CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 08497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2945/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 292, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.4389/2021depositata il 26/11/2021. Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione; considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380 - bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio delle parti ricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione a ciascuna delle tre parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.400,00 oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae a favore del difensore della Calvo le spese liquidate a beneficio di quest’ultima. Così deciso in Roma, il 10/