CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata con sentenza del Tribunale di Brindisi in data 22 maggio 2015. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FALL Mor. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod pen e comunque la mancata motivazione sul punto, risulta inammissibile non potendosi ritenere occasionale la condotta. Le sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo do chiarire che il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266591 - 01). Nel caso di specie, in particolare, l'imputato vantava tre precedenti condanne che rendevano impossibile l'applicazione della invocata causa di non punibilità. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA]