CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] 118 avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla fruizione della pausa di 10 minuti nei turni orari di lavoro superiore a sei ore ed aveva condannato l’ARES 118 al risarcimento del danno da mancata fruizione del periodo di sosta ex art. 8 d.lgs. n. 66/2003 dal 7.3.2006,da liquidarsi in separata sede. 2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha ritenuto che l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003 possa essere derogato solo dai contratti collettivi nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (o, in assenza, con decreti ministeriali soltanto per alcune tipologie di lavoratori espressamente elencate nell’art. 17 d.lgs. n. 66/2003, riferito alla “attività discontinue”) ed ha rilevato che tali condizioni non sussistono nel caso di specie, non avendo la contrattazione collettiva o i decreti ministeriali diversamente disciplinato il diritto alla pausa. 3. Il giudice di appello haprecisato che «quand’anche l’attività svolta dagli odierni appellanti rientrasse tra quelle discontinue per le quali l’art. 17 prevede la deroga, in assenza del relativo decreto ministeriale la disposizione di cui al citato art.8 deve comunque trovare applicazione». 4. Ha escluso che l’attività svolta dagli autisti di ambulanza possa essere considerata discontinua, in quantonon ricompresa nell’elenco ed inoltre perché anche il tempo in cui il lavoratore è presente nel luogo di lavoro ed è a disposizione del datore va considerato orario di lavoro. 5. Ha ritenuto irrilevante la circostanza che i lavoratori fruissero di buoni pasto, in quanto la sosta per la fruizione del pasto, peraltro non provata, non riguarda il differente profilo della salvaguardia delle energie psico-fisiche degli appellati; ha infine respinto le istanze istruttorie articolate dall’appellante, in quanto generiche ed irrilevanti. 6. Avverso tale sentenza ARES 118 ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 8. Entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 17, comma 2, lett. c) n. 3 d.lgs. n. 66/2003 e dell’articolo unico del R.D.n. 2657/1923. Evidenzia che ARES 118 nell’atto di appello non aveva configurato una deroga ai sensi del solo art. 17, comma 2, lett. c) n. 1 d.lgs. n. 66/2003 in conclamata assenza del contratto collettivo o del decreto ministeriale di attuazione, né aveva avanzato alcuna eccezione in senso proprio in ordine alla riconduzione delle attività svolte dai lavoratori in questione al novero di quelle caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione. L’Azienda deduce in sintesiche gli operatori di ambulanza sono “lavoratori discontinui”, in quanto rientrano tra il “personale addetto ai posti di pubblica assistenza” di cui al n. 21 dell’articolo unico del R.D.2657/2023. Sostieneche il RD n. 2657/1923 individua categorie di lavoratori discontinui che possono essere definiti anche in via interpretativa. Lamenta l’omessa pronuncia su tale questione proposta dall’atto di appello, nonché il carattere apparente e perplessodella motivazione. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 3 r.d.l. n. 692/2023, per avere la Corte territoriale sovrapposto la nozione di “lavoratore discontinuo” con quella di “orario di lavoro”. Critica la sentenza impugnata per avere ritenutoche l’essere a disposizione del datore di lavoro nei tempi di attesa escluda il lavoro discontinuo; lamenta la violazione delprincipio secondo cui il lavoro discontinuo si realizza proprio nei casi di alternanza fra prestazione e mera attesa. Richiama il principio secondo cui il diritto all’intervallo per la pausa va riconosciuto ove il lavoratore dimostri che è connesso o collegato alla prestazione, è eterodiretto e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore. 3. Le prime due censure, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione,sono infondate. Non sussiste l’omessa pronuncia, né la motivazione apparente. La sentenza impugnata ha rilevato che i contratti collettivi e i decreti ministeriali non avevano disciplinato la materia , ed in assenza di deroghe ha ritenuto la sussistenza del diritto degli originari ricorrenti alla fruizione della pausa ex art. 8 d.lgs. n. 66/2003. Anche le censure di violazione di legge sono infondate. Questa Corte ha chiarito che l'elencazione contenuta nella tabella approvata con Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, delle occupazioni che richiedono unlavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall'art. 1 del regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, ha caratteretassativo; ne ha fatto conseg uire che non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate, giacché, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona, la prevalenza di una mansione sull'altra, benché assuma rilevanza per l'inquadramento dellavoratore in una determinata qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non incide invece sul carattere continuo o meno delle mansioni espletate dal medesimolavoratore (Cass. n. 10669/2004). La pretesa dell’azienda di attribuire prevalenza all’elencazione contenuta nel R.D. 2657/1923 è comunque priva di fondamento normativo, e ciò assorbe ogni altra questione sulla natura tassativa o meno delle lavorazioni inserite nell’elenco e sulla qualificabilità del lavoro in discussione come discontinuo. Le censure muovono dall’erroneo presupposto che il lavoro discontinuo sia rilevante in sé per escludere l’applicazione del d.lgs. n. 66/2003. L’art. 16 del d.lgs. n. 66/2003, concernente i limiti di durata massima settimanale, richiama il R.D. 2657/1923, mentre la disciplina delle deroghe agli artt. 7,8, 12 e 13 è dettata dall’art. 17 che non esclude sic et simpliciter i lavori discontinui,ma richiede l’intervento della contrattazione collettiva o l’adozione deldecreto ministeriale, pacificamente non emesso in relazione agli autisti di autombulanza. La Corte territoriale ha dunque ricostruito in modo corretto il quadro normativo ed ha rilevato che la contrattazione collettiva o i decreti ministeriali non avevano diversamente disciplinato il diritto alla pausa. 4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 29 CCNL integrativo del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Evidenzia che era incontestato che l’Azienda aveva regolarmente messo i buoni pasto a disposizione dei lavoratori e addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto irrilevante talecircostanza. Ribadito che l’attività degli autisti rientra fra i lavori discontinui, l’azienda insiste nel sostenere cheavrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza della sosta concessa per la funzione del pasto. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato le previsioni contenute nell’art. 29 CCNL integrativo del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; evidenzia che il dipendente poteva far coincidere momenti di inattività e di attesa con il godimento della pausaai fini della consumazione del pasto. 5. Il motivo è inammissibile , in quanto nel prospettare che l’Azienda aveva regolarmente messo i buoni pasto a disposizione dei lavoratori, non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata , che ha ritenuto non provat o che gli originari ricorrenti avessero effettivamente fruito della pausa per la consumazione del pasto. 6. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Sostiene che a fronte della fondatezza del ricorso, nessuna soccombenza può essere addebitata ad ARES 118. 7. Il motivo èinammissibile. La prospettazione secondo cui la fondatezza del ricorso esclude la soccombenza non costituisceun motivo di censura della sentenza di appello, in quanto richiama in sostanzal’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma primo, cod. proc. civ. nell’ipotesi di accoglimento del ricorso. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralment