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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16028/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE P) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

In data 14 novembre 2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni del ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, di- versamente da quanto assume il ricorrente, il Tribunale di Firenze ha determinato la durata (anni uno) della sanzione amministrativa accessoria in ragione della «gravità della violazione commessa e [dein ulteriore pericolo che la circolazione dell'imputato potrebbe determinare».

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE P) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In data 14 novembre 2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nelle ragioni del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, di- versamente da quanto assume il ricorrente, il Tribunale di Firenze ha determinato la durata (anni uno) della sanzione amministrativa accessoria in ragione della «gravità della violazione commessa e [dein ulteriore pericolo che la circolazione dell'imputato potrebbe determinare». Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 16028/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris