CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 20624/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 571/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6709/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata all’esito di camera di consiglio non partecipata, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 624-bis cod.pen., difettando il nesso funzionale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20624/2025 Roma, lì, 03/06/2025 finalistico tra la condotta dell'imputato d'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento dei beni, nonché l'apparenza, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Con l'atto di appello si era lamentata la violazione di legge e il vizio motivazionale in quanto la fattispecie ascritta all'imputato doveva essere riqualificata in quella di furto aggravato per violenza sulle cose. In particolare, la difesa aveva evidenziato che non vi era prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'imputato si fosse introdotto con i correi all'interno dell'abitazione al momento dell'effrazione del vetro della finestra al fine di depredare l'abitazione delle cose che in essa vi si trovavano. Il rinvenimento del d.n.a. di Aghetta in uno degli oggetti repertati all'interno dell'immobile, non avendo data certa della sua formazione e deposito, non prova la circostanza di fatto in esame. In altri termini l'imputato, come dal medesimo ammesso in sede di spontanee dichiarazioni, aveva raggiunto i suoi conoscenti quando essi si trovavano già all'interno dell'abitazione e, approfittando dell'effrazione compiuta da altri, si introduceva nella casa al solo fine di bivaccare con gli stessi, bevendo vino. Sicché non contribuì in alcun modo al reato di cui all'art. 624-bis, in verità commesso eventualmente da altri. Rispetto a tale deduzione, gli argomenti esposti dalla Corte di appello sono del tutto insufficienti e non esaustivi rispetto alla posizione del ricorrente. Il motivo di appello risulta in buona sostanza pretermesso nella sentenza impugnata. 2.2 .Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 545-bis del codice di rito e 20-bis cod. pen., 56 e 58 D.P.R. 689/81, avendo il giudice ritenuto l'inapplicabilità nei confronti dell'imputato della pena sostitutiva della detenzione domiciliare fondando il giudizio prognostico di inaffidabilità dell'imputato medesimo su presupposti (e con procedura) legali errati, incompleti e non coerenti, nonché l'apparenza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo sulla pena sostitutiva; esso è invece inammissibile nel resto. 1.1. Ed invero, il primo motivo si risolve in apprezzamenti di fatto attinenti a circostanze che vengono enunciate solo in maniera generica e, soprattutto, non doverosamente poste in correlazione con gli argomenti già esposti dalla Corte di merito riguardo alla condotta dell’imputato inserita nel furto in abitazione per il quale vi è stata condanna. Questa è stata confermata nella sentenza impugnata attraverso il vaglio ed il richiamo delle circostanze di fatto acquisite, che secondo la puntuale, conforme, ricostruzione dei giudici di merito, di primo e secondo grado, depongono, tra l’altro, per la presenza del ricorrente, unitamente ai complici, nei pressi dell’abitazione derubata, già nel giorno antecedente al furto. I giudici di merito hanno tratto anche da tale circostanza un elemento idoneo a suffragare, unitamente agli altri emersi e vagliati, il pieno coinvolgimento del ricorrente nel fatto sin dall’inizio dell’azione criminosa. Il motivo è pertanto anche manifestamente infondato. 1.2. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso. Premesso che, ai sensi dell'art. 95 d. lgs. n. 150 del 10.10.2022, cd. [OSCURATO:PERSONA], "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto", con la conseguenza che tutta la disciplina in tema di pene sostitutive è divenuta immediatamente applicabile ai giudizi pendenti in fase di appello, incombendo, pertanto, anche su tale giudice l'obbligo, ove ritualmente investito, di valutare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive (si veda al proposito Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 09/01/2024, Rv. 285630 - 01; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491 - 01), si osserva che nel caso di specie tale obbligo valutativo, come lamenta il ricorso, non può ritenersi adeguatamente assolto dalla Corte di merito, investita al riguardo a lume del disposto normativo di cui all’art. 95 cit. L’applicazione delle pene sostitutive, segnatamente della pena della detenzione domiciliare invocata in appello, è stata, nella sentenza impugnata, come evidenzia la difesa, negata sulla base del mero richiamo ai precedenti penali dell’imputato, senza che vi sia stato un adeguato approfondimento valutativo sul punto, anche alla luce degli altri elementi acquisiti – o acquisibili. In particolare, la difesa lamenta che la Corte di appello, pur avendo proceduto alla riduzione della pena ritenendo l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, ha disatteso la richiesta di sostituzione della pena con quella detentiva domiciliare, assumendo che l'imputato, in ragione dei precedenti anche successivi al reato oggetto di imputazione, neppure analizzati nello specifico, non fosse meritevole di tale sostituzione in quanto soggetto inaffidabile circa il rispetto delle numerose prescrizioni che devono accompagnare la detenzione domiciliare sostitutiva, e la mancata ricaduta nel crimine. Ciò che viene in rilievo nel caso di specie, e che impone l’annullamento della sentenza impugnata, è la valutazione svolta sul punto dalla Corte di merito, che, come evidenzia la difesa, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve – rideterminata in appello in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa previo riconoscimento delle attenuanti generiche - senza approfondire il giudizio della personalità dell’imputato, ridotto al mero richiamo dei precedenti penali, neppure indicati nella sentenza impugnata (che la difesa comunque prospetta essere relativi a reati risalenti e non particolarmente allarmanti), se del caso verificabile anche mediante l'esercizio di quei poteri istruttori e accertativi pure conferiti al giudice dall'art. 545-bis, comma 1, ultima parte, e comma 2, cod. proc. pen. Si deve al riguardo rammentare che, in linea generale, come ha già avuto modo di segnalare questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (così Sez. 3, Sentenza n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01, fattispecie in cui questa Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere). Fermo restando che, come ha precisato Sez. 2, Sentenza n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 – 01, se è vero che il giudice, in tema di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, è altrettanto vero che egli può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti (fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale). Ciò che conta è che l’esercizio del potere discrezionale del giudice sia supportato da idonea motivazione la cui adeguatezza va rapportata alla disciplina dell’istituto rispetto al quale il potere discrezionale è conferito. Tanto premesso, si tratta innanzitutto di stabilire l’ampiezza del potere discrezionale attribuito al giudice rispetto all’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi alla luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 - che nel ridisegnare i limiti quantitativi ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, estendendone l’applicabilità in relazione a pene detentive fino a quattro anni, ha conferito nuovo impulso all’applicazione delle pene sostitutive, promuovendole nell’ottica primaria della rieducazione e risocializzazione. È anche il caso di precisare che l’esigenza rieducativa e risocializzante avuta di mira dal legislatore non va tuttavia confusa con quella, in sé, della decarcerazione legata al sovraffollamento delle carceri. Tale esigenza – di indubbio rilievo ma che richiede interventi risolutivi ulteriori - non può, cioè, essere ritenuta di per sé la chiave di lettura che deve ispirare in concreto l’applicazione della nuova disciplina delle pene sostitutive, la quale, pur permeata dallo spirito della legge, rimane in ogni caso ancorata a valutazioni di tipo giuridico, il cui scopo diretto è quello della individuazione di una pena che meglio si attagli alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato. Rieducazione e reinserimento che le pene sostitutive – soprattutto se accompagnate da adeguate prescrizioni e dal programma stilato dall’ufficio esterno di esecuzione penale previsto dall’art. 545-bis del codice di rito - in relazione a reati non particolarmente gravi, punibili con pene detentive brevi, possono maggiormente favorire rispetto a quelle detentive. D’altra parte le sanzioni sostitutive già all’epoca della loro introduzione con la legge 24 novembre 1981 n. 689 furono dettate dall'intento di deflazionare la carcerazione breve perché ritenuta inefficace, de-socializzante e persino criminogena a fronte di pene detentive di breve durata, intento perseguito appunto sostituendole con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata special preventiva, avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo in generale, come d’altronde impone l’articolo 27 della Costituzione. Ciò posto, passando quindi a considerare le disposizioni che regolano l’innovato panorama della pene sostitutive, si coglie innanzitutto la complessità del nuovo sistema delineato dal legislatore, che, nel conferire al giudice della cognizione la possibilità, già in tale fase, di sostituire la pena detentiva breve, come dal medesimo in concreto individuata, con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 legge 689/81 e succ. mod., ha sì inteso raccordare la pena sostitutiva all’entità della pena inflitta, rendendo in un certo qual modo unitaria la valutazione - evidentemente sul presupposto di una maggiore conoscenza diretta e simultanea, da parte del giudice della cognizione, di tutte le circostanze concrete che possono avere rilevanza ai fini della valutazione de qua (oltre che per ragioni meramente anticipatorie e deflattive) - , ma, proprio in considerazione della molteplicità degli aspetti che entrano in gioco ai fini della valutazione in argomento – cui rimanda l’art. 58 l. 689/81 e succ. mod., ma non solo, essendo estrapolabili parametri valutativi anche dalle disposizioni che disciplinano le singole pene sostitutive - non si può tuttavia ritenere che egli abbia inteso esaurire tale valutazione nella verifica del dato quantitativo, supportato dalla astratta prospettiva della rieducazione senza carcere. La valutazione che il legislatore ha, in definitiva, inteso richiedere al giudice della cognizione, involge l’accertamento della ricorrenza, anche in concreto, della prospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale. Tale prospettiva, se in linea di principio si coniuga tendenzialmente meglio con la nuova pena sostitutiva cd. programma auspicata dal legislatore - che oltre ad evitare la carcerazione breve potenzialmente dannosa per il condannato, ove accompagnata da un vero e proprio programma comportamentale, ben può effettivamente risolversi in un efficace strumento rieducativo e risocializzante come sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza n. 84 del 2024 – va comunque saggiata in concreto, e la sua verifica non può evidentemente andare disgiunta da una prognosi in ordine al futuro comportamento dell’imputato che tenga conto delle circostanze concrete già emergenti o acquisibili da parte del giudice. Nessun automatismo è in altri termini ravvisabile, secondo questo Collegio, tra entità della pena inflitta – che può risentire anche di fattori estranei, quali, come nel caso di specie, la riduzione per la scelta del rito, o il comportamento processuale non necessariamente legato a profili di resipiscenza, o comunque essere rapportata all’entità minima del fatto di là dello spessore criminale del suo autore ritenuto recessivo, ai fini della quantificazione della pena, rispetto al fatto minimo commesso – e applicazione della pena sostitutiva, fermo restando che non deve ovviamente esservi contraddittorietà tra le due valutazioni e che quella che involge la sostituibilità della pena detentiva deve essere improntata alla massima considerazione di tutti gli aspetti che possono a tal fine entrare in gioco. Proprio per la peculiarità e complessità del giudizio che si apre al giudice in caso di irrogazione di una pena contenuta nei limiti dettati dall’art. 53, la valutazione che esso deve compiere non potrà essere giammai sbrigativa ed approssimativa, trattandosi di valutare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, se pur al netto della rieducazione auspicabile non si possa tuttavia formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni che le pene sostitutive – tranne quella pecuniaria – impongono, e se residui una cifra di pericolo di recidivanza che la pena sostitutiva – nonostante l’apparato dispositivo, prescrizionale ed organizzativo che l’ accompagna - non è in grado medio tempore di azzerare del tutto. L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre nemmeno attraverso l’adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni e, soprattutto, per poter ‘funzionare’ come pena-programma ha bisogno della piena collaborazione del condannato. Beninteso che le emergenze acquisite, ove non sufficienti ai fini di tale tipo di valutazione, impongono al medesimo giudice di azionare i poteri che il comma secondo dell’art. 545-bis del codice di rito gli attribuiscono; e non è escluso che proprio la possibilità di richiedere all’ufficio di esecuzione penale esterna informazioni ovvero il programma di trattamento in relazione alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria – possibilità che connota maggiormente la natura della pena sostitutiva auspicata dal legislatore come pena programma - possa contribuire a rendere maggiormente adeguata la valutazione che il giudice è chiamato a compiere. Tale valutazione non potrà, quindi, che essere conformata anche al tipo di pena sostitutiva richiesta, o che può comunque essere in astratto presa in considerazione, dal momento che la prognosi complessiva cui il giudice deve assolvere dovrà tener conto anche della maggiore o minore capacità restrittiva della sanzione sostitutiva applicabile, con l’ovvia conseguenza che, ad esempio, ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà, la valutazione non potrà non tener conto della natura comunque restrittiva di tali pene sostitutive e della possibilità di disporsi specifiche prescrizioni, controlli, ed anche l’accompagnamento di un vero e proprio programma di trattamento. Se queste sono le premesse, appare evidente che il giudice, una volta che addiviene alla quantificazione della pena in termini compatibili con l’applicazione di una pena sostitutiva e non ricorre alcuno dei fattori soggettivi ostativi di cui all’art. 59 l. 689/81 che ineriscono al fatto giudicato, non potrà esimersi, per non tradire lo spirito delle innovative disposizioni, dal valutare adeguatamente tutte le circostanze concrete come impone l’art. 58, avvalendosi se del caso dei poteri a lui conferiti dall’art. 545-bis del codice di rito – non limitandosi quindi, come accaduto nel caso di specie, ad un frettoloso rinvio ai precedenti penali dell’imputato, a sostegno del rigetto della richiesta. Si deve pertanto altresì ribadire che, in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (principio già affermato da Sez. 6, Sentenza n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295 – 01), laddove del tutto carente si appalesa la motivazione svolta nel caso di specie che si è limitata, come detto, ad evidenziare la sussistenza di precedenti penali ritenuti tout court ostativi rispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare invocata dal ricorrente, senza, per altro verso, prendere in considerazione le modalità esecutive e le potenzialità applicative legate a tale tipo di pena sostitutiva, che per precisa scelta del legislatore è supportata da controlli periodici, se del caso puntellabili con strumenti elettronici; controlli che involgono anche la verifica dell’attuazione del programma validato dal giudice. Tali aspetti, entrando anch’essi in gioco nella valutazione in argomento, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice che li ha invece, immotivatamente, ignorati del tutto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino; nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 17/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]