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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 05042/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5042/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 59/2026* * UP 14/01/2026* * * 33379/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Triestevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.* * che ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10 novembre 2022 il Tribunale di Udine previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all art. 609 bis comma 3 cod. pen. uniti ireati sotto il vincolo della continuazione condannava * * pena di due anni edue mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 614 commi 1 e 461 n. 2 cod. pen. per essersi introdotto nell abitazione di * De * contro la volontàdella persona offesa capo A e del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. ai danni di * De* per averla costretta con violenza a subire atti sessuali capo B . [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.Con sentenza in data 24 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste confermava lapronuncia di primo grado e disponeva le statuizioni civili.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste * * tramite il suodifensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando otto motivi.2.1.

Con il primo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di dichiarazioni della persona offesa e dicontraddizioni della sua testimonianza.In sintesi il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della persona offesa mettendo inevidenza una contraddizione tra quanto dichiarato spontaneamente da costei ai carabinieri equanto dichiarato invece nella querela sporta e nella testimonianza resa in dibattimento nelprimo caso la denunciante aveva dichiarato di aver chiesto agli operai informazionisull andamento dei lavori temendo infiltrazioni d acqua nel proprio tetto invitando l imputatoa seguirla per un controllo tanto che il teste * ha confermato in dibattimento cheera stata la persona offesa a invitare l imputato a salire a casa nel secondo caso ladenunciante non aveva più fatto riferimento a preoccupazioni per le infiltrazioni riferendo diun offerta di aiuto da parte dell imputato che poi l avrebbe spinta dentro casa.

La Corte diappello senza superare questa contraddizione ignora la prima versione dei fatti e si basaunicamente sulla seconda.2.2.

Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di identificazione dell imputato.* a quanto ritenuto dalla Corte territoriale vale a dire che il fidanzatodella persona offesa e il teste * * non avevano avuto dubbi circa l identitàdell imputato avendo il teste * fornito il numero telefonico dell imputato in realtà ilpredetto teste aveva mostrato una profonda incertezza sull identità dell imputato avendotestualmente ammesso di non ricordare il nome dell individuo a cui apparteneva il numero ditelefono che aveva salvato sotto la generica sigla “PN”.2.3.

Con il terzo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di riconoscimento fotografico e di attendibilità dellapersona offesa.Deduce la difesa che la persona offesa aveva descritto l abbigliamento del suoaggressore fornendo precisi colori per poi ammettere che fossero quelli gli abiti indossatidall imputato allorchè le era stata mostrata una fotografia in bianco e nero senza neancheaver preventivamente fornito i tratti somatici del suo aggressore in tal modo dimostrando diconfermare una fotografia mostratale in precedenza.2.4.

Con il quarto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge processuale in punto di violazione dell art. 213 cod.proc. pen.In sintesi la difesa lamenta l inosservanza degli avvertimenti previsti dall art. 213 cod.proc. pen. fondamentali per garantire la genuinità del riconoscimento e prevenirecontaminazioni della memoria sicchè l omissione di tali avvertimenti in un contesto in cui lapersona offesa aveva già visto la foto dell imputato il giorno precedente alla querela rende ilriconoscimento non solo nullo ma anche intrinsecamente inattendibile.2.5.

Con il quinto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in relazione alla testimonianza del fidanzato della personaoffesa.* la difesa che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzatoun ammissione estorta all imputato in un contesto minaccioso basandosi sulla testimonianzadi un teste il fidanzato della persona offesa considerato inattendibile e interessato inquanto convivente della denunciante ed avendo reso una testimonianza priva di dettaglispecifici sull aggressione sessuale subita dalla compagna.2.6.

Con il sesto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in relazione alla testimonianza di * *Nel mettere in evidenza che la prova principale della colpevolezza dell imputato èfondata su una sua asserita dichiarazione autoincriminante resa al telefono la difesalamenta che la Corte territoriale ha ignorato i gravi problemi di udito del testimone ** ed ha arbitrariamente selezionato solo le parti della sua deposizione checorroboravano la tesi accusatoria il quale ha fornito una versione dei fatti diametralmenteopposta a quella della persona offesa e del suo convivente affermando di non essere ingrado di riferire con accuratezza sul contenuto della telefonata a causa di gravi problemi diudito negando che il telefono fosse stato utilizzato con modalità viva voce dichiarando dinon conoscere il nome della persona che stava chiamando memorizzata con la sigla “PN”senza considerare infine che affinchè la confessione abbia efficacia probatoria ènecessario che sia resa dinanzi all * giudiziaria.2.7.

Con il settimo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui all art. 614comma 4 cod. pen.Deduce la difesa che la Corte di merito ha illogicamente affermato che il reato diviolazione di domicilio sarebbe procedibile perché la persona offesa avrebbe sporto querelaanche per tale reato senza considerare a che la sentenza di primo grado aveva ritenutoche l imputazione di cui all art. 614 comma 4 cod. pen. è procedibile d ufficio b che invecela violenza utilizzata per commettere un reato non rende procedibile d ufficio un altro reatose la violenza non è funzionale alla sua commissione c che la Corte di appello avevaarbitrariamente ritenuto che la descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenzasessuale potesse sostituire la mancanza di una querela formale per la violazione didomicilio perché in realtà nessuna querela era stata sporta per quel reato e la violenzadell aggressore era stata commessa solo per la realizzazione dell atto sessuale non perviolare il domicilio.2.8.

Con l ottavo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze* la difesa che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per lamancata emersione di elementi favorevoli all imputato senza considerare la incensuratezzadi quest ultimo la lievissima entità del danno cagionato tanto che il Tribunale non avevaliquidato alcuna provvisionale alla parte civile il comportamento processuale dell imputatoche aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri senza l assistenza di un legale laminor gravità del fatto consumato sopra i vestiti della persona offesa e senza che siarisultata alcuna lesione psicologica.3.

E pervenuta memoria dell avv. * * * difensore di fiducia dellaparte civile con la quale si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso propostoper motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.4.

E pervenuta memoria dell avv. * * difensore di fiducia dell imputatocon la quale si chiede una pronuncia liberatoria per entrambe le imputazioni anche permancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui al capo A ed anche previariqualificazione ai sensi dell art. 660 cod. pen. per il reato di cui al capo B in ulterioresubordine che la condanna sia contenuta nel minimo della pena previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e con la concessione del beneficio della pena sospesa.5.

E pervenuta ulteriore memoria dell avv. * * * difensore difiducia della parte civile con la quale si associa ai profili di inammissibilità del ricorso rilevatidalla Procura generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre premettere che nel caso in esame ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado cioè ad una c.d. doppia conforme .

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che a presidio del devolutum discendedalla pretermissione dell esame di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede * 5 n. 1927 del 20/12/2017 dep. 2018 * ealtri * 272324 * 2 n. 10758 del 29/01/2015 * * 263129 * 5 n. 2916del 13/12/2013 dep. 2014 * * * 257967 o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio * 2 n. 5336 del 09/01/2018 * 272018 .Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale * 2 n. 37295 del 12/06/2019 * 277218 * 3 n. 13926 del01/12/2011 dep. 2012 * * 252615 che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità nei limiti della loro rilevanza * 1 n. 33298 del22/04/2024 * .Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura nel vigente ordinamento processuale come prova piena legittimamente postada sola a fondamento dell affermazione di responsabilità come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro.

Tuttavia proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione daparte del giudice ai racconti della persona offesa vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del 26/03/2019 S. *275312 * 2 n. 43278 del 24/09/2015 * * 265104 * 5 n. 1666 del8/07/2014 dep. 2015 * e altro * 261730 * U n. 41461 del 19/07/2012 * *ed altri * 253214 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ricordato qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non può essere rivalutata insede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidited insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità * 4 n. 10153 del 11/02/2020 C. * 278609 * 2 n. 7667 del29/01/2015 * * 262575 * 2 n. 20806 del 05/05/2011 * * 250362 .2.

Tanto premesso le censure mosse dalla difesa nei primi sei motivi di ricorso daesaminare congiuntamente perché incentrati sull attendibilità della persona offesa sullaidentificazione dell imputato e sulla interpretazione illogica e contraddittoria delletestimonianze rese sono manifestamente infondate perché mirano ad offrire una letturaalternativa delle risultanze istruttorie diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenzenel narrato della persona offesa e delle testimonianze assunte dal fidanzato di costei e dalvicino di casa a fronte di un ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnataesente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.2.1.

La Corte di merito infatti nel disattendere le analoghe censure formulate con l attodi appello sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa caratterizzata da contraddizioni eincongruenze ha illustrato senza vizi logici la genuinità e la sincerità del racconto dellavittima scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi offrendo una plausibilericostruzione delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda delittuosa senza far emergereelementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa.* da quanto sostenuto in ricorso la Corte distrettuale ha rilevato come lapersona offesa avesse spiegato come il ricorrente sfruttando la circostanza che la donna sifosse intrattenuta a parlare perché preoccupata che il cane durante la sua assenza potesseaver dato fastidio abbaiando l aveva seguita mentre saliva le scale per poi introdursi conforza all interno dell abitazione spingendo la donna chiudendo la porta alle sue spalle perpoi appoggiare una mano sulla sua zona lombare afferrandola per le braccia emanifestando l intenzione di darle un bacio abbandonando la presa solo dopo che lapersona offesa aveva minacciato di chiamare i carabinieri.I giudici di merito hanno dunque non illogicamente sottolineato come la teste avessedescritto con grande chiarezza logicità e precisione l evoluzione dei fatti nel contraddittoriodelle parti né emergono dal testo delle decisioni di merito unici atti cui questa Corte haaccesso le contraddizioni denunciate in ricorso tra le dichiarazioni rese dalla denunciante aicarabinieri nella immediatezza dei fatti e quelle poi rese in sede dibattimentale per cui ledoglianze mosse in proposito sono prive di fondamento.

Ed anzi la Corte territoriale illustracome la persona offesa non avesse mai riferito di essere preoccupata per lo svolgimento deilavori da parte degli operai che stavano ristrutturando l abitazione limitrofa considerato chel abitazione nella quale viveva era di proprietà non sua ma del convivente concludendo chesarebbe stato incomprensibile che costei avesse avuto necessità di visionare lo stato deilavori e dunque di interloquire per questo motivo con l imputato che coordinava la squadradi operai.2.2.

Quanto al profilo relativo alla identificazione dell imputato i giudici di merito hannosenza alcun profilo di illogicità precisato come la persona offesa avesse riconosciuto concertezza in fotografia l imputato a lei ben noto in quanto la squadra di lavoro che costui infatto dirigeva era ormai impiegata nell abitazione limitrofa da circa tre settimane sicchè ladonna aveva avuto modo di vederlo ripetutamente tanto da aver riconosciuto nella fotomostratale in bianco e nero anche gli abiti indossati al momento della commissione dei fattisenza che tale affermazione sia stata smentita ed avendo carattere del tutto congetturale ladoglianza che il riconoscimento fotografico fosse stato suggestionato da una precedentevisione di quella stessa immagine fotografica.

Inoltre contrariamente a quanto rappresentatoin ricorso il giudice di primo grado ha richiamato la descrizione dei tratti somatici e degli abitiindossati dell imputato effettuata dalla persona offesa in dibattimento v. pag. 2 dellasentenza di primo grado .A tanto consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza processuale sullamancata osservanza dell art. 213 cod. proc. pen. dal momento che come appenaenunciato diversamente da quanto contestato nel quarto motivo di ricorso la persona offesaera stata chiamata in dibattimento a descrivere i tratti somatici e gli abiti indossatidall imputato al momento della commissione dei fatti ed i giudici di primo grado avevanoritenuto tale riconoscimento attendibile evidenziando l adozione di tutte le cautelenecessarie nella preparazione dell album fotografico esibito alla persona offesa che avevaofferto una descrizione fisica dettagliata del soggetto che l aveva aggredita ed anche deivestiti da costui indossati al momento dell episodio in contestazione finanche della marcadella felpa nonché del furgone a bordo del quale l uomo viaggiava.

In tal modo i giudici dimerito hanno valorizzato l atto di individuazione dando conto delle ragioni di attendibilità delriconoscimento offrendo un ragionamento congruo esente dai vizi logico giuridici paventatidal ricorrente ponendosi in linea con il principio per cui il giudice di merito può trarre ilproprio convincimento anche da ricognizioni non formali quale appunto l individuazionefotografica utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell atto insé bensì nella testimonianza che rende conto dell operazione ricognitiva * 4 n. 47262del 13/09/2017 * * 271041 nello stesso senso * 4 n. 25658 del 27 giugno 2011* * non mass. * 2 n. 33567 del 13 maggio 2009 * non mass. .

In altritermini “in materia di prove qualora si sia in sede di indagini di * proceduto ariconoscimenti informali e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corsodell esame testimoniale il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento comestrumento probatorio anche se i riconoscimenti informali non connotati dalle cautele egaranzie delle ricognizioni hanno pur sempre il carattere di accertamento di fattoliberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova bensìsull attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi avendo esaminato la fotografia ol imputato di persona si dica poi certo della operata identificazione reiterata nel corsodell udienza” * 2 n. 16204 dell 11/03/2004 * * 228777 nello stesso senso* 1 n. 47378 del 27/11/2024 * non mass. .2.3. * con riferimento alla individuazione dell imputato emerge dalle sentenzedei giudici di merito che l imputato era anche ben noto a * * vicino di casa dellapersona offesa che lo aveva incaricato per eseguire dei lavori nella sua abitazione ed erastato proprio il vicino di casa a fornire il numero telefonico dell imputato memorizzato neltelefono di costui con la sigla “PN” ed a chiamarlo direttamente con il suo cellulare inpresenza della persona offesa e del fidanzato di costei e a fronte dell invito a ritornare sulposto per chiarire e risolvere i termini della vicenda verificatasi l imputato aveva inizialmenteopposto di essersi scusato sicchè – concludono logicamente i giudici di merito – non solociò dava conto della esatta identificazione dell imputato ma se ne ricavava altresì che secostui fosse stato estraneo ai fatti contestatigli non avrebbe certo fatto alcun riferimento adelle scuse.2.4.

Quanto alle dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa e dal vicino dicasa * * relativamente all episodio nel quale quest ultimo su richiesta delfidanzato della persona offesa aveva telefonicamente chiamato il ricorrente i giudici dimerito senza vizi di manifesta illogicità hanno argomentato che la richiesta di scuseproveniente dall imputato valeva a supportare un quadro probatorio già comunquesufficiente a delineare la responsabilità del predetto. * infatti ha riferito di non avercomunicato al vicino di casa il numero telefonico dell operaio che sovrintendeva ai lavori dalui commessi per motivi di riservatezza e di averlo direttamente chiamato con il suo cellularerappresentandogli che aveva commesso qualcosa di sconveniente nel corso dellaconversazione in cui il ricorrente aveva inizialmente negato i fatti si era poi inserito ilfidanzato della persona offesa chiedendo all uomo di tornare indietro per chiarire lasituazione che aveva chiesto scusa affermando che avrebbe fatto il possibile per tornareindietro.

I giudici di merito pertanto del tutto logicamente concludono che il fatto chel imputato si fosse scusato era dato che confermava l ipotesi accusatoria posto che oveestraneo ai fatti non avrebbe fatto riferimento a delle scuse né avrebbe fatto ritorno sulluogo teatro dell episodio.

Né può sostenersi che tali dichiarazioni siano prive di valoreprobatorio essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il divieto ditestimonianza previsto dall art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazionirese nel corso del procedimento all autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria e al difensorenell ambito dell attività investigativa e pertanto restano escluse da tale divieto ledichiarazioni anche se a contenuto confessorio rese dall imputato o dall indagato ad unsoggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche non sussistendo in tale caso ilcollegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso * 5 n.38457 del 17/05/2019 * * 277093 * 5 n. 30895 del 09/03/2016 D * *267699 * 5 n. 8897 del 19/11/2015 dep. 2016 * * 266127 nello stessosenso più di recente * 6 n. 12748 del 17/01/2025 * non mass. .2.5.

In definitiva le censure mosse dal ricorrente nel riproporre temi già esposti conl atto di appello e disattesi dalla Corte di merito concretizzano valutazioni in punto di fattointese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondogrado e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità non intaccando sul pianodella manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza unici vizi deducibili ai sensidell art. 606 cod. proc. pen. l apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sullacorrettezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovatavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito ilcontrollo di legittimità infatti concerne il rapporto tra motivazione e decisione non già ilrapporto tra prova e decisione sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione per essere valutato ammissibile deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa riservata esclusivamente al giudice di merito che è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di cassazione.Deve inoltre essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice delgravame di merito non è tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invecesufficiente che anche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico eadeguato le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che anche se non espressamente confutate siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata cfr. * 6 n. 49970 del 19/10/2012 * ed altri* 254107 .3.

Il settimo motivo di ricorso incentrato sulla procedibilità a querela del reato diviolazione di domicilio e sulla mancanza di querela stessa è manifestamente infondatoavendo la Corte territoriale nel rispondere a motivo di appello che affermava che laviolazione di domicilio doveva considerarsi nel caso di specie procedibile a querela poichéla violenza posta in essere dall imputato era diretta a commettere l abuso sessualeaffermato che la querela era stata sporta e che in essa la persona offesa aveva descritto inmodo preciso i fatti ed anche la violazione di domicilio essendo l imputato entratonell abitazione con la forza e contro la volontà della stessa.Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa epertanto pienamente valida dovendosi rammentare in proposito che l art. 366 cod. proc.pen. pur avendo introdotto il riferimento ad un fatto previsto dalla legge come reato nullaha innovato come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare relativamenteal contenuto della querela.

Deve quindi escludersi che tale disposizione imponga alquerelante un indicazione e precisazione del fatto reato nei suoi termini giuridici cosìintroducendo un onere che trasformerebbe l istituto da semplice domanda a procedere incontestazione privata dell accusa * 6 n. 4784 del 02/02/1993 * * 194166più di recente * 4 n. 23662 del 16/03/2022 * non mass. * 3 n. 49789 del26/06/2019 A. non mass. . * la Suprema Corte ha altresì precisato chepoiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicementequella di condizione di procedibilità e la sua funzione è quella di consentire all autoritàprocedente la sicura individuazione del fatto reato contenuto necessario e sufficiente per lasua validità è che manifesti l istanza di punizione in ordine ad un fatto reato senza ulterioriprecisazioni dettagli o circostanziate descrizioni cfr. * 3 n. 1210 del 09/11/1993 dep.1994 * * 196479 .

Sul tema è stato altresì affermato che la querela validamentepresentata da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato estende i suoi effetti non soloai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente ma anche a quelli ignoti al querelante almomento della proposizione dell atto che siano stati accertati nel corso del procedimento * 3 n. 975 del 07/12/2018 dep. 2019 P. * 274746 .E comunque i giudici di merito nel ricostruire in fatto la vicenda hanno escluso che laviolenza fosse esclusivamente funzionale alla commissione del reato sessuale affermandoche l imputato era entrato nell abitazione con la forza e contro la volontà della personaoffesa e sottolineando che l ingresso era avvenuto tramite una spinta esercitata contro ladonna nel momento in cui questa si stava apprestando ad aprire la porta per poi richiuderela porta alle sue spalle e compiere gli atti di abuso sessuale descritti in imputazione.

Si trattadi motivazione esente da vizi logici o giuridici e pertanto non sindacabile in sede dilegittimità cfr. sul punto * 3 n. 51083 del 28/09/2017 F. * 271881 laddove si precisache nel precedente * 3 n. 35696 del 16/06/2010 L. * 248486 citato in ricorsol imputato era già entrato in casa e si era rifiutato di andarsene quindi aveva commesso laviolenza sessuale mentre nella vicenda esaminata dalla pronuncia 51083 del 28/09/2017sovrapponibile a quella descritta dal Tribunale di Udine e dalla Corte di appello di Triestel imputato aveva aspettato la donna sotto casa per poi sbucarle da dietro e darle una spintaper farla entrare in casa restituendo in tal modo l immagine di una violenza esercitata sullapersona proprio per guadagnarsi l ingresso nell abitazione e diversa dalla violenza esercitatasuccessivamente ciò similmente a quanto verificatosi nel caso di specie in cui l imputatoaveva seguito la donna salendo le scale che conducevano alla porta dell abitazionedandole una spinta per farla entrare in casa e una volta così conseguito l ingressonell abitazione richiusa la porta alle sue spalle commetteva gli atti di abuso sessuale .4.

L ottavo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione è anch essomanifestamente infondato avendo al riguardo i giudici di merito affermato la mancataemersione di elementi positivi apprezzabili tali da far ritenere il reato commesso comeconnotato da un minor disvalore ed anche evidenziato per contro elementi negativi quali lagravità della condotta che rende la pena inflitta congrua e proporzionata sia alla gravità delfatto sia alla pericolosità sociale del soggetto mentre il motivo di ricorso fa riferimento adelementi di mero dissenso valutativo sostenendo la minor gravità del fatto la lievissimaentità del danno desunta da un elemento del tutto neutro quale la mancata concessione diuna provvisionale il comportamento processuale desunto dalla disponibilità a renderedichiarazioni spontanee nella immediatezza dei fatti che è atteggiamento che costituisceesplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa l incensuratezza che di per sé solanon è elemento che può essere posto a fondamento della concessione delle circostanzeDel resto la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell art. 62 bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazionefondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione di talché la stessamotivazione purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore nonpuò essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell interessedell imputato ex multis * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 * 6 n.7707 del 04/12/2003 dep. 2004 * * 229768 nello stesso senso più di recente* 5 n. 30177 del 09/07/2025 M. * 288615 non massimata sul punto .5.

In conclusione stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate il ricorsoproposto nell interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile con conseguenteonere per il ricorrente stesso ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. di sostenere le spese delprocedimento.* conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” si dispone che il ricorrente versila somma determinata in via equitativa di euro 3.000 in favore della * delle ammendeesercitando la facoltà introdotta dall art. 1 comma 64 l. n. 103 del 2017 di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità delricorso considerate le ragioni dell inammissibilità stessa come sopra indicate.Si condanna infine l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dallapartecivile ammessaal patrocinio a spese dello Statonella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di * separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 * 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5042/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 59/2026* * UP 14/01/2026* * * 33379/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Triestevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.* * che ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10 novembre 2022 il Tribunale di Udine previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all art. 609 bis comma 3 cod. pen. uniti ireati sotto il vincolo della continuazione condannava * * pena di due anni edue mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 614 commi 1 e 461 n. 2 cod. pen. per essersi introdotto nell abitazione di * De * contro la volontàdella persona offesa capo A e del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. ai danni di * De* per averla costretta con violenza a subire atti sessuali capo B . [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.Con sentenza in data 24 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste confermava lapronuncia di primo grado e disponeva le statuizioni civili.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste * * tramite il suodifensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando otto motivi.2.1.

Con il primo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di dichiarazioni della persona offesa e dicontraddizioni della sua testimonianza.In sintesi il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della persona offesa mettendo inevidenza una contraddizione tra quanto dichiarato spontaneamente da costei ai carabinieri equanto dichiarato invece nella querela sporta e nella testimonianza resa in dibattimento nelprimo caso la denunciante aveva dichiarato di aver chiesto agli operai informazionisull andamento dei lavori temendo infiltrazioni d acqua nel proprio tetto invitando l imputatoa seguirla per un controllo tanto che il teste * ha confermato in dibattimento cheera stata la persona offesa a invitare l imputato a salire a casa nel secondo caso ladenunciante non aveva più fatto riferimento a preoccupazioni per le infiltrazioni riferendo diun offerta di aiuto da parte dell imputato che poi l avrebbe spinta dentro casa.

La Corte diappello senza superare questa contraddizione ignora la prima versione dei fatti e si basaunicamente sulla seconda.2.2.

Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di identificazione dell imputato.* a quanto ritenuto dalla Corte territoriale vale a dire che il fidanzatodella persona offesa e il teste * * non avevano avuto dubbi circa l identitàdell imputato avendo il teste * fornito il numero telefonico dell imputato in realtà ilpredetto teste aveva mostrato una profonda incertezza sull identità dell imputato avendotestualmente ammesso di non ricordare il nome dell individuo a cui apparteneva il numero ditelefono che aveva salvato sotto la generica sigla “PN”.2.3.

Con il terzo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di riconoscimento fotografico e di attendibilità dellapersona offesa.Deduce la difesa che la persona offesa aveva descritto l abbigliamento del suoaggressore fornendo precisi colori per poi ammettere che fossero quelli gli abiti indossatidall imputato allorchè le era stata mostrata una fotografia in bianco e nero senza neancheaver preventivamente fornito i tratti somatici del suo aggressore in tal modo dimostrando diconfermare una fotografia mostratale in precedenza.2.4.

Con il quarto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge processuale in punto di violazione dell art. 213 cod.proc. pen.In sintesi la difesa lamenta l inosservanza degli avvertimenti previsti dall art. 213 cod.proc. pen. fondamentali per garantire la genuinità del riconoscimento e prevenirecontaminazioni della memoria sicchè l omissione di tali avvertimenti in un contesto in cui lapersona offesa aveva già visto la foto dell imputato il giorno precedente alla querela rende ilriconoscimento non solo nullo ma anche intrinsecamente inattendibile.2.5.

Con il quinto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in relazione alla testimonianza del fidanzato della personaoffesa.* la difesa che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzatoun ammissione estorta all imputato in un contesto minaccioso basandosi sulla testimonianzadi un teste il fidanzato della persona offesa considerato inattendibile e interessato inquanto convivente della denunciante ed avendo reso una testimonianza priva di dettaglispecifici sull aggressione sessuale subita dalla compagna.2.6.

Con il sesto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in relazione alla testimonianza di * *Nel mettere in evidenza che la prova principale della colpevolezza dell imputato èfondata su una sua asserita dichiarazione autoincriminante resa al telefono la difesalamenta che la Corte territoriale ha ignorato i gravi problemi di udito del testimone ** ed ha arbitrariamente selezionato solo le parti della sua deposizione checorroboravano la tesi accusatoria il quale ha fornito una versione dei fatti diametralmenteopposta a quella della persona offesa e del suo convivente affermando di non essere ingrado di riferire con accuratezza sul contenuto della telefonata a causa di gravi problemi diudito negando che il telefono fosse stato utilizzato con modalità viva voce dichiarando dinon conoscere il nome della persona che stava chiamando memorizzata con la sigla “PN”senza considerare infine che affinchè la confessione abbia efficacia probatoria ènecessario che sia resa dinanzi all * giudiziaria.2.7.

Con il settimo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui all art. 614comma 4 cod. pen.Deduce la difesa che la Corte di merito ha illogicamente affermato che il reato diviolazione di domicilio sarebbe procedibile perché la persona offesa avrebbe sporto querelaanche per tale reato senza considerare a che la sentenza di primo grado aveva ritenutoche l imputazione di cui all art. 614 comma 4 cod. pen. è procedibile d ufficio b che invecela violenza utilizzata per commettere un reato non rende procedibile d ufficio un altro reatose la violenza non è funzionale alla sua commissione c che la Corte di appello avevaarbitrariamente ritenuto che la descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenzasessuale potesse sostituire la mancanza di una querela formale per la violazione didomicilio perché in realtà nessuna querela era stata sporta per quel reato e la violenzadell aggressore era stata commessa solo per la realizzazione dell atto sessuale non perviolare il domicilio.2.8.

Con l ottavo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze* la difesa che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per lamancata emersione di elementi favorevoli all imputato senza considerare la incensuratezzadi quest ultimo la lievissima entità del danno cagionato tanto che il Tribunale non avevaliquidato alcuna provvisionale alla parte civile il comportamento processuale dell imputatoche aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri senza l assistenza di un legale laminor gravità del fatto consumato sopra i vestiti della persona offesa e senza che siarisultata alcuna lesione psicologica.3.

E pervenuta memoria dell avv. * * * difensore di fiducia dellaparte civile con la quale si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso propostoper motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.4.

E pervenuta memoria dell avv. * * difensore di fiducia dell imputatocon la quale si chiede una pronuncia liberatoria per entrambe le imputazioni anche permancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui al capo A ed anche previariqualificazione ai sensi dell art. 660 cod. pen. per il reato di cui al capo B in ulterioresubordine che la condanna sia contenuta nel minimo della pena previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e con la concessione del beneficio della pena sospesa.5.

E pervenuta ulteriore memoria dell avv. * * * difensore difiducia della parte civile con la quale si associa ai profili di inammissibilità del ricorso rilevatidalla Procura generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre premettere che nel caso in esame ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado cioè ad una c.d. doppia conforme .

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che a presidio del devolutum discendedalla pretermissione dell esame di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede * 5 n. 1927 del 20/12/2017 dep. 2018 * ealtri * 272324 * 2 n. 10758 del 29/01/2015 * * 263129 * 5 n. 2916del 13/12/2013 dep. 2014 * * * 257967 o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio * 2 n. 5336 del 09/01/2018 * 272018 .Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale * 2 n. 37295 del 12/06/2019 * 277218 * 3 n. 13926 del01/12/2011 dep. 2012 * * 252615 che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità nei limiti della loro rilevanza * 1 n. 33298 del22/04/2024 * .Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura nel vigente ordinamento processuale come prova piena legittimamente postada sola a fondamento dell affermazione di responsabilità come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro.

Tuttavia proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione daparte del giudice ai racconti della persona offesa vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del 26/03/2019 S. *275312 * 2 n. 43278 del 24/09/2015 * * 265104 * 5 n. 1666 del8/07/2014 dep. 2015 * e altro * 261730 * U n. 41461 del 19/07/2012 * *ed altri * 253214 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ricordato qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non può essere rivalutata insede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidited insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità * 4 n. 10153 del 11/02/2020 C. * 278609 * 2 n. 7667 del29/01/2015 * * 262575 * 2 n. 20806 del 05/05/2011 * * 250362 .2.

Tanto premesso le censure mosse dalla difesa nei primi sei motivi di ricorso daesaminare congiuntamente perché incentrati sull attendibilità della persona offesa sullaidentificazione dell imputato e sulla interpretazione illogica e contraddittoria delletestimonianze rese sono manifestamente infondate perché mirano ad offrire una letturaalternativa delle risultanze istruttorie diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenzenel narrato della persona offesa e delle testimonianze assunte dal fidanzato di costei e dalvicino di casa a fronte di un ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnataesente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.2.1.

La Corte di merito infatti nel disattendere le analoghe censure formulate con l attodi appello sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa caratterizzata da contraddizioni eincongruenze ha illustrato senza vizi logici la genuinità e la sincerità del racconto dellavittima scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi offrendo una plausibilericostruzione delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda delittuosa senza far emergereelementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa.* da quanto sostenuto in ricorso la Corte distrettuale ha rilevato come lapersona offesa avesse spiegato come il ricorrente sfruttando la circostanza che la donna sifosse intrattenuta a parlare perché preoccupata che il cane durante la sua assenza potesseaver dato fastidio abbaiando l aveva seguita mentre saliva le scale per poi introdursi conforza all interno dell abitazione spingendo la donna chiudendo la porta alle sue spalle perpoi appoggiare una mano sulla sua zona lombare afferrandola per le braccia emanifestando l intenzione di darle un bacio abbandonando la presa solo dopo che lapersona offesa aveva minacciato di chiamare i carabinieri.I giudici di merito hanno dunque non illogicamente sottolineato come la teste avessedescritto con grande chiarezza logicità e precisione l evoluzione dei fatti nel contraddittoriodelle parti né emergono dal testo delle decisioni di merito unici atti cui questa Corte haaccesso le contraddizioni denunciate in ricorso tra le dichiarazioni rese dalla denunciante aicarabinieri nella immediatezza dei fatti e quelle poi rese in sede dibattimentale per cui ledoglianze mosse in proposito sono prive di fondamento.

Ed anzi la Corte territoriale illustracome la persona offesa non avesse mai riferito di essere preoccupata per lo svolgimento deilavori da parte degli operai che stavano ristrutturando l abitazione limitrofa considerato chel abitazione nella quale viveva era di proprietà non sua ma del convivente concludendo chesarebbe stato incomprensibile che costei avesse avuto necessità di visionare lo stato deilavori e dunque di interloquire per questo motivo con l imputato che coordinava la squadradi operai.2.2.

Quanto al profilo relativo alla identificazione dell imputato i giudici di merito hannosenza alcun profilo di illogicità precisato come la persona offesa avesse riconosciuto concertezza in fotografia l imputato a lei ben noto in quanto la squadra di lavoro che costui infatto dirigeva era ormai impiegata nell abitazione limitrofa da circa tre settimane sicchè ladonna aveva avuto modo di vederlo ripetutamente tanto da aver riconosciuto nella fotomostratale in bianco e nero anche gli abiti indossati al momento della commissione dei fattisenza che tale affermazione sia stata smentita ed avendo carattere del tutto congetturale ladoglianza che il riconoscimento fotografico fosse stato suggestionato da una precedentevisione di quella stessa immagine fotografica.

Inoltre contrariamente a quanto rappresentatoin ricorso il giudice di primo grado ha richiamato la descrizione dei tratti somatici e degli abitiindossati dell imputato effettuata dalla persona offesa in dibattimento v. pag. 2 dellasentenza di primo grado .A tanto consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza processuale sullamancata osservanza dell art. 213 cod. proc. pen. dal momento che come appenaenunciato diversamente da quanto contestato nel quarto motivo di ricorso la persona offesaera stata chiamata in dibattimento a descrivere i tratti somatici e gli abiti indossatidall imputato al momento della commissione dei fatti ed i giudici di primo grado avevanoritenuto tale riconoscimento attendibile evidenziando l adozione di tutte le cautelenecessarie nella preparazione dell album fotografico esibito alla persona offesa che avevaofferto una descrizione fisica dettagliata del soggetto che l aveva aggredita ed anche deivestiti da costui indossati al momento dell episodio in contestazione finanche della marcadella felpa nonché del furgone a bordo del quale l uomo viaggiava.

In tal modo i giudici dimerito hanno valorizzato l atto di individuazione dando conto delle ragioni di attendibilità delriconoscimento offrendo un ragionamento congruo esente dai vizi logico giuridici paventatidal ricorrente ponendosi in linea con il principio per cui il giudice di merito può trarre ilproprio convincimento anche da ricognizioni non formali quale appunto l individuazionefotografica utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell atto insé bensì nella testimonianza che rende conto dell operazione ricognitiva * 4 n. 47262del 13/09/2017 * * 271041 nello stesso senso * 4 n. 25658 del 27 giugno 2011* * non mass. * 2 n. 33567 del 13 maggio 2009 * non mass. .

In altritermini “in materia di prove qualora si sia in sede di indagini di * proceduto ariconoscimenti informali e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corsodell esame testimoniale il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento comestrumento probatorio anche se i riconoscimenti informali non connotati dalle cautele egaranzie delle ricognizioni hanno pur sempre il carattere di accertamento di fattoliberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova bensìsull attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi avendo esaminato la fotografia ol imputato di persona si dica poi certo della operata identificazione reiterata nel corsodell udienza” * 2 n. 16204 dell 11/03/2004 * * 228777 nello stesso senso* 1 n. 47378 del 27/11/2024 * non mass. .2.3. * con riferimento alla individuazione dell imputato emerge dalle sentenzedei giudici di merito che l imputato era anche ben noto a * * vicino di casa dellapersona offesa che lo aveva incaricato per eseguire dei lavori nella sua abitazione ed erastato proprio il vicino di casa a fornire il numero telefonico dell imputato memorizzato neltelefono di costui con la sigla “PN” ed a chiamarlo direttamente con il suo cellulare inpresenza della persona offesa e del fidanzato di costei e a fronte dell invito a ritornare sulposto per chiarire e risolvere i termini della vicenda verificatasi l imputato aveva inizialmenteopposto di essersi scusato sicchè – concludono logicamente i giudici di merito – non solociò dava conto della esatta identificazione dell imputato ma se ne ricavava altresì che secostui fosse stato estraneo ai fatti contestatigli non avrebbe certo fatto alcun riferimento adelle scuse.2.4.

Quanto alle dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa e dal vicino dicasa * * relativamente all episodio nel quale quest ultimo su richiesta delfidanzato della persona offesa aveva telefonicamente chiamato il ricorrente i giudici dimerito senza vizi di manifesta illogicità hanno argomentato che la richiesta di scuseproveniente dall imputato valeva a supportare un quadro probatorio già comunquesufficiente a delineare la responsabilità del predetto. * infatti ha riferito di non avercomunicato al vicino di casa il numero telefonico dell operaio che sovrintendeva ai lavori dalui commessi per motivi di riservatezza e di averlo direttamente chiamato con il suo cellularerappresentandogli che aveva commesso qualcosa di sconveniente nel corso dellaconversazione in cui il ricorrente aveva inizialmente negato i fatti si era poi inserito ilfidanzato della persona offesa chiedendo all uomo di tornare indietro per chiarire lasituazione che aveva chiesto scusa affermando che avrebbe fatto il possibile per tornareindietro.

I giudici di merito pertanto del tutto logicamente concludono che il fatto chel imputato si fosse scusato era dato che confermava l ipotesi accusatoria posto che oveestraneo ai fatti non avrebbe fatto riferimento a delle scuse né avrebbe fatto ritorno sulluogo teatro dell episodio.

Né può sostenersi che tali dichiarazioni siano prive di valoreprobatorio essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il divieto ditestimonianza previsto dall art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazionirese nel corso del procedimento all autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria e al difensorenell ambito dell attività investigativa e pertanto restano escluse da tale divieto ledichiarazioni anche se a contenuto confessorio rese dall imputato o dall indagato ad unsoggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche non sussistendo in tale caso ilcollegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso * 5 n.38457 del 17/05/2019 * * 277093 * 5 n. 30895 del 09/03/2016 D * *267699 * 5 n. 8897 del 19/11/2015 dep. 2016 * * 266127 nello stessosenso più di recente * 6 n. 12748 del 17/01/2025 * non mass. .2.5.

In definitiva le censure mosse dal ricorrente nel riproporre temi già esposti conl atto di appello e disattesi dalla Corte di merito concretizzano valutazioni in punto di fattointese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondogrado e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità non intaccando sul pianodella manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza unici vizi deducibili ai sensidell art. 606 cod. proc. pen. l apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sullacorrettezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovatavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito ilcontrollo di legittimità infatti concerne il rapporto tra motivazione e decisione non già ilrapporto tra prova e decisione sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione per essere valutato ammissibile deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa riservata esclusivamente al giudice di merito che è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di cassazione.Deve inoltre essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice delgravame di merito non è tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invecesufficiente che anche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico eadeguato le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che anche se non espressamente confutate siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata cfr. * 6 n. 49970 del 19/10/2012 * ed altri* 254107 .3.

Il settimo motivo di ricorso incentrato sulla procedibilità a querela del reato diviolazione di domicilio e sulla mancanza di querela stessa è manifestamente infondatoavendo la Corte territoriale nel rispondere a motivo di appello che affermava che laviolazione di domicilio doveva considerarsi nel caso di specie procedibile a querela poichéla violenza posta in essere dall imputato era diretta a commettere l abuso sessualeaffermato che la querela era stata sporta e che in essa la persona offesa aveva descritto inmodo preciso i fatti ed anche la violazione di domicilio essendo l imputato entratonell abitazione con la forza e contro la volontà della stessa.Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa epertanto pienamente valida dovendosi rammentare in proposito che l art. 366 cod. proc.pen. pur avendo introdotto il riferimento ad un fatto previsto dalla legge come reato nullaha innovato come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare relativamenteal contenuto della querela.

Deve quindi escludersi che tale disposizione imponga alquerelante un indicazione e precisazione del fatto reato nei suoi termini giuridici cosìintroducendo un onere che trasformerebbe l istituto da semplice domanda a procedere incontestazione privata dell accusa * 6 n. 4784 del 02/02/1993 * * 194166più di recente * 4 n. 23662 del 16/03/2022 * non mass. * 3 n. 49789 del26/06/2019 A. non mass. . * la Suprema Corte ha altresì precisato chepoiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicementequella di condizione di procedibilità e la sua funzione è quella di consentire all autoritàprocedente la sicura individuazione del fatto reato contenuto necessario e sufficiente per lasua validità è che manifesti l istanza di punizione in ordine ad un fatto reato senza ulterioriprecisazioni dettagli o circostanziate descrizioni cfr. * 3 n. 1210 del 09/11/1993 dep.1994 * * 196479 .

Sul tema è stato altresì affermato che la querela validamentepresentata da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato estende i suoi effetti non soloai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente ma anche a quelli ignoti al querelante almomento della proposizione dell atto che siano stati accertati nel corso del procedimento * 3 n. 975 del 07/12/2018 dep. 2019 P. * 274746 .E comunque i giudici di merito nel ricostruire in fatto la vicenda hanno escluso che laviolenza fosse esclusivamente funzionale alla commissione del reato sessuale affermandoche l imputato era entrato nell abitazione con la forza e contro la volontà della personaoffesa e sottolineando che l ingresso era avvenuto tramite una spinta esercitata contro ladonna nel momento in cui questa si stava apprestando ad aprire la porta per poi richiuderela porta alle sue spalle e compiere gli atti di abuso sessuale descritti in imputazione.

Si trattadi motivazione esente da vizi logici o giuridici e pertanto non sindacabile in sede dilegittimità cfr. sul punto * 3 n. 51083 del 28/09/2017 F. * 271881 laddove si precisache nel precedente * 3 n. 35696 del 16/06/2010 L. * 248486 citato in ricorsol imputato era già entrato in casa e si era rifiutato di andarsene quindi aveva commesso laviolenza sessuale mentre nella vicenda esaminata dalla pronuncia 51083 del 28/09/2017sovrapponibile a quella descritta dal Tribunale di Udine e dalla Corte di appello di Triestel imputato aveva aspettato la donna sotto casa per poi sbucarle da dietro e darle una spintaper farla entrare in casa restituendo in tal modo l immagine di una violenza esercitata sullapersona proprio per guadagnarsi l ingresso nell abitazione e diversa dalla violenza esercitatasuccessivamente ciò similmente a quanto verificatosi nel caso di specie in cui l imputatoaveva seguito la donna salendo le scale che conducevano alla porta dell abitazionedandole una spinta per farla entrare in casa e una volta così conseguito l ingressonell abitazione richiusa la porta alle sue spalle commetteva gli atti di abuso sessuale .4.

L ottavo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione è anch essomanifestamente infondato avendo al riguardo i giudici di merito affermato la mancataemersione di elementi positivi apprezzabili tali da far ritenere il reato commesso comeconnotato da un minor disvalore ed anche evidenziato per contro elementi negativi quali lagravità della condotta che rende la pena inflitta congrua e proporzionata sia alla gravità delfatto sia alla pericolosità sociale del soggetto mentre il motivo di ricorso fa riferimento adelementi di mero dissenso valutativo sostenendo la minor gravità del fatto la lievissimaentità del danno desunta da un elemento del tutto neutro quale la mancata concessione diuna provvisionale il comportamento processuale desunto dalla disponibilità a renderedichiarazioni spontanee nella immediatezza dei fatti che è atteggiamento che costituisceesplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa l incensuratezza che di per sé solanon è elemento che può essere posto a fondamento della concessione delle circostanzeDel resto la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell art. 62 bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazionefondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione di talché la stessamotivazione purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore nonpuò essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell interessedell imputato ex multis * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 * 6 n.7707 del 04/12/2003 dep. 2004 * * 229768 nello stesso senso più di recente* 5 n. 30177 del 09/07/2025 M. * 288615 non massimata sul punto .5.

In conclusione stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate il ricorsoproposto nell interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile con conseguenteonere per il ricorrente stesso ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. di sostenere le spese delprocedimento.* conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” si dispone che il ricorrente versila somma determinata in via equitativa di euro 3.000 in favore della * delle ammendeesercitando la facoltà introdotta dall art. 1 comma 64 l. n. 103 del 2017 di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità delricorso considerate le ragioni dell inammissibilità stessa come sopra indicate.Si condanna infine l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dallapartecivile ammessaal patrocinio a spese dello Statonella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di * separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 * 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.

Condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misurache sara liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello *Così è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.

Condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misurache sara liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello *Così è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5042/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 59/2026* * UP 14/01/2026* * * 33379/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Triestevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.* * che ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 novembre 2022 il Tribunale di Udine previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all art. 609 bis comma 3 cod. pen. uniti ireati sotto il vincolo della continuazione condannava * * pena di due anni edue mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 614 commi 1 e 461 n. 2 cod. pen. per essersi introdotto nell abitazione di * De * contro la volontàdella persona offesa capo A e del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. ai danni di * De* per averla costretta con violenza a subire atti sessuali capo B . [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.Con sentenza in data 24 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste confermava lapronuncia di primo grado e disponeva le statuizioni civili.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste * * tramite il suodifensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando otto motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di dichiarazioni della persona offesa e dicontraddizioni della sua testimonianza.In sintesi il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della persona offesa mettendo inevidenza una contraddizione tra quanto dichiarato spontaneamente da costei ai carabinieri equanto dichiarato invece nella querela sporta e nella testimonianza resa in dibattimento nelprimo caso la denunciante aveva dichiarato di aver chiesto agli operai informazionisull andamento dei lavori temendo infiltrazioni d acqua nel proprio tetto invitando l imputatoa seguirla per un controllo tanto che il teste * ha confermato in dibattimento cheera stata la persona offesa a invitare l imputato a salire a casa nel secondo caso ladenunciante non aveva più fatto riferimento a preoccupazioni per le infiltrazioni riferendo diun offerta di aiuto da parte dell imputato che poi l avrebbe spinta dentro casa. La Corte diappello senza superare questa contraddizione ignora la prima versione dei fatti e si basaunicamente sulla seconda.2.2. Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di identificazione dell imputato.* a quanto ritenuto dalla Corte territoriale vale a dire che il fidanzatodella persona offesa e il teste * * non avevano avuto dubbi circa l identitàdell imputato avendo il teste * fornito il numero telefonico dell imputato in realtà ilpredetto teste aveva mostrato una profonda incertezza sull identità dell imputato avendotestualmente ammesso di non ricordare il nome dell individuo a cui apparteneva il numero ditelefono che aveva salvato sotto la generica sigla “PN”.2.3. Con il terzo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di riconoscimento fotografico e di attendibilità dellapersona offesa.Deduce la difesa che la persona offesa aveva descritto l abbigliamento del suoaggressore fornendo precisi colori per poi ammettere che fossero quelli gli abiti indossatidall imputato allorchè le era stata mostrata una fotografia in bianco e nero senza neancheaver preventivamente fornito i tratti somatici del suo aggressore in tal modo dimostrando diconfermare una fotografia mostratale in precedenza.2.4. Con il quarto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge processuale in punto di violazione dell art. 213 cod.proc. pen.In sintesi la difesa lamenta l inosservanza degli avvertimenti previsti dall art. 213 cod.proc. pen. fondamentali per garantire la genuinità del riconoscimento e prevenirecontaminazioni della memoria sicchè l omissione di tali avvertimenti in un contesto in cui lapersona offesa aveva già visto la foto dell imputato il giorno precedente alla querela rende ilriconoscimento non solo nullo ma anche intrinsecamente inattendibile.2.5. Con il quinto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in relazione alla testimonianza del fidanzato della personaoffesa.* la difesa che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzatoun ammissione estorta all imputato in un contesto minaccioso basandosi sulla testimonianzadi un teste il fidanzato della persona offesa considerato inattendibile e interessato inquanto convivente della denunciante ed avendo reso una testimonianza priva di dettaglispecifici sull aggressione sessuale subita dalla compagna.2.6. Con il sesto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in relazione alla testimonianza di * *Nel mettere in evidenza che la prova principale della colpevolezza dell imputato èfondata su una sua asserita dichiarazione autoincriminante resa al telefono la difesalamenta che la Corte territoriale ha ignorato i gravi problemi di udito del testimone ** ed ha arbitrariamente selezionato solo le parti della sua deposizione checorroboravano la tesi accusatoria il quale ha fornito una versione dei fatti diametralmenteopposta a quella della persona offesa e del suo convivente affermando di non essere ingrado di riferire con accuratezza sul contenuto della telefonata a causa di gravi problemi diudito negando che il telefono fosse stato utilizzato con modalità viva voce dichiarando dinon conoscere il nome della persona che stava chiamando memorizzata con la sigla “PN”senza considerare infine che affinchè la confessione abbia efficacia probatoria ènecessario che sia resa dinanzi all * giudiziaria.2.7. Con il settimo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui all art. 614comma 4 cod. pen.Deduce la difesa che la Corte di merito ha illogicamente affermato che il reato diviolazione di domicilio sarebbe procedibile perché la persona offesa avrebbe sporto querelaanche per tale reato senza considerare a che la sentenza di primo grado aveva ritenutoche l imputazione di cui all art. 614 comma 4 cod. pen. è procedibile d ufficio b che invecela violenza utilizzata per commettere un reato non rende procedibile d ufficio un altro reatose la violenza non è funzionale alla sua commissione c che la Corte di appello avevaarbitrariamente ritenuto che la descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenzasessuale potesse sostituire la mancanza di una querela formale per la violazione didomicilio perché in realtà nessuna querela era stata sporta per quel reato e la violenzadell aggressore era stata commessa solo per la realizzazione dell atto sessuale non perviolare il domicilio.2.8. Con l ottavo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze* la difesa che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per lamancata emersione di elementi favorevoli all imputato senza considerare la incensuratezzadi quest ultimo la lievissima entità del danno cagionato tanto che il Tribunale non avevaliquidato alcuna provvisionale alla parte civile il comportamento processuale dell imputatoche aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri senza l assistenza di un legale laminor gravità del fatto consumato sopra i vestiti della persona offesa e senza che siarisultata alcuna lesione psicologica.3. E pervenuta memoria dell avv. * * * difensore di fiducia dellaparte civile con la quale si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso propostoper motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.4. E pervenuta memoria dell avv. * * difensore di fiducia dell imputatocon la quale si chiede una pronuncia liberatoria per entrambe le imputazioni anche permancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui al capo A ed anche previariqualificazione ai sensi dell art. 660 cod. pen. per il reato di cui al capo B in ulterioresubordine che la condanna sia contenuta nel minimo della pena previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e con la concessione del beneficio della pena sospesa.5. E pervenuta ulteriore memoria dell avv. * * * difensore difiducia della parte civile con la quale si associa ai profili di inammissibilità del ricorso rilevatidalla Procura generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che nel caso in esame ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado cioè ad una c.d. doppia conforme . Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che a presidio del devolutum discendedalla pretermissione dell esame di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede * 5 n. 1927 del 20/12/2017 dep. 2018 * ealtri * 272324 * 2 n. 10758 del 29/01/2015 * * 263129 * 5 n. 2916del 13/12/2013 dep. 2014 * * * 257967 o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio * 2 n. 5336 del 09/01/2018 * 272018 .Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale * 2 n. 37295 del 12/06/2019 * 277218 * 3 n. 13926 del01/12/2011 dep. 2012 * * 252615 che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità nei limiti della loro rilevanza * 1 n. 33298 del22/04/2024 * .Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura nel vigente ordinamento processuale come prova piena legittimamente postada sola a fondamento dell affermazione di responsabilità come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione daparte del giudice ai racconti della persona offesa vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del 26/03/2019 S. *275312 * 2 n. 43278 del 24/09/2015 * * 265104 * 5 n. 1666 del8/07/2014 dep. 2015 * e altro * 261730 * U n. 41461 del 19/07/2012 * *ed altri * 253214 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ricordato qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non può essere rivalutata insede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidited insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità * 4 n. 10153 del 11/02/2020 C. * 278609 * 2 n. 7667 del29/01/2015 * * 262575 * 2 n. 20806 del 05/05/2011 * * 250362 .2. Tanto premesso le censure mosse dalla difesa nei primi sei motivi di ricorso daesaminare congiuntamente perché incentrati sull attendibilità della persona offesa sullaidentificazione dell imputato e sulla interpretazione illogica e contraddittoria delletestimonianze rese sono manifestamente infondate perché mirano ad offrire una letturaalternativa delle risultanze istruttorie diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenzenel narrato della persona offesa e delle testimonianze assunte dal fidanzato di costei e dalvicino di casa a fronte di un ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnataesente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.2.1. La Corte di merito infatti nel disattendere le analoghe censure formulate con l attodi appello sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa caratterizzata da contraddizioni eincongruenze ha illustrato senza vizi logici la genuinità e la sincerità del racconto dellavittima scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi offrendo una plausibilericostruzione delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda delittuosa senza far emergereelementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa.* da quanto sostenuto in ricorso la Corte distrettuale ha rilevato come lapersona offesa avesse spiegato come il ricorrente sfruttando la circostanza che la donna sifosse intrattenuta a parlare perché preoccupata che il cane durante la sua assenza potesseaver dato fastidio abbaiando l aveva seguita mentre saliva le scale per poi introdursi conforza all interno dell abitazione spingendo la donna chiudendo la porta alle sue spalle perpoi appoggiare una mano sulla sua zona lombare afferrandola per le braccia emanifestando l intenzione di darle un bacio abbandonando la presa solo dopo che lapersona offesa aveva minacciato di chiamare i carabinieri.I giudici di merito hanno dunque non illogicamente sottolineato come la teste avessedescritto con grande chiarezza logicità e precisione l evoluzione dei fatti nel contraddittoriodelle parti né emergono dal testo delle decisioni di merito unici atti cui questa Corte haaccesso le contraddizioni denunciate in ricorso tra le dichiarazioni rese dalla denunciante aicarabinieri nella immediatezza dei fatti e quelle poi rese in sede dibattimentale per cui ledoglianze mosse in proposito sono prive di fondamento. Ed anzi la Corte territoriale illustracome la persona offesa non avesse mai riferito di essere preoccupata per lo svolgimento deilavori da parte degli operai che stavano ristrutturando l abitazione limitrofa considerato chel abitazione nella quale viveva era di proprietà non sua ma del convivente concludendo chesarebbe stato incomprensibile che costei avesse avuto necessità di visionare lo stato deilavori e dunque di interloquire per questo motivo con l imputato che coordinava la squadradi operai.2.2. Quanto al profilo relativo alla identificazione dell imputato i giudici di merito hannosenza alcun profilo di illogicità precisato come la persona offesa avesse riconosciuto concertezza in fotografia l imputato a lei ben noto in quanto la squadra di lavoro che costui infatto dirigeva era ormai impiegata nell abitazione limitrofa da circa tre settimane sicchè ladonna aveva avuto modo di vederlo ripetutamente tanto da aver riconosciuto nella fotomostratale in bianco e nero anche gli abiti indossati al momento della commissione dei fattisenza che tale affermazione sia stata smentita ed avendo carattere del tutto congetturale ladoglianza che il riconoscimento fotografico fosse stato suggestionato da una precedentevisione di quella stessa immagine fotografica. Inoltre contrariamente a quanto rappresentatoin ricorso il giudice di primo grado ha richiamato la descrizione dei tratti somatici e degli abitiindossati dell imputato effettuata dalla persona offesa in dibattimento v. pag. 2 dellasentenza di primo grado .A tanto consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza processuale sullamancata osservanza dell art. 213 cod. proc. pen. dal momento che come appenaenunciato diversamente da quanto contestato nel quarto motivo di ricorso la persona offesaera stata chiamata in dibattimento a descrivere i tratti somatici e gli abiti indossatidall imputato al momento della commissione dei fatti ed i giudici di primo grado avevanoritenuto tale riconoscimento attendibile evidenziando l adozione di tutte le cautelenecessarie nella preparazione dell album fotografico esibito alla persona offesa che avevaofferto una descrizione fisica dettagliata del soggetto che l aveva aggredita ed anche deivestiti da costui indossati al momento dell episodio in contestazione finanche della marcadella felpa nonché del furgone a bordo del quale l uomo viaggiava. In tal modo i giudici dimerito hanno valorizzato l atto di individuazione dando conto delle ragioni di attendibilità delriconoscimento offrendo un ragionamento congruo esente dai vizi logico giuridici paventatidal ricorrente ponendosi in linea con il principio per cui il giudice di merito può trarre ilproprio convincimento anche da ricognizioni non formali quale appunto l individuazionefotografica utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell atto insé bensì nella testimonianza che rende conto dell operazione ricognitiva * 4 n. 47262del 13/09/2017 * * 271041 nello stesso senso * 4 n. 25658 del 27 giugno 2011* * non mass. * 2 n. 33567 del 13 maggio 2009 * non mass. . In altritermini “in materia di prove qualora si sia in sede di indagini di * proceduto ariconoscimenti informali e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corsodell esame testimoniale il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento comestrumento probatorio anche se i riconoscimenti informali non connotati dalle cautele egaranzie delle ricognizioni hanno pur sempre il carattere di accertamento di fattoliberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova bensìsull attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi avendo esaminato la fotografia ol imputato di persona si dica poi certo della operata identificazione reiterata nel corsodell udienza” * 2 n. 16204 dell 11/03/2004 * * 228777 nello stesso senso* 1 n. 47378 del 27/11/2024 * non mass. .2.3. * con riferimento alla individuazione dell imputato emerge dalle sentenzedei giudici di merito che l imputato era anche ben noto a * * vicino di casa dellapersona offesa che lo aveva incaricato per eseguire dei lavori nella sua abitazione ed erastato proprio il vicino di casa a fornire il numero telefonico dell imputato memorizzato neltelefono di costui con la sigla “PN” ed a chiamarlo direttamente con il suo cellulare inpresenza della persona offesa e del fidanzato di costei e a fronte dell invito a ritornare sulposto per chiarire e risolvere i termini della vicenda verificatasi l imputato aveva inizialmenteopposto di essersi scusato sicchè – concludono logicamente i giudici di merito – non solociò dava conto della esatta identificazione dell imputato ma se ne ricavava altresì che secostui fosse stato estraneo ai fatti contestatigli non avrebbe certo fatto alcun riferimento adelle scuse.2.4. Quanto alle dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa e dal vicino dicasa * * relativamente all episodio nel quale quest ultimo su richiesta delfidanzato della persona offesa aveva telefonicamente chiamato il ricorrente i giudici dimerito senza vizi di manifesta illogicità hanno argomentato che la richiesta di scuseproveniente dall imputato valeva a supportare un quadro probatorio già comunquesufficiente a delineare la responsabilità del predetto. * infatti ha riferito di non avercomunicato al vicino di casa il numero telefonico dell operaio che sovrintendeva ai lavori dalui commessi per motivi di riservatezza e di averlo direttamente chiamato con il suo cellularerappresentandogli che aveva commesso qualcosa di sconveniente nel corso dellaconversazione in cui il ricorrente aveva inizialmente negato i fatti si era poi inserito ilfidanzato della persona offesa chiedendo all uomo di tornare indietro per chiarire lasituazione che aveva chiesto scusa affermando che avrebbe fatto il possibile per tornareindietro. I giudici di merito pertanto del tutto logicamente concludono che il fatto chel imputato si fosse scusato era dato che confermava l ipotesi accusatoria posto che oveestraneo ai fatti non avrebbe fatto riferimento a delle scuse né avrebbe fatto ritorno sulluogo teatro dell episodio. Né può sostenersi che tali dichiarazioni siano prive di valoreprobatorio essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il divieto ditestimonianza previsto dall art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazionirese nel corso del procedimento all autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria e al difensorenell ambito dell attività investigativa e pertanto restano escluse da tale divieto ledichiarazioni anche se a contenuto confessorio rese dall imputato o dall indagato ad unsoggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche non sussistendo in tale caso ilcollegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso * 5 n.38457 del 17/05/2019 * * 277093 * 5 n. 30895 del 09/03/2016 D * *267699 * 5 n. 8897 del 19/11/2015 dep. 2016 * * 266127 nello stessosenso più di recente * 6 n. 12748 del 17/01/2025 * non mass. .2.5. In definitiva le censure mosse dal ricorrente nel riproporre temi già esposti conl atto di appello e disattesi dalla Corte di merito concretizzano valutazioni in punto di fattointese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondogrado e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità non intaccando sul pianodella manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza unici vizi deducibili ai sensidell art. 606 cod. proc. pen. l apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sullacorrettezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovatavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito ilcontrollo di legittimità infatti concerne il rapporto tra motivazione e decisione non già ilrapporto tra prova e decisione sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione per essere valutato ammissibile deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa riservata esclusivamente al giudice di merito che è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di cassazione.Deve inoltre essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice delgravame di merito non è tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invecesufficiente che anche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico eadeguato le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che anche se non espressamente confutate siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata cfr. * 6 n. 49970 del 19/10/2012 * ed altri* 254107 .3. Il settimo motivo di ricorso incentrato sulla procedibilità a querela del reato diviolazione di domicilio e sulla mancanza di querela stessa è manifestamente infondatoavendo la Corte territoriale nel rispondere a motivo di appello che affermava che laviolazione di domicilio doveva considerarsi nel caso di specie procedibile a querela poichéla violenza posta in essere dall imputato era diretta a commettere l abuso sessualeaffermato che la querela era stata sporta e che in essa la persona offesa aveva descritto inmodo preciso i fatti ed anche la violazione di domicilio essendo l imputato entratonell abitazione con la forza e contro la volontà della stessa.Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa epertanto pienamente valida dovendosi rammentare in proposito che l art. 366 cod. proc.pen. pur avendo introdotto il riferimento ad un fatto previsto dalla legge come reato nullaha innovato come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare relativamenteal contenuto della querela. Deve quindi escludersi che tale disposizione imponga alquerelante un indicazione e precisazione del fatto reato nei suoi termini giuridici cosìintroducendo un onere che trasformerebbe l istituto da semplice domanda a procedere incontestazione privata dell accusa * 6 n. 4784 del 02/02/1993 * * 194166più di recente * 4 n. 23662 del 16/03/2022 * non mass. * 3 n. 49789 del26/06/2019 A. non mass. . * la Suprema Corte ha altresì precisato chepoiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicementequella di condizione di procedibilità e la sua funzione è quella di consentire all autoritàprocedente la sicura individuazione del fatto reato contenuto necessario e sufficiente per lasua validità è che manifesti l istanza di punizione in ordine ad un fatto reato senza ulterioriprecisazioni dettagli o circostanziate descrizioni cfr. * 3 n. 1210 del 09/11/1993 dep.1994 * * 196479 . Sul tema è stato altresì affermato che la querela validamentepresentata da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato estende i suoi effetti non soloai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente ma anche a quelli ignoti al querelante almomento della proposizione dell atto che siano stati accertati nel corso del procedimento * 3 n. 975 del 07/12/2018 dep. 2019 P. * 274746 .E comunque i giudici di merito nel ricostruire in fatto la vicenda hanno escluso che laviolenza fosse esclusivamente funzionale alla commissione del reato sessuale affermandoche l imputato era entrato nell abitazione con la forza e contro la volontà della personaoffesa e sottolineando che l ingresso era avvenuto tramite una spinta esercitata contro ladonna nel momento in cui questa si stava apprestando ad aprire la porta per poi richiuderela porta alle sue spalle e compiere gli atti di abuso sessuale descritti in imputazione. Si trattadi motivazione esente da vizi logici o giuridici e pertanto non sindacabile in sede dilegittimità cfr. sul punto * 3 n. 51083 del 28/09/2017 F. * 271881 laddove si precisache nel precedente * 3 n. 35696 del 16/06/2010 L. * 248486 citato in ricorsol imputato era già entrato in casa e si era rifiutato di andarsene quindi aveva commesso laviolenza sessuale mentre nella vicenda esaminata dalla pronuncia 51083 del 28/09/2017sovrapponibile a quella descritta dal Tribunale di Udine e dalla Corte di appello di Triestel imputato aveva aspettato la donna sotto casa per poi sbucarle da dietro e darle una spintaper farla entrare in casa restituendo in tal modo l immagine di una violenza esercitata sullapersona proprio per guadagnarsi l ingresso nell abitazione e diversa dalla violenza esercitatasuccessivamente ciò similmente a quanto verificatosi nel caso di specie in cui l imputatoaveva seguito la donna salendo le scale che conducevano alla porta dell abitazionedandole una spinta per farla entrare in casa e una volta così conseguito l ingressonell abitazione richiusa la porta alle sue spalle commetteva gli atti di abuso sessuale .4. L ottavo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione è anch essomanifestamente infondato avendo al riguardo i giudici di merito affermato la mancataemersione di elementi positivi apprezzabili tali da far ritenere il reato commesso comeconnotato da un minor disvalore ed anche evidenziato per contro elementi negativi quali lagravità della condotta che rende la pena inflitta congrua e proporzionata sia alla gravità delfatto sia alla pericolosità sociale del soggetto mentre il motivo di ricorso fa riferimento adelementi di mero dissenso valutativo sostenendo la minor gravità del fatto la lievissimaentità del danno desunta da un elemento del tutto neutro quale la mancata concessione diuna provvisionale il comportamento processuale desunto dalla disponibilità a renderedichiarazioni spontanee nella immediatezza dei fatti che è atteggiamento che costituisceesplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa l incensuratezza che di per sé solanon è elemento che può essere posto a fondamento della concessione delle circostanzeDel resto la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell art. 62 bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazionefondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione di talché la stessamotivazione purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore nonpuò essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell interessedell imputato ex multis * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 * 6 n.7707 del 04/12/2003 dep. 2004 * * 229768 nello stesso senso più di recente* 5 n. 30177 del 09/07/2025 M. * 288615 non massimata sul punto .5. In conclusione stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate il ricorsoproposto nell interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile con conseguenteonere per il ricorrente stesso ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. di sostenere le spese delprocedimento.* conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” si dispone che il ricorrente versila somma determinata in via equitativa di euro 3.000 in favore della * delle ammendeesercitando la facoltà introdotta dall art. 1 comma 64 l. n. 103 del 2017 di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità delricorso considerate le ragioni dell inammissibilità stessa come sopra indicate.Si condanna infine l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dallapartecivile ammessaal patrocinio a spese dello Statonella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di * separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 * 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5042/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 59/2026* * UP 14/01/2026* * * 33379/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Triestevisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.* * che ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 novembre 2022 il Tribunale di Udine previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all art. 609 bis comma 3 cod. pen. uniti ireati sotto il vincolo della continuazione condannava * * pena di due anni edue mesi di reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all art. 614 commi 1 e 461 n. 2 cod. pen. per essersi introdotto nell abitazione di * De * contro la volontàdella persona offesa capo A e del reato di cui all art. 609 bis cod. pen. ai danni di * De* per averla costretta con violenza a subire atti sessuali capo B . [OSCURATO:PERSONA] le pene accessorie di legge e disponeva le statuizioni civili.Con sentenza in data 24 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste confermava lapronuncia di primo grado e disponeva le statuizioni civili.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste * * tramite il suodifensore ha proposto ricorso per cassazione sollevando otto motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di dichiarazioni della persona offesa e dicontraddizioni della sua testimonianza.In sintesi il ricorrente contesta la ritenuta attendibilità della persona offesa mettendo inevidenza una contraddizione tra quanto dichiarato spontaneamente da costei ai carabinieri equanto dichiarato invece nella querela sporta e nella testimonianza resa in dibattimento nelprimo caso la denunciante aveva dichiarato di aver chiesto agli operai informazionisull andamento dei lavori temendo infiltrazioni d acqua nel proprio tetto invitando l imputatoa seguirla per un controllo tanto che il teste * ha confermato in dibattimento cheera stata la persona offesa a invitare l imputato a salire a casa nel secondo caso ladenunciante non aveva più fatto riferimento a preoccupazioni per le infiltrazioni riferendo diun offerta di aiuto da parte dell imputato che poi l avrebbe spinta dentro casa. La Corte diappello senza superare questa contraddizione ignora la prima versione dei fatti e si basaunicamente sulla seconda.2.2. Con il secondo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di identificazione dell imputato.* a quanto ritenuto dalla Corte territoriale vale a dire che il fidanzatodella persona offesa e il teste * * non avevano avuto dubbi circa l identitàdell imputato avendo il teste * fornito il numero telefonico dell imputato in realtà ilpredetto teste aveva mostrato una profonda incertezza sull identità dell imputato avendotestualmente ammesso di non ricordare il nome dell individuo a cui apparteneva il numero ditelefono che aveva salvato sotto la generica sigla “PN”.2.3. Con il terzo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in punto di riconoscimento fotografico e di attendibilità dellapersona offesa.Deduce la difesa che la persona offesa aveva descritto l abbigliamento del suoaggressore fornendo precisi colori per poi ammettere che fossero quelli gli abiti indossatidall imputato allorchè le era stata mostrata una fotografia in bianco e nero senza neancheaver preventivamente fornito i tratti somatici del suo aggressore in tal modo dimostrando diconfermare una fotografia mostratale in precedenza.2.4. Con il quarto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. c cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge processuale in punto di violazione dell art. 213 cod.proc. pen.In sintesi la difesa lamenta l inosservanza degli avvertimenti previsti dall art. 213 cod.proc. pen. fondamentali per garantire la genuinità del riconoscimento e prevenirecontaminazioni della memoria sicchè l omissione di tali avvertimenti in un contesto in cui lapersona offesa aveva già visto la foto dell imputato il giorno precedente alla querela rende ilriconoscimento non solo nullo ma anche intrinsecamente inattendibile.2.5. Con il quinto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio della motivazione in relazione alla testimonianza del fidanzato della personaoffesa.* la difesa che la sentenza impugnata abbia erroneamente valorizzatoun ammissione estorta all imputato in un contesto minaccioso basandosi sulla testimonianzadi un teste il fidanzato della persona offesa considerato inattendibile e interessato inquanto convivente della denunciante ed avendo reso una testimonianza priva di dettaglispecifici sull aggressione sessuale subita dalla compagna.2.6. Con il sesto motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in relazione alla testimonianza di * *Nel mettere in evidenza che la prova principale della colpevolezza dell imputato èfondata su una sua asserita dichiarazione autoincriminante resa al telefono la difesalamenta che la Corte territoriale ha ignorato i gravi problemi di udito del testimone ** ed ha arbitrariamente selezionato solo le parti della sua deposizione checorroboravano la tesi accusatoria il quale ha fornito una versione dei fatti diametralmenteopposta a quella della persona offesa e del suo convivente affermando di non essere ingrado di riferire con accuratezza sul contenuto della telefonata a causa di gravi problemi diudito negando che il telefono fosse stato utilizzato con modalità viva voce dichiarando dinon conoscere il nome della persona che stava chiamando memorizzata con la sigla “PN”senza considerare infine che affinchè la confessione abbia efficacia probatoria ènecessario che sia resa dinanzi all * giudiziaria.2.7. Con il settimo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. b cod. proc.pen. un vizio di violazione di legge in relazione alla procedibilità del reato di cui all art. 614comma 4 cod. pen.Deduce la difesa che la Corte di merito ha illogicamente affermato che il reato diviolazione di domicilio sarebbe procedibile perché la persona offesa avrebbe sporto querelaanche per tale reato senza considerare a che la sentenza di primo grado aveva ritenutoche l imputazione di cui all art. 614 comma 4 cod. pen. è procedibile d ufficio b che invecela violenza utilizzata per commettere un reato non rende procedibile d ufficio un altro reatose la violenza non è funzionale alla sua commissione c che la Corte di appello avevaarbitrariamente ritenuto che la descrizione dei fatti contenuta nella querela per violenzasessuale potesse sostituire la mancanza di una querela formale per la violazione didomicilio perché in realtà nessuna querela era stata sporta per quel reato e la violenzadell aggressore era stata commessa solo per la realizzazione dell atto sessuale non perviolare il domicilio.2.8. Con l ottavo motivo denuncia ai sensi dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc.pen. un vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze* la difesa che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per lamancata emersione di elementi favorevoli all imputato senza considerare la incensuratezzadi quest ultimo la lievissima entità del danno cagionato tanto che il Tribunale non avevaliquidato alcuna provvisionale alla parte civile il comportamento processuale dell imputatoche aveva reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri senza l assistenza di un legale laminor gravità del fatto consumato sopra i vestiti della persona offesa e senza che siarisultata alcuna lesione psicologica.3. E pervenuta memoria dell avv. * * * difensore di fiducia dellaparte civile con la quale si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso propostoper motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.4. E pervenuta memoria dell avv. * * difensore di fiducia dell imputatocon la quale si chiede una pronuncia liberatoria per entrambe le imputazioni anche permancanza di condizione di procedibilità per il reato di cui al capo A ed anche previariqualificazione ai sensi dell art. 660 cod. pen. per il reato di cui al capo B in ulterioresubordine che la condanna sia contenuta nel minimo della pena previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e con la concessione del beneficio della pena sospesa.5. E pervenuta ulteriore memoria dell avv. * * * difensore difiducia della parte civile con la quale si associa ai profili di inammissibilità del ricorso rilevatidalla Procura generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che nel caso in esame ci si trova al cospetto della conferma neimedesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado cioè ad una c.d. doppia conforme . Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che a presidio del devolutum discendedalla pretermissione dell esame di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede * 5 n. 1927 del 20/12/2017 dep. 2018 * ealtri * 272324 * 2 n. 10758 del 29/01/2015 * * 263129 * 5 n. 2916del 13/12/2013 dep. 2014 * * * 257967 o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio * 2 n. 5336 del 09/01/2018 * 272018 .Al di fuori di tale perimetro resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale * 2 n. 37295 del 12/06/2019 * 277218 * 3 n. 13926 del01/12/2011 dep. 2012 * * 252615 che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità nei limiti della loro rilevanza * 1 n. 33298 del22/04/2024 * .Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura nel vigente ordinamento processuale come prova piena legittimamente postada sola a fondamento dell affermazione di responsabilità come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione daparte del giudice ai racconti della persona offesa vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l attendibilità intrinseca del narrato in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e dunque l astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell imputato * 5 n. 21135 del 26/03/2019 S. *275312 * 2 n. 43278 del 24/09/2015 * * 265104 * 5 n. 1666 del8/07/2014 dep. 2015 * e altro * 261730 * U n. 41461 del 19/07/2012 * *ed altri * 253214 .Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte va ricordato qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito che non può essere rivalutata insede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidited insuscettibili di verifica empirica od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità * 4 n. 10153 del 11/02/2020 C. * 278609 * 2 n. 7667 del29/01/2015 * * 262575 * 2 n. 20806 del 05/05/2011 * * 250362 .2. Tanto premesso le censure mosse dalla difesa nei primi sei motivi di ricorso daesaminare congiuntamente perché incentrati sull attendibilità della persona offesa sullaidentificazione dell imputato e sulla interpretazione illogica e contraddittoria delletestimonianze rese sono manifestamente infondate perché mirano ad offrire una letturaalternativa delle risultanze istruttorie diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenzenel narrato della persona offesa e delle testimonianze assunte dal fidanzato di costei e dalvicino di casa a fronte di un ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnataesente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.2.1. La Corte di merito infatti nel disattendere le analoghe censure formulate con l attodi appello sulla ricostruzione offerta dalla persona offesa caratterizzata da contraddizioni eincongruenze ha illustrato senza vizi logici la genuinità e la sincerità del racconto dellavittima scevro da propositi vendicativi o intenti calunniosi offrendo una plausibilericostruzione delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda delittuosa senza far emergereelementi di sospetto in ordine alla testimonianza resa.* da quanto sostenuto in ricorso la Corte distrettuale ha rilevato come lapersona offesa avesse spiegato come il ricorrente sfruttando la circostanza che la donna sifosse intrattenuta a parlare perché preoccupata che il cane durante la sua assenza potesseaver dato fastidio abbaiando l aveva seguita mentre saliva le scale per poi introdursi conforza all interno dell abitazione spingendo la donna chiudendo la porta alle sue spalle perpoi appoggiare una mano sulla sua zona lombare afferrandola per le braccia emanifestando l intenzione di darle un bacio abbandonando la presa solo dopo che lapersona offesa aveva minacciato di chiamare i carabinieri.I giudici di merito hanno dunque non illogicamente sottolineato come la teste avessedescritto con grande chiarezza logicità e precisione l evoluzione dei fatti nel contraddittoriodelle parti né emergono dal testo delle decisioni di merito unici atti cui questa Corte haaccesso le contraddizioni denunciate in ricorso tra le dichiarazioni rese dalla denunciante aicarabinieri nella immediatezza dei fatti e quelle poi rese in sede dibattimentale per cui ledoglianze mosse in proposito sono prive di fondamento. Ed anzi la Corte territoriale illustracome la persona offesa non avesse mai riferito di essere preoccupata per lo svolgimento deilavori da parte degli operai che stavano ristrutturando l abitazione limitrofa considerato chel abitazione nella quale viveva era di proprietà non sua ma del convivente concludendo chesarebbe stato incomprensibile che costei avesse avuto necessità di visionare lo stato deilavori e dunque di interloquire per questo motivo con l imputato che coordinava la squadradi operai.2.2. Quanto al profilo relativo alla identificazione dell imputato i giudici di merito hannosenza alcun profilo di illogicità precisato come la persona offesa avesse riconosciuto concertezza in fotografia l imputato a lei ben noto in quanto la squadra di lavoro che costui infatto dirigeva era ormai impiegata nell abitazione limitrofa da circa tre settimane sicchè ladonna aveva avuto modo di vederlo ripetutamente tanto da aver riconosciuto nella fotomostratale in bianco e nero anche gli abiti indossati al momento della commissione dei fattisenza che tale affermazione sia stata smentita ed avendo carattere del tutto congetturale ladoglianza che il riconoscimento fotografico fosse stato suggestionato da una precedentevisione di quella stessa immagine fotografica. Inoltre contrariamente a quanto rappresentatoin ricorso il giudice di primo grado ha richiamato la descrizione dei tratti somatici e degli abitiindossati dell imputato effettuata dalla persona offesa in dibattimento v. pag. 2 dellasentenza di primo grado .A tanto consegue anche la manifesta infondatezza della doglianza processuale sullamancata osservanza dell art. 213 cod. proc. pen. dal momento che come appenaenunciato diversamente da quanto contestato nel quarto motivo di ricorso la persona offesaera stata chiamata in dibattimento a descrivere i tratti somatici e gli abiti indossatidall imputato al momento della commissione dei fatti ed i giudici di primo grado avevanoritenuto tale riconoscimento attendibile evidenziando l adozione di tutte le cautelenecessarie nella preparazione dell album fotografico esibito alla persona offesa che avevaofferto una descrizione fisica dettagliata del soggetto che l aveva aggredita ed anche deivestiti da costui indossati al momento dell episodio in contestazione finanche della marcadella felpa nonché del furgone a bordo del quale l uomo viaggiava. In tal modo i giudici dimerito hanno valorizzato l atto di individuazione dando conto delle ragioni di attendibilità delriconoscimento offrendo un ragionamento congruo esente dai vizi logico giuridici paventatidal ricorrente ponendosi in linea con il principio per cui il giudice di merito può trarre ilproprio convincimento anche da ricognizioni non formali quale appunto l individuazionefotografica utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del liberoconvincimento del giudice atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell atto insé bensì nella testimonianza che rende conto dell operazione ricognitiva * 4 n. 47262del 13/09/2017 * * 271041 nello stesso senso * 4 n. 25658 del 27 giugno 2011* * non mass. * 2 n. 33567 del 13 maggio 2009 * non mass. . In altritermini “in materia di prove qualora si sia in sede di indagini di * proceduto ariconoscimenti informali e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corsodell esame testimoniale il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento comestrumento probatorio anche se i riconoscimenti informali non connotati dalle cautele egaranzie delle ricognizioni hanno pur sempre il carattere di accertamento di fattoliberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova bensìsull attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi avendo esaminato la fotografia ol imputato di persona si dica poi certo della operata identificazione reiterata nel corsodell udienza” * 2 n. 16204 dell 11/03/2004 * * 228777 nello stesso senso* 1 n. 47378 del 27/11/2024 * non mass. .2.3. * con riferimento alla individuazione dell imputato emerge dalle sentenzedei giudici di merito che l imputato era anche ben noto a * * vicino di casa dellapersona offesa che lo aveva incaricato per eseguire dei lavori nella sua abitazione ed erastato proprio il vicino di casa a fornire il numero telefonico dell imputato memorizzato neltelefono di costui con la sigla “PN” ed a chiamarlo direttamente con il suo cellulare inpresenza della persona offesa e del fidanzato di costei e a fronte dell invito a ritornare sulposto per chiarire e risolvere i termini della vicenda verificatasi l imputato aveva inizialmenteopposto di essersi scusato sicchè – concludono logicamente i giudici di merito – non solociò dava conto della esatta identificazione dell imputato ma se ne ricavava altresì che secostui fosse stato estraneo ai fatti contestatigli non avrebbe certo fatto alcun riferimento adelle scuse.2.4. Quanto alle dichiarazioni rese dal fidanzato della persona offesa e dal vicino dicasa * * relativamente all episodio nel quale quest ultimo su richiesta delfidanzato della persona offesa aveva telefonicamente chiamato il ricorrente i giudici dimerito senza vizi di manifesta illogicità hanno argomentato che la richiesta di scuseproveniente dall imputato valeva a supportare un quadro probatorio già comunquesufficiente a delineare la responsabilità del predetto. * infatti ha riferito di non avercomunicato al vicino di casa il numero telefonico dell operaio che sovrintendeva ai lavori dalui commessi per motivi di riservatezza e di averlo direttamente chiamato con il suo cellularerappresentandogli che aveva commesso qualcosa di sconveniente nel corso dellaconversazione in cui il ricorrente aveva inizialmente negato i fatti si era poi inserito ilfidanzato della persona offesa chiedendo all uomo di tornare indietro per chiarire lasituazione che aveva chiesto scusa affermando che avrebbe fatto il possibile per tornareindietro. I giudici di merito pertanto del tutto logicamente concludono che il fatto chel imputato si fosse scusato era dato che confermava l ipotesi accusatoria posto che oveestraneo ai fatti non avrebbe fatto riferimento a delle scuse né avrebbe fatto ritorno sulluogo teatro dell episodio. Né può sostenersi che tali dichiarazioni siano prive di valoreprobatorio essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il divieto ditestimonianza previsto dall art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazionirese nel corso del procedimento all autorità giudiziaria alla polizia giudiziaria e al difensorenell ambito dell attività investigativa e pertanto restano escluse da tale divieto ledichiarazioni anche se a contenuto confessorio rese dall imputato o dall indagato ad unsoggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche non sussistendo in tale caso ilcollegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso * 5 n.38457 del 17/05/2019 * * 277093 * 5 n. 30895 del 09/03/2016 D * *267699 * 5 n. 8897 del 19/11/2015 dep. 2016 * * 266127 nello stessosenso più di recente * 6 n. 12748 del 17/01/2025 * non mass. .2.5. In definitiva le censure mosse dal ricorrente nel riproporre temi già esposti conl atto di appello e disattesi dalla Corte di merito concretizzano valutazioni in punto di fattointese ad offrire una lettura alternativa a quella valorizzata dai giudici di primo e secondogrado e non sono pertanto consentite nel giudizio di legittimità non intaccando sul pianodella manifesta illogicità o della contraddittorietà o della carenza unici vizi deducibili ai sensidell art. 606 cod. proc. pen. l apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sullacorrettezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovatavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito ilcontrollo di legittimità infatti concerne il rapporto tra motivazione e decisione non già ilrapporto tra prova e decisione sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione per essere valutato ammissibile deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione non già nei confronti della valutazioneprobatoria sottesa riservata esclusivamente al giudice di merito che è estranea al perimetrocognitivo e valutativo della Corte di cassazione.Deve inoltre essere ricordato che nella motivazione della sentenza il giudice delgravame di merito non è tenuto a compiere un analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali essendo invecesufficiente che anche attraverso una loro valutazione globale spieghi in modo logico eadeguato le ragioni del suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che anche se non espressamente confutate siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata cfr. * 6 n. 49970 del 19/10/2012 * ed altri* 254107 .3. Il settimo motivo di ricorso incentrato sulla procedibilità a querela del reato diviolazione di domicilio e sulla mancanza di querela stessa è manifestamente infondatoavendo la Corte territoriale nel rispondere a motivo di appello che affermava che laviolazione di domicilio doveva considerarsi nel caso di specie procedibile a querela poichéla violenza posta in essere dall imputato era diretta a commettere l abuso sessualeaffermato che la querela era stata sporta e che in essa la persona offesa aveva descritto inmodo preciso i fatti ed anche la violazione di domicilio essendo l imputato entratonell abitazione con la forza e contro la volontà della stessa.Si tratta di una motivazione che risponde in modo pertinente alla censura mossa epertanto pienamente valida dovendosi rammentare in proposito che l art. 366 cod. proc.pen. pur avendo introdotto il riferimento ad un fatto previsto dalla legge come reato nullaha innovato come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare relativamenteal contenuto della querela. Deve quindi escludersi che tale disposizione imponga alquerelante un indicazione e precisazione del fatto reato nei suoi termini giuridici cosìintroducendo un onere che trasformerebbe l istituto da semplice domanda a procedere incontestazione privata dell accusa * 6 n. 4784 del 02/02/1993 * * 194166più di recente * 4 n. 23662 del 16/03/2022 * non mass. * 3 n. 49789 del26/06/2019 A. non mass. . * la Suprema Corte ha altresì precisato chepoiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicementequella di condizione di procedibilità e la sua funzione è quella di consentire all autoritàprocedente la sicura individuazione del fatto reato contenuto necessario e sufficiente per lasua validità è che manifesti l istanza di punizione in ordine ad un fatto reato senza ulterioriprecisazioni dettagli o circostanziate descrizioni cfr. * 3 n. 1210 del 09/11/1993 dep.1994 * * 196479 . Sul tema è stato altresì affermato che la querela validamentepresentata da soggetto diverso dalla persona offesa dal reato estende i suoi effetti non soloai fatti e ai reati ai quali si riferisce espressamente ma anche a quelli ignoti al querelante almomento della proposizione dell atto che siano stati accertati nel corso del procedimento * 3 n. 975 del 07/12/2018 dep. 2019 P. * 274746 .E comunque i giudici di merito nel ricostruire in fatto la vicenda hanno escluso che laviolenza fosse esclusivamente funzionale alla commissione del reato sessuale affermandoche l imputato era entrato nell abitazione con la forza e contro la volontà della personaoffesa e sottolineando che l ingresso era avvenuto tramite una spinta esercitata contro ladonna nel momento in cui questa si stava apprestando ad aprire la porta per poi richiuderela porta alle sue spalle e compiere gli atti di abuso sessuale descritti in imputazione. Si trattadi motivazione esente da vizi logici o giuridici e pertanto non sindacabile in sede dilegittimità cfr. sul punto * 3 n. 51083 del 28/09/2017 F. * 271881 laddove si precisache nel precedente * 3 n. 35696 del 16/06/2010 L. * 248486 citato in ricorsol imputato era già entrato in casa e si era rifiutato di andarsene quindi aveva commesso laviolenza sessuale mentre nella vicenda esaminata dalla pronuncia 51083 del 28/09/2017sovrapponibile a quella descritta dal Tribunale di Udine e dalla Corte di appello di Triestel imputato aveva aspettato la donna sotto casa per poi sbucarle da dietro e darle una spintaper farla entrare in casa restituendo in tal modo l immagine di una violenza esercitata sullapersona proprio per guadagnarsi l ingresso nell abitazione e diversa dalla violenza esercitatasuccessivamente ciò similmente a quanto verificatosi nel caso di specie in cui l imputatoaveva seguito la donna salendo le scale che conducevano alla porta dell abitazionedandole una spinta per farla entrare in casa e una volta così conseguito l ingressonell abitazione richiusa la porta alle sue spalle commetteva gli atti di abuso sessuale .4. L ottavo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche sotto il profilo del vizio di motivazione è anch essomanifestamente infondato avendo al riguardo i giudici di merito affermato la mancataemersione di elementi positivi apprezzabili tali da far ritenere il reato commesso comeconnotato da un minor disvalore ed anche evidenziato per contro elementi negativi quali lagravità della condotta che rende la pena inflitta congrua e proporzionata sia alla gravità delfatto sia alla pericolosità sociale del soggetto mentre il motivo di ricorso fa riferimento adelementi di mero dissenso valutativo sostenendo la minor gravità del fatto la lievissimaentità del danno desunta da un elemento del tutto neutro quale la mancata concessione diuna provvisionale il comportamento processuale desunto dalla disponibilità a renderedichiarazioni spontanee nella immediatezza dei fatti che è atteggiamento che costituisceesplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa l incensuratezza che di per sé solanon è elemento che può essere posto a fondamento della concessione delle circostanzeDel resto la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell art. 62 bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazionefondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione di talché la stessamotivazione purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore nonpuò essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell interessedell imputato ex multis * 5 n. 43952 del 13/04/2017 * * 271269 * 6 n.7707 del 04/12/2003 dep. 2004 * * 229768 nello stesso senso più di recente* 5 n. 30177 del 09/07/2025 M. * 288615 non massimata sul punto .5. In conclusione stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate il ricorsoproposto nell interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile con conseguenteonere per il ricorrente stesso ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. di sostenere le spese delprocedimento.* conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” si dispone che il ricorrente versila somma determinata in via equitativa di euro 3.000 in favore della * delle ammendeesercitando la facoltà introdotta dall art. 1 comma 64 l. n. 103 del 2017 di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità delricorso considerate le ragioni dell inammissibilità stessa come sopra indicate.Si condanna infine l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dallapartecivile ammessaal patrocinio a spese dello Statonella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di * separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 * 115/2002 disponendo il pagamento in favoredello * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. Condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misurache sara liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello *Così è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. Condannainoltre l imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misurache sara liquidata dalla Corte di appello di Trieste con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello *Così è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris