Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 35686/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAI dato avviso alle Parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, ai sensi dell' art. 73 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/11/2024.

Si precisa che la sentenza è stata depositata il 07/06/2024, che il giudice si è riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni, che quindi il dies a quo del termine di 45 per impugnare decorre dal 05/09/2024.

Il termine per impugnare scadeva il 20/10/2024, prorogato al 21/10/2024, trattandosi di domenica.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAI dato avviso alle Parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati contestati, ai sensi dell' art. 73 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, essendo stato presentato il 19/11/2024. Si precisa che la sentenza è stata depositata il 07/06/2024, che il giudice si è riservato 90 giorni per il deposito delle motivazioni, che quindi il dies a quo del termine di 45 per impugnare decorre dal 05/09/2024. Il termine per impugnare scadeva il 20/10/2024, prorogato al 21/10/2024, trattandosi di domenica. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35686/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris