CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 13391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
data 22/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. D’[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Chieti in data 22/10/2025pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con tre motivi, tra loro connessi, denuncia la mancata correlazione tra richiesta esentenza, l’omessa statuizione in ordine alla richiesta di concessione dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione, oggetto di accordo tra le parti ela concedibilità della sospensione condizionale avuto riguardo allo stato di incensuratezzadell’imputato.2. Il ricorso è inammissibile per l’intervenuta rinuncia all’impugnazione avendo ilTribunale di Chieti con ordinanza in data 14/11/2025 provveduto a correggere l’erroremateriale per omissione contenuto nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (sul punto:Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872 – 01, secondo cui, in tema diapplicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nella motivazione e nel dispositivodella sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensionecondizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttaviadesumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configuraun'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio,può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.), ed ha concesso all’imputato ibenefici richiesti.3. Da ciò la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivanteda causa non imputabile al ricorrente, che non comporta la condanna al pagamento dellespese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende,in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione, non configuraun'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 5,n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026,Dajani, Rv. 289223 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]