CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21689/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 3.333,33 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs 286/1998; Rilevato che con l'appello, qualificato come ricorso e trasmesso dalla Corte territoriale, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen. in quanto il processo sarebbe stato celebrato in assenza dell'imputato; Rilevato che il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase; Ritenuto che tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci