esposizione dei contro motivi in iure”(così memoria dei ricorrenti, pagg. 2 - 3) . In questi termini, a rigore, nessuna menomazione ai fini del corretto sviluppo del contraddittorio ne è derivatae, quindi, nessuna ragione di inammissibilità si prospetta. E tanto, ben vero, pur a prescindere dal riscontro del rilievo del controricorrente secondo cui “fra gli allegati al controricorso tempestivamente depositato risultano: nella sua integralità l’atto notificato alla controparte, (…) contenente il corretto testo del controricorso; il mandato alla lite rilasciato dal [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento (…)” (così note integrative del controricorrente, datate 18.11.2025, pagg. 1 –2). 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al curatore del fallimento controricorrentele spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.
Decreto Cassazione n. 32158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris