CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 22822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMatteo Spatocco-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana,n. 1657/2016 depositata il 28/09/2016.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8306/2017Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 22822/2026Data pubblicazione 07/07/2026Sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del SostitutoCons. [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appellodella Regione Toscana con la conferma della decisione di primo grado,che aveva accolto il ricorso della società contribuente dichiarando dovutigli interessi sulla somma indebitamente versata a decorrere dalla datadel versamento;2. ricorre per cassazione la Regione Toscana con tre motivi diricorso integrati anche da successiva memoria;3. la società contribuente si è costituita con controricorso e hadepositato memorie; ha chiesto, inoltre, di partecipare all’udienza didiscussione orale della causa;4. La Procura Generale ha depositato memoria con richiesta,ribadita in udienza, di accoglimento del ricorso;5. Le parti presenti hanno concluso come da verbale, richiamandosiai loro atti.RAGIONI DELLA DECISIONE1- Preliminarmente si deve riscontrare la tardività della costituzionedella società contribuente e la sua improcedibilità. Si rileva infatti che,a fronte di ricorso notificato il 24 marzo 2017 e depositato il successivo11 aprile, il controricorso è stato notificato soltanto il 26 febbraio 2026,con evidente superamento del termine di cui all’art. 370 cpc: «In temadi giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsionenormativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la suaimprocedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processocivile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali laparte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese,con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione nédel controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensiNumero registro generale 8306/2017Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 22822/2026Data pubblicazione 07/07/2026dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.» (Cass. Sez. 5,23/04/2025, n. 10608, Rv. 675264 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3,10/03/2000, n. 2805, Rv. 534757 - 01).Conseguentemente sia delle controdeduzioni e sia delle memorienon si deve tenere conto (art. 370 cit.). È invece ammessa lapartecipazione alla discussione orale.2. Il ricorso è fondato e deve accogliersi. Non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisionenel merito mediante rigetto del ricorso originario della societàcontribuente. Risulta, in particolare, fondato il primo motivo chelogicamente assorbe gli altri due.Le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza.3. Il fatto, come accertato dalle decisioni di merito e, del resto,pacifico tra le parti, riguarda il pagamento dell’imposta regionale sulleconcessioni del demanio marittimo che deve essere versato dallacontribuente con autoliquidazione. La società contribuente, all’esitodella definizione del contenzioso amministrativo, intercorso con ilComune di Forte dei Marmi, sull’esatta entità del canone concessorio(2007-2011) costituente la base imponibile del tributo dedotto,richiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso con gli interessilegali e la rivalutazione dai singoli pagamenti; la Regione provvedeva alrimborso della somma versata in eccesso ma respingeva la richiesta dipagamento della rivalutazione e degli interessi, per mancanza deipresupposti normativi.Le due decisioni di merito hanno accolto il ricorso della contribuentesostenendo che il quinto comma, dell’art. 21, della legge RegioneToscana n. 31 del 2005 non sarebbe applicabile nel caso in giudizio “inquanto è relativo al tributo erroneamente corrisposto dal contribuente,mentre nel caso di specie si verte in una situazione in cui la società èNumero registro generale 8306/2017Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 22822/2026Data pubblicazione 07/07/2026stata obbligata al versamento da parte del Comune di Forte dei Marmi,in quanto altrimenti sarebbe incorsa nella revoca della concessione”.4. La Regione con il primo motivo prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 21, quinto comma, della legge Regione Toscana n.31 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Il motivo risulta fondato.L’art. 21, quinto comma, citato prevede che: “5. Il contribuente,per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolatial tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi trala data della presentazione dell'istanza e la data del relativoprovvedimento dirigenziale di rimborso.”La norma non distingue il motivo del pagamento errato, maprevede solo uno spazio di risposta dell’amministrazione e regolamentala debenza degli interessi in relazione a tale evenienza, disciplinando laspettanza degli interessi, in maniera diversa e specifica dalla previsionegenerale dell’art. 2033, cod. civ.Viene inoltre espressamente escluso dal rimborso il primosemestre di interessi, previsione qui rilevante vertendosi di rimborsodisposto il 18 marzo 2014 a fronte di istanza del 26 novembre 2013.Questa Corte si è già pronunciata sul caso, anche se per unaimposta diversa, ma sulla base degli stessi principi, ritenendoapplicabile, in tema di interessi sul rimborso di tributi indebitamentepagati, la speciale disciplina fiscale in luogo della disposizione generaledell’art. 2033 cod. civ. (v. Cass. Sez. 5, 07/07/2003, n. 10665, cosìCass. Sez. 5, n. 2710/04).Va, peraltro, considerato che, trovandosi la Regione in buona fede- per il solo fatto di essere estranea alla determinazione del canoneconcessorio ed al relativo contenzioso - gli interessi richiesti nonsarebbero comunque dovuti neppure sulla base della disciplina generaledell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.Numero registro generale 8306/2017Numero sezionale 186/2026Numero di raccolta generale 22822/2026Data pubblicazione 07/07/2026 P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenzain relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigettal’originario ricorso della contribuente;Condanna la contribuente resistente al pagamento delle spese delgiudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo gradoin euro 1.300,00, per il secondo grado in Euro 1.400,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agliaccessori di legge e, per il giudizio di legittimità, in Euro 1.200,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]