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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10773/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto i; ricorsb proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la mancanza di motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe richiamato le argomentazioni della sentenza impugnata senza confrontarsi con le ragioni dell'appellante; ritenuto che la sentenza impugnata, oltre a contenere un legittimo rinvio per relationem a quella di primo grado, ha precisato che l'imputato ha tentato, con una condotta violenta (divincolandosi e tirando gomitate agli operanti) di opporsi al tentativo dei pubblici ufficiali di contenerne l'aggressività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore a Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto i; ricorsb proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la mancanza di motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe richiamato le argomentazioni della sentenza impugnata senza confrontarsi con le ragioni dell'appellante; ritenuto che la sentenza impugnata, oltre a contenere un legittimo rinvio per relationem a quella di primo grado, ha precisato che l'imputato ha tentato, con una condotta violenta (divincolandosi e tirando gomitate agli operanti) di opporsi al tentativo dei pubblici ufficiali di contenerne l'aggressività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore a Presidente