CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 22471/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INVESTIMENTI e lo SVILUPPO d’IMPRESA – [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Panama, n. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal controricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 475 dei 8/23.1.2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 15 maggio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” [OSCURATO:SOCIETA] che con nota del 4.5.2010 era stata ammessa alla fruizione delle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185/2000 per il complessivo importo di euro 112.385,87 e le era stato corrisposto l’anticipo di euro 20.077,17 (cfr. controricorso, pagg. 2 –3). [OSCURATO:SOCIETA] che con nota del 30.11.2012 era stat a disposta la revoca delle agevolazioni accordatele a motivo dell’asserita realizzazione del piano degli investimenti in data antecedente alla delibera di ammissione, e le era stata intimata la restituzione della somma già erogatale di euro 21.823,01 (cfr. controricorso, pagg. 5 –6). [OSCURATO:SOCIETA] che nondimeno qualsivogliaattività era stata intrapresa in epoca successiva alla delibera di ammissione al contributo (cfr.controricorso, pag. 9). Chiedeva, previa disapplicazione della nota datata 30.11.2012, condannarsi “Invitalia” al pagamento dell’importo di euro 92.308,70, oltre interessi, a titolo di agevolazioni di autoimpiego ex d.lgs. n. 185/2000, nonché accertarsi e dichiararsi che non era tenuta alla restituzione della somma di euro 21.823,01. 2. L ’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” s.p.a. non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 3.Con sentenza n. 20429/2016 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, condannava “Invitalia” a pagare all’attrice la somma di euro 92.308,70, oltre interessi legali, e dichiarava non dovuta la somma di euro 21.823,01 chiesta in restituzione (cfr.controricorso, pag. 9). 4. L ’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” s.p.a. proponeva appello. Resisteva la “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”. 5.Con sentenza n. 475/2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spesedel grado. Evidenziava la C orte di Roma , in ordine al secondo ed al terzo motivo d’appello, che il tribunale aveva dato atto non solo che “Invitalia”, rimasta contumace in prime cure, non aveva dimostrato l’anticipata realizzazione del piano degli investimenti,ma altresì che la documentazione contabile allegata dava ragione del contrario(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Evidenziava, poi, a fronte della deduzione dell’appellata di aver iniziato l’attività di impresa in epoca successiva all’ammissione al beneficio, deliberata il 4.5.2010, che soltanto in data 29.7.2010 la medesima aveva acquistato il mobilio e le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di “bar”, sicché era da escludere che l’attività avesse avuto inizio antecedentemente (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 –6). 6. Avverso tale sentenza l’ “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa -Invitalia” s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.Con ordinanza n. 1946 del 18.1.2024 le sezioni unite di questa Corte hanno –a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 23810/2023 – dichiarato, a rigetto del primo motivo di ricorso (con cui era stato denunciato il difetto di giurisdizione del G.O., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 cod. proc. civ. nonché degli artt. 7 e 133 c.p.a.), la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso gli atti a questa sezione per la decisione in ordine agli ulteriori motivi di ricorso. 8.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con i l secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che la Corte di Roma, allorché ha reputato che la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” ha iniziato l’attività d’impresa in epoca successiva alla delibera in data 4.5.2010 di concessione delle agevolazioni, “ha posto in essere una errata ricognizione della fattispecie concreta attraverso una valutazione parziale e inesatta delle risultanze di causa” (cosìricorso, pag. 14). Deduce segnatamente che la corte d’appelloha erroneamente ritenuto che il piano degli investimenti fosse successivo alla delibera del 4.5.2010, e ha ingiustificatamente trascurato l’ulteriore documentazione prodotta dalla stessa attrice, idonea a dimostrare, viceversa, che l’attività aveva avuto inizio sin dall’agosto del 2009 (cfr. ricorso, pag. 14). 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6, 2° co., lett. c), e 8, 2° co., lett. c), del d.lgs. n. 185/2000 e dell’art. 2, 3° co., del d.m. n. 295/2001.Deduce che la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” ha acquistato i beni strumentali con l’escamotagecontabile del “conto visione” e li ha utilizzati da epoca precedente all’ammissione alle agevolazioni (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce quindi che “[OSCURATO:SOCIETA]” era “attiva da ben prima (…) dell’ammissione alle agevolazioni di cui alla delibera del 4.5.2010” (cosìricorso, pag. 20). Deduce dunque che il contratto che ha sottoscritto con controparte è affetto da nullità siccome in violazione di norme imperative (cfr. ricorso, pagg. 19- 20 ) , e che la fattispecie concreta non è ascrivibile alle astratte previsioni del d.lgs. n. 185/2000. 11.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 185/2000, del d.m. n. 295/2001 e degli artt. 8 e ss. del contratto. Deduce che ha errato la Corte di Roma a confermare la sua condanna alla restituzione dell’intero importo di euro 92.308,70. Deduce, per un verso, che la corte d’appello non ha tenuto conto della distinzione tra importo agevolato erogato a fondo perduto e mutuo, mutuo che “[OSCURATO:SOCIETA]” è tenuta a restituire con gli interessi (cfr. ricorso, pagg. 21 e 22). Deduce, per altro verso, che la corte d’appellonon ha tenuto conto che l’intero importo oggetto dell’agevolazione “può essere elargito solo sulla base di stati di avanzamento mediante la presentazione della documentazione di spesa prevista dal contratto (…), all’esito positivo della verifica di cui all’articolo 11 del d.m. citato” (così ricorso, pag. 22). Deduce quindi che la corte distrettuale non ha,al riguardo, considerato tutti gli atti di causa (cfr. ricorso, pag. 22).12.Il secondo motivo , il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere. 13.Gli esperiti mezzi di impugnazione non si confrontano in termini specifici e puntuali con l’impianto motivazionale chesorregge l’impugnato dictum (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass.17.7.2007, n. 15952). In particolare, alla luce dell’operata enunciazione dei seppur salienti passaggi motivazionalidella gravata statuizione, del tutto ingiustificata è la denuncia di “omessa motivazione”, di “non motivazione” (cfr. ricorso, pag. 18) specificamente veicolata dal secondo mezzo di impugnazione. La motivazione viceversa vi è, ed è esaustiva e congrua. 14.Sebbene abbia rubricato gl i esperiti motivi , segnatamente il terzo ed il quarto, sub speciedi “errores in iudicando ” , nondimeno con gl i addotti mezz i e, ben vero, pur con il secondo,la ricorrente sollecita senza dubbio questa Corte al riesame del giudizio “di fatto” cui la Corte di Roma ha provveduto, allorché ha assunto che la s.a.s. “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva dato inizio alla sua attività d’impresa in epoca successiva all’ammissione alle agevolazioni per cui è controversia. 15.Su tale scorta – giacché è specificamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499)- si reputa quanto segue. Il giudizio di appello ha avuto inizio nell’anno 2016. Il secondo dictumha integralmente confermato il primo dictum.Si applica conseguentemente ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860)al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter , 5° co., cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”,ex art. 348 ter , 5° co., cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. -deve indicare le ragioni “di fatto” poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.22.12.2016, n. 26774). 16.In ogni caso, questa Corte spiega che è propriamente inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici –è esattamente il caso di specie - operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34476; Cass. (ord.) 4.4.2017, n. 8758; Cass.(ord.) 4.3.2021, n. 5987. Altresì, cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404, secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità). 17. È da escludere, comunque,che il dictum della Corte romana sia inficiato da una qualsivoglia forma di “anomalia” motivazionale rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.In particolare, e con precipuoriferimento a lla “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte di merito ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Ulteriormente, in sede di disamina del quarto motivo d’appello, la C orte capitolina ha puntualizzato che non risultava che gli stati di avanzamento non fossero maturati, sicché si giustificavano l’integrale erogazione del finanziamento e la condanna di “Invitalia” al pagamento del residuo importo – euro 92.308,70 –del contributo (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Invano, perciò, la ricorrente prospetta chela corte territoriale non ha tenuto conto che l’intero importo dell’agevolazione può essere elargito solo sulla base di stati di avanzamento. 18.La ricorrente in par i tempo si duole per l’asserita omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie-documentali ( “quanto sopra costituisce una conclusione che (…) non tiene però conto di tutta la produzione documentale in atti”: così ricorso, pag. 15;“la fattura n. 63 bis del 29.7.2010 ritenuta decisiva dalla Corte di Appello (…) non vale però a superare e disattendere un dato evidente e sostanziale (…)”: così ricorso, pag. 17. Si veda analogamente in tal senso lamemoria della ricorrente in data 2.5.2024). E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415).E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 19.In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia” s.p.a. , va condannataa rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente, “Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia” s.p.a. , a rimborsare al la controricorrente, “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consig