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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13093/2026

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le di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeper l'inammissibilità del ricorsouditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si riportano aimotivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame diPalermo, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanzaapplicativa degli arresti domiciliari, disposti in relazione al reato di depistaggio.1.1.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si ipotizza una condotta volta a fornire falseindicazioni in ordine alla sorte di un guanto in pelle, rinvenuto nell’autovetturautilizzata dagli esecutori dell’omicidio del Presidente della Regione Sicilia, PiersantiMattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980.All’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] era in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Palermoe, in tale veste, era tra i primi ad esser giunti sul luogo dell’omicidio.L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso le annotazioni di servizio reseall’epoca e dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affidato il guanto ad unappartenente alla polizia scientifica, evidenzia come l’indagato, nell’ambito dellenuove indagini in corso, veniva sentito dall’autorità inquirente in data 17settembre 2024 e, in quell’occasione, forniva riferimenti ulteriori rilevatisi falsi.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che, in un’annotazione mostratagli il 15gennaio 2020 – in occasione dell’assunzione a sommarie informazioni volte alriconoscimento delle firme apposte alla relazione di servizio redata all’epocadell’omicidio – sosteneva che gli sarebbe stata mostrata un’ulteriore annotazione,nella quale dava atto che il guanto era stato consegnato ad un’appartenente allapolizia scientifica, tale Lauricella, che da verifiche successive risultava non avermai prestato servizio presso il suddetto reparto.2.

Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notiziedi reato ed alla conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni, assuntein data 17 settembre 2024, in violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.La difesa ha ricostruito lo svolgimento delle nuove indagini in ordineall’omicidio Mattarella, sottolineando come i sospetti in ordine all’operato di Piritoreerano ben precedenti rispetto alla sua escussione a s.i.t. intervenuta nel 2024.In particolare, si segnala che:nel dicembre del 2019 la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo inviava la relazione diservizio a firma dei [OSCURATO:PERSONA] (data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno dell’omicidio), nellaquale era apposta un’annotazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si indicava:“guanto pelle marrone consegnato 7-1-80 alla guardia [OSCURATO:PERSONA] scientifica per ildottor Grasso”;il 9 gennaio 2020 veniva escusso a s.i.t. [OSCURATO:PERSONA], il quale riferivache all’epoca era in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] scientifica di Palermo, ma di nonessersi mai occupato di rilievi e di non essere lui il soggetto cui [OSCURATO:PERSONA], secondol’annotazione sopra indicata, avrebbe consegnato il guanto in pelle;il 15 gennaio 2020 veniva escusso a s.i.t. [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosceval’appunto sopra richiamato, precisando che, pur non ricordando chi fosse [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato il guanto, era sicuro che il reperto fosse stato dato allaPolizia [OSCURATO:PERSONA], probabilmente su indicazione del pubblico ministerodott.Grasso;nel giugno del 2024, infine, veniva sentito anche il dott.Grasso – all’epoca inservizio presso la Procura della Repubblica di Palermo – il quale riferiva di non avermai saputo nulla del ritrovamento di un guanto sull’autovettura utilizzata dagliautori dell’omicidio.Sostiene la difesa che, fin dal gennaio 2020, era evidente che vi fosse unacontraddizione tra il contenuto dell’annotazione redatta nel 1980 e le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che quest’ultimo negava di aver ricevuto ilguanto, circostanza ulteriormente ribadita in data 17 settembre 2024, nel corsodelle sommarie informazioni acquisite poche ore prima che venisse sentito [OSCURATO:PERSONA].Ad ulteriore riprova del fatto che, ben prima della sua iscrizione nel registrodegli indagati, l’autorità inquirente riteneva la sussistenza di indizi a carico diPiritore, si sottolinea come questi sia stato sottoposto ad intercettazioni telefonichegià nell’agosto del 2024.Sulla base di tali elementi, si assume che l’iscrizione della notizia di reatodoveva essere retrodatata rispetto al 17 settembre 2024, posto che gli indizi acarico del ricorrente erano emersi sicuramente in epoca precedente.Risulterebbe erronea, pertanto, la tesi recepita dal Tribunale secondo cui ilreato di depistaggio sarebbe stato commesso proprio con le dichiarazioni rese il17 settembre 2024 e, quindi, l’iscrizione non poteva essere retrodatata.Assume la difesa, invece, che le dichiarazioni del settembre 2024rappresenterebbero solo l’ultima condotta asseritamente illecita, salvo restandoche la presunta commissione del reato risalirebbe quanto meno all’epocadell’emersione delle contrastanti versioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, si deduce l’inutilizzabilità delle sommarieinformazioni rese il 17 settembre 2024 per violazione dell’art. 63, comma 1, cod.proc. pen., sul presupposto che il dichiarante doveva essere interrotto nelmomento in cui erano emersi indizi di reità a suo carico.La difesa rappresenta l’erroneità della tesi recepita dal Tribunale, secondo cuila falsità delle dichiarazioni sarebbe emersa solo a seguito delle verifiche compiutein ordine all’accertamento dell’esistenza di tale Lauricella che, secondo [OSCURATO:PERSONA],avrebbe ricevuto il guanto, quale appartenente al gabinetto di [OSCURATO:PERSONA] diPalermo.Per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso, gli elementiindiziari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano già emersi in precedenza, sicchè l’ulterioredichiarazione relativa al ruolo di Lauricella non costituiva, di per sé, il primoelemento dal quale sarebbe emersa la falsità del narrato.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Rileva la difesa come la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], consumata nel settembredel 2024 e nell’ambito delle nuove indagini in corso relativamente al delittoMattarella, si porrebbe in continuità con il favoreggiamento commesso nel 1980,mediante l’occultamento del guanto, presumibilmente appartenete all’autore delreato.

La tesi secondo cui, nell’immediatezza del fatto e stante la riscontratapresenza del guanto, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attivato mediante “l’apposizione dispecifiche annotazioni” per effetto delle quali il reperto non giungeva all’esamedella [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe manifestamente illogica e contraddetta daplurimi elementi.In particolare, ove si consideri che il primo agente intervenuto sul luogodell’omicidio – [OSCURATO:PERSONA] – non menzionava il guanto nella sua relazionedi servizio, risulterebbero del tutto incoerenti, rispetto al presuntofavoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli esecutori materiali, le successiveannotazioni con le quali il predetto menzionava a più riprese la presenza del guantoe la necessità dell’invio alla [OSCURATO:PERSONA] scientifica.Peraltro, si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA] ebbe cura di sottoporre al proprietariodell’autovettura, rubata ed utilizzata per compiere l’agguato, i capi di vestiariorinvenuti nell’abitacolo, tra i quali proprio il guanto di pelle.

Nell’annotazione chene è conseguita, [OSCURATO:PERSONA] dava atto che il derubato aveva riconosciuto come proprii pantaloni ed un bottone nero, mentre aveva riferito che il guanto non gliapparteneva, in tal modo ottenendo la conferma che tale indumento fosse statoindossato dagli esecutori dell’omicidio.In tale contesto, le lacunose ed inesatte informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024,in particolare nella parte in cui riferisce che il guanto sarebbe stato consegnato atale Lauricella, non risultato esser mai stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] scientificadi Palermo, sarebbero non già un tentativo di depistaggio, bensì l’effetto dellanotevole distanza temporale (46 anni) intercorsa tra l’epoca dei fatti e l’escussionea sommarie informazioni nelle quali si sarebbe concretato il reato.La difesa sottolinea, altresì, come la gravità indiziaria per il reato didepistaggio si fonda necessariamente sulla ritenuta commissione del reato difavoreggiamento all’epoca dei fatti, circostanza che, tuttavia, non trova realiconferme.

È emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha, in più occasioni, richiamato la presenza delguanto nelle annotazioni a sua firma, condotta che, nel contesto delle indaginisvolte nell’immediatezza dell’accaduto, non poteva certamente ritenersi finalizzataad occultare la presenza di tale importante reperto.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sussistenza delle esigenzecautelari, desunte essenzialmente da una intercettazione telefonica nel corso dellaquale [OSCURATO:PERSONA] mostrava la sua apprensione per le ragioni della convocazionericevuta dalla Procura della Repubblica, senza che emerga l’esistenza dell’effettivafinalità di inquinamento probatorio, né il rischio di reiterazione del reato, posto chei presunti rapporti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conservato con gli ambienti investigativisono meramente enunciati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il primo e secondo motivo di ricorso pongono, sia pur sotto diverseangolature, la necessità di individuare il momento in cui sono emersi gli elementiche avrebbero giustificato l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati e laconseguente necessità che lo stesso, in data 17 settembre 2024, fosse sentito conle garanzie difensive previste per l’indagato.2.1.

Occorre in primo luogo confrontarsi con l’eccezione di inammissibilitàprospettata dalla Procuratore generale, secondo cui non sarebbe stato rispettatoil termine di 20 giorni per la presentazione dell’istanza di retrodatazione ex art.335-quater cod. proc. pen., nel caso di specie formalizzata esclusivamente con ilricorso per riesame.Sostiene il Procuratore generale come la decorrenza iniziale del terminedovesse essere fatta risalire al 17 ottobre 2024, data in cui [OSCURATO:PERSONA] venivasottoposto all’interrogatorio preventivo, sicchè alla data della proposizione delriesame, avverso l’ordinanza cautelare adottata il 23 ottobre 2025, il suddettotermine era ampiamente scaduto.2.2.

L’eccezione di inammissibilità è infondata essendo frutto di un erroremateriale in ordine all’individuazione della data in cui è stato svolto l’interrogatoriopreventivo di garanzia.

L’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati,interveniva solo a seguito delle verifiche compiute su quanto riferito a s.i.t. nelsettembre del 2024 e dopo il compimento degli accertamenti volti a verificare ilcontenuto di tali dichiarazioni.

Dagli esami degli atti, risulta che la richiesta dimisura cautelare veniva presentata il 12 settembre 2025 e l’interrogatorio digaranzia preventivo il 17 ottobre 2025, anziché il 17 ottobre 2024 comeerroneamente indicato nell’ordinanza cautelare.

Ne consegue che il termine perdedurre la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione del ricorrente nel registro degliindagati, decorrente dal momento in cui l’indagato ha avuto conoscenza degli atti,deve ritenersi rispettato e, del resto, il Tribunale del riesame ha esaminato larichiesta di retrodatazione nel merito, implicitamente confermando la tempestivitàdella stessa.2.3.

Nel merito, il primo e secondo motivo di ricorso risultano infondati,dovendosi concordare con il Tribunale del riesame lì dove ha superato l’eccezionesostenendo che la condotta delittuosa risulterebbe commessa solo all’atto direndere le false dichiarazioni, escludendo che vi potessero essere elementiindizianti in epoca precedente, ritenendo irrilevante a tal fine che, nelle precedentidichiarazioni rese il 15 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riconoscere lapaternità delle sottoscrizioni apposte alle annotazioni sopra richiamate.A diverse conclusioni non si giunge neppure tenendo conto dell’evoluzionedelle indagini e, segnatamente, del fatto che all’audizione del 17 settembre 2024si è giunti a seguito di precedenti verifiche, dalle quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA],indicato quale soggetto cui sarebbe stato consegnato il guanto, non avevaconfermato tale circostanza.Invero, l’elemento dirimente per sostenere la falsità delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato nell’indicazione di Lauricella quale consegnatario delguanto, circostanza risultata falsa, stante l’omessa individuazione di un soggettoavente tale nominativo in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo all’epoca dei fatti,solo a seguito di specifiche verifiche condotte sul punto.Deve ritenersi corretta, pertanto, la tesi secondo cui l’emersione di indizi direità si colloca solo a valle delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024, dal checonsegue sia l’infondatezza della richiesta di retrodatazione dell’iscrizione, sia ladedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024 in violazionedell’art. 63 cod. proc. pen.Né a diverse conclusioni conduce il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto aintercettazioni, anche ambientali, ben prima della sua formale iscrizione, posto chel’attività di captazione non presuppone necessariamente che il destinatario siaindividuato quale indiziato del reato per il quale si procede.3.

Il terzo motivo di ricorso, afferente alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, è fondato.A fronte della presunta sottrazione del guanto avvenuta nel 1980, le falsedichiarazioni rese nel settembre del 2024 avrebbero avuto l’effetto di attualizzarela condotta illecita, determinando la commissione del reato di depistaggio.La tesi recepita nell’ordinanza impugnata presenta plurimi aspetti di criticità,sia in relazione alla tenuta logica della ricostruzione del fatto, che in punto diastratta configurabilità del delitto di cui all’art.375 cod. pen.3.1.

Per quanto attiene al primo aspetto, la difesa ha dedotto plurimi elementidi manifesta contradditorietà e illogicità della motivazione, non adeguatamentevalutati nell’ordinanza impugnata.L’ordinanza cautelare e quella resa dal Tribunale del riesame si fondano sulpresupposto logico secondo cui il ricorrente, in quanto responsabile della“sparizione” del guanto, con le dichiarazioni rese a distanza di oltre 45 anni daifatti, avrebbe inteso porre in essere una condotta di depistaggio in relazione alleindagini attualmente in corso.Si tratta di una ricostruzione congetturale, che non si confronta in alcun modocon dati obiettivi e ragionevolmente incompatibili con la tesi dell’accusa.L’ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su due aspetti.Il primo attiene al fatto che il guanto era stato immediatamente repertato efotografato all’atto dei primi accertamenti, il che impediva – a chi avesse volutodepistare le indagini nel 1980 – di limitarsi a sottrarlo, in tal modo impedendoqualsivoglia esame sullo stesso.Al contempo, si assume che l’annotazione redatta da [OSCURATO:PERSONA] con la quale siaffermava che il guanto era stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), perpoi essere messo a disposizione del P.M., era risultata falsa, posto che [OSCURATO:PERSONA] negato di aver mai ricevuto il guanto ed analoga dichiarazione ha reso l’alloraP.M. dott.Grasso (entrambi sentiti nell’ambito del presente procedimento).Si assume che, mediante l’escamotage della falsa annotazione, Piritoreavrebbe creato una situazione di stasi, per cui né la Procura della Repubblica, néla polizia scientifica, avevano consapevolezza dell’esistenza del guanto e,comunque, non avrebbero conseguito l’effettiva disponibilità di tale reperto.Il sillogismo posto a fondamento dell’ordinanza cautelare è, quindi, chePiritore all’epoca dei fatti aveva redatto una falsa annotazione per evitare l’analisidel guanto e, a distanza di oltre 45 anni, una volta riaperte le indagini, il ricorrenteaveva reso false dichiarazioni per “coprire” il favoreggiamento commesso all’epocadell’omicidio.A fronte di tale ricostruzione, la difesa ha sottolineato plurimi elementi disegno contrario, rispetto ai quali è mancato un adeguato vaglio da parte delTribunale del riesame.In particolare, si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA], lungi dal tentare di occultare ladisponibilità del guanto, predisponeva una relazione di servizio con la quale davaesecutori materiali dell’omicidio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), precisando che questi non avevariconosciuto il guanto come a lui appartenente.Si tratterebbe di una condotta incompatibile con la volontà di favorire gliesecutori del delitto, posto che il ricorrente aveva compiuto un’attivitàinvestigativa sicuramente utile e foriera di possibili sviluppi.A ben vedere, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto l’esclusiva disponibilità delguanto per sottoporlo all’esame del proprietario dell’autovettura, lo rendeva comedirettamente responsabile della sua conservazione, esponendolo – all’epoca delleindagini sul delitto - ad evidenti rischi ove il reperto non fosse stato più rinvenuto.[OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente far affidamento che l’esistenza del guantosarebbe caduta nel dimenticatoio, proprio perché, come sottolineato nell’ordinanzacautelare, la presenza di tale reperto era stata documentata ed era ben nota a piùsoggetti.In conclusione, deve ritenersi la manifesta illogicità della tesi secondo cui leannotazioni a firma di [OSCURATO:PERSONA] si inserirebbero in una architettata strategia volta asottrarre il guanto agli accertamenti.Gli elementi indicati nell’ordinanza presentano evidenti profili di ambivalenzae contradditorietà logica, ove si consideri che:- nella prima relazione di servizio, redatta il 6.1.1980 da [OSCURATO:PERSONA],si menzionavano gli oggetti rinvenuti nell’autovettura usata dagliesecutori materiali e consegnati a [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse indicato ilguanto;- il guanto risultava indicato nell’elenco degli oggetti rinvenuti sulluogo dell’omicidio e inserito nel verbale di descrizione e identificazionedel cadavere del 6 gennaio 1980, sottoscritta dal P.M., senza che fossemenzionata la consegna del reperto a [OSCURATO:PERSONA];- la presenza del guanto era definitivamente accertata e notanecessariamente ad una pluralità di soggetti intervenuti sul luogo findall’immediatezza del fatto;- [OSCURATO:PERSONA], verbalizzando la sottoposizione del guanto all’esame delproprietario dell’autovettura, ha inequivocabilmente attestato di averavuto la diponibilità del reperto;- l’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale [OSCURATO:PERSONA] dava atto dellaconsegna del guanto a [OSCURATO:PERSONA], era inserita nella relazione di servizioche veniva consegnata al Mar.Urso e da questi sottoscritta per ricevuta.A fronte di condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] non univocamente riconducibilialla volontà di sottrarre il guanto all’attività investigativa, il Tribunale si sarebbedovuto porre analiticamente la questione di verificare se effettivamente [OSCURATO:PERSONA],all’epoca, si sia reso responsabile dell’occultamento del guanto, non potendosilimitare a recepire la tesi dell’accusa a fronte di concreti e dimostrati elementi disegno contrario.3.2.

Le considerazioni sopra svolte non possono ritenersi superate inconsiderazione del fatto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si procede per il reato didepistaggio asseritamente commesso nel 2024 e non certo per il presuntofavoreggiamento risalente al 1980.Invero, l’ordinanza impugnata riconosce come la condotta realizzata nel 1980costituisce il presupposto del depistaggio realizzato nel 2024, dovendosilogicamente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] poteva avere un interesse a depistare le nuoveindagine solo ipotizzando che questi, fin da principio, avesse inteso sviare leindagini sull’omicidio Mattarella.Quanto detto, però, comporta che a fronte di una ricostruzione dei fattirealizzati nel 1980 che presentano un vulnus motivazionale, ne consegue un vizioanche in relazione all’accertamento del reato per il quale si procede, soprattuttosotto il profilo dell’elemento soggettivo, essendo innegabile che la dolosa falsadichiarazione, che si assume resa dal [OSCURATO:PERSONA], si giustifica solo collegandola acondotte illecite in precedenza commesse, difettando altrimenti qualsivogliainteresse a depistare le nuove indagini in corso.4.

La particolarità della fattispecie in esame riverbera i suoi effetti anche inrelazione alla astratta riconducibilità della condotta ascritta al ricorrente nell’alveodel reato di depistaggio.Deve premettersi che il delitto di depistaggio viene contestato nella forma“dichiarativa”, con specifico riferimento a quanto riferito nel 2024, in merito allemodalità di acquisizione, conservazione e destinazione del guanto seguite nelleprime fasi delle indagini svolte nel 1980.È bene precisare che il reato di cui all’art. 375 cod. pen., sia nella forma deldepistaggio materiale che dichiarativo, deve essere qualificato quale reato dipericolo in concreto, occorrendo non già l’effettiva compromissione dell’attività diindagine ed essendo sufficiente la concreta idoneità ingannatoria della condotta inrelazione all’accertamento in corso.Per quanto attiene, invece, all’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha giàchiarito che ai fini della integrazione del dolo specifico del delitto di depistaggio,occorre che il pubblico agente sia animato dall'intenzione di deviare l'indagine o ilprocesso penale rispetto al corso in origine da essi assunto e che, dunque, abbiaconsapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizioper l'una o per l'altro (Sez.6, n.32470 del 20/6/2024, Punzo, Rv. 286858; Sez.6,n.7572 del 27/1/2023, Caraccio, Rv.284269; Sez.6, n. 34271 del 27/4/2022,Paccione, Rv.283727).

Si è anche precisato che è proprio il dolo specifico acostituire l'aspetto specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto aidelitti di false informazioni al pubblico ministero (Sez.6, n. 7300 del 20/12/2023,dep.2024, Giustini, Rv. 286065).4.1.

È corretto affermare, pertanto, che l’art. 375 cod. pen. descrive un reatodi pericolo concreto che richiede il dolo specifico dell’agente, occorrendo che lacondotta manipolatrice – materiale o dichiarativa – sia effettivamente idonea adincidere con effetto inquinante su un'indagine o un giudizio in corso, in relazionealla quale deve delinearsi il risultato investigativo e l’ambito dell’accertamentopregiudicato per effetto del reato, pur non essendo necessaria la rappresentazionedello specifico reato, oggetto di accertamento, rispetto al quale la condotta generaun tale effetto.Applicando tale principio all’ipotesi del depistaggio realizzato in fase di indaginie in considerazione della fluidità che contraddistingue tale segmento procedurale,la potenzialità ingannatoria della condotta deve essere verificata contestualizzandoi fatti oggetto di accertamento, al fine di verificare se, in concreto, la condottaillecita è o meno idonea ad alterare il risultato dell’indagine stessa.

In particolare,lì dove il depistaggio è contestato in forma dichiarativa, la prova del reato non puòdiscendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni (condotta che può allimite integrare altre ipotesi di reato), occorrendo la dimostrazione dell’incidenzadi tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative che risultinofrustrate per effetto di tale reato.Come condivisibilmente segnalato già da altra pronuncia, solo a tali condizionii limiti edittali previsti per il reato in esame risultano rispettosi del principio dioffensività, giustificando il maggior rigore del trattamento sanzionatorio rispetto afattispecie finitime di falso (artt. 371-bis, 372, 373, 374-bis, 378 cod. pen.) e difrode processuale (art. 374 cod. pen.) (così in motivazione, Sez.6, n.32470 del20/6/2024, Punzo, cit.).4.2.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi comel’ordinanza impugnata desuma il pericolo per le indagini dalla mera presunta falsitàdelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024, omettendo di individuare, in concreto,l’ambito dell’accertamento che risulterebbe pregiudicato.Dalla motivazione sembrerebbe trasparire che le false dichiarazioni rese dalricorrente nel 2024 sarebbero idonee ad incidere sull’indagine non consentendo direperire il guanto o, comunque, di individuare le ragioni e gli artefici della suasottrazione alle indagini svolte nell’immediatezza dell’omicidio Mattarella.Si tratta, invero, di un’affermazione che avrebbe richiesto un ben più attentovaglio in ordine all’effettiva idoneità delle dichiarazioni a condurre al rinvenimentodi un indumento di cui si sono perse le tracce da oltre 45 anni.Parimenti l’idoneità ingannatoria non può essere riferita alla ricostruzione difatti – invero non meglio specificati – commessi nel 1980, a meno che non siassuma che tali condotte risulterebbero tutt’oggi perseguibili e non coperte dallaprescrizione.In buona sostanza, l’indagine che ha condotto all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] si fondasu una sorta di appiattimento temporale tra quanto avvenuto nel 1980 e riportatoall’attualità sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel 2024, senza che sisia adeguatamente valutato quale sarebbe l’incidenza negativa concreta di talidichiarazioni rispetto a sviluppi investigativi che, sia pur a grandi linee, dovevanoessere in qualche modo descritti, valutando anche la perdurante perseguibilità deireati il cui accertamento sarebbe stato precluso per effetto del depistaggio ascrittoa [OSCURATO:PERSONA].5.

Il motivo concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari èfondato.L’ordinanza impugnata e quella genetica hanno ritenuto la sussistenza sia delpericolo di inquinamento probatorio che di reiterazione di reati della stessa specie.A tale conclusione il Tribunale giunge valorizzando la gravità del fatto e la“speciale disinvoltura” mostrata dal ricorrente, nonché dalla possibilità per Piritoredi avvalersi “di quel reticolo di contatti che lo stato di quiescenza non ha potutocancellare”.Si tratta di considerazioni che, in quanto non ancorate ad elementi obiettivi,non consentono in alcun modo di sostenere quei requisiti di attualità e concretezzadelle esigenze cautelari richiesti dall’art. 275 cod. proc. pen.In particolare, la perdurante contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti investigativi èun dato meramente enunciato e in alcun modo concretamente dimostrato,soprattutto ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] è in quiescenza già da diversi anni e chela vicenda oggetto di indagine fa comunque riferimento a fatti notevolmenterisalenti nel tempo, senza che sia in alcun modo emersa l’esistenza di rapportipersonali tali da consentire a [OSCURATO:PERSONA] di incidere su eventuali ulteriori attività diindagine.L’unico elemento concreto è individuato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e ilQuestore di Trapani, nel corso della quale il ricorrente effettivamente fa riferimentoalla preoccupazione per essere stato nuovamente chiamato a deporre, palesandoanche la possibilità di avere informazioni in ordine al motivo della suaconvocazione.Tale elemento, tuttavia, è di dubbia valenza, ove si consideri he l’interlocutoredel ricorrente è [OSCURATO:PERSONA], parente del predetto, al quale il ricorrentechiaramente si rivolge in virtù del rapporto personale.

Anche il fatto che Piritorechieda se sia possibile sapere quale sia il motivo della convocazione è un dato diper sé non univoco, tanto più che a fronte della legittima risposta per cui si trattadi fatti coperti da segreto, non fa seguito alcuna sollecitazione ad ottenereindebitamente un qualche tipo di informazione.La breve interlocuzione intercorsa sul tema, quindi, non lascia intravederealcuna insistenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, il Questore di Trapani hatenuto un atteggiamento del tutto corretto e rispettoso del ruolo, non lasciando inalcun modo ipotizzare la benché minima disponibilità ad una strumentalizzazionedella funzione al fine di agevolare il prossimo congiunto.di contatti con ambienti investigativi, suscettibili di essere strumentalizzati daparte di [OSCURATO:PERSONA], si traduce in un travisamento del tenore letterale dellaconversazione, dalla quale non emerge alcuna propensione all’inquinamento delleprove e, tanto meno, la capacità di reiterazione del reato sfruttando relazionipersonali.Ritiene la Corte, pertanto, che la motivazione è meramente apparente,fondandosi su mere congetture, di fatto contraddette sia dall’indimostrataesistenza di perduranti rapporti con appartenenti a settori investigativi, sia dallagenericità del contenuto della conversazione valorizzata dall’ordinanza cautelare.6.

Alla luce delle considerazioni svolte, si rileva come l’accertata fondatezzadel terzo motivo di ricorso, concernente la motivazione in ordine alla gravitàindiziaria, avrebbe lasciato spazio ad un annullamento con rinvio, al fine diconsentire una rivalutazione del materiale probatorio per addivenire all’eventualesuperamento delle carenze motivazionali evidenziate.Tuttavia, a fronte della radicale insussistenza delle esigenze cautelari, deveprevalere l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, posto chel'eventuale giudizio rescissorio non potrebbe in alcun modo colmare la carenzadefinitivamente accertata in ordine ai requisiti di attualità e concretezza richiestiper l’applicazione della misura cautelare (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019,dep.2020, Rv.279555-19; Sez.6, n. 40170 del 21/9/2022, Rv.283944).Pertanto, deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatae di quella genetica, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente se nondetenuto per altra causa.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico dellamisura emessa dal gip del Tribunale di Palermo del 23/10/2025 e dispone larimessione in libertà del ricorrente se non detenuto agli arresti domiciliari per altracausa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generalein sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così deciso, il 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale concludeper l'inammissibilità del ricorsouditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si riportano aimotivi di ricorso ed insistono per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame diPalermo, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanzaapplicativa degli arresti domiciliari, disposti in relazione al reato di depistaggio.1.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si ipotizza una condotta volta a fornire falseindicazioni in ordine alla sorte di un guanto in pelle, rinvenuto nell’autovetturautilizzata dagli esecutori dell’omicidio del Presidente della Regione Sicilia, PiersantiMattarella, avvenuto il 6 gennaio 1980.All’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] era in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Palermoe, in tale veste, era tra i primi ad esser giunti sul luogo dell’omicidio.L’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso le annotazioni di servizio reseall’epoca e dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affidato il guanto ad unappartenente alla polizia scientifica, evidenzia come l’indagato, nell’ambito dellenuove indagini in corso, veniva sentito dall’autorità inquirente in data 17settembre 2024 e, in quell’occasione, forniva riferimenti ulteriori rilevatisi falsi.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che, in un’annotazione mostratagli il 15gennaio 2020 – in occasione dell’assunzione a sommarie informazioni volte alriconoscimento delle firme apposte alla relazione di servizio redata all’epocadell’omicidio – sosteneva che gli sarebbe stata mostrata un’ulteriore annotazione,nella quale dava atto che il guanto era stato consegnato ad un’appartenente allapolizia scientifica, tale Lauricella, che da verifiche successive risultava non avermai prestato servizio presso il suddetto reparto.2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla richiesta di retrodatazione dell’iscrizione nel registro delle notiziedi reato ed alla conseguente inutilizzabilità delle sommarie informazioni, assuntein data 17 settembre 2024, in violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.La difesa ha ricostruito lo svolgimento delle nuove indagini in ordineall’omicidio Mattarella, sottolineando come i sospetti in ordine all’operato di Piritoreerano ben precedenti rispetto alla sua escussione a s.i.t. intervenuta nel 2024.In particolare, si segnala che:nel dicembre del 2019 la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo inviava la relazione diservizio a firma dei [OSCURATO:PERSONA] (data [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno dell’omicidio), nellaquale era apposta un’annotazione a firma di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si indicava:“guanto pelle marrone consegnato 7-1-80 alla guardia [OSCURATO:PERSONA] scientifica per ildottor Grasso”;il 9 gennaio 2020 veniva escusso a s.i.t. [OSCURATO:PERSONA], il quale riferivache all’epoca era in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] scientifica di Palermo, ma di nonessersi mai occupato di rilievi e di non essere lui il soggetto cui [OSCURATO:PERSONA], secondol’annotazione sopra indicata, avrebbe consegnato il guanto in pelle;il 15 gennaio 2020 veniva escusso a s.i.t. [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosceval’appunto sopra richiamato, precisando che, pur non ricordando chi fosse [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato il guanto, era sicuro che il reperto fosse stato dato allaPolizia [OSCURATO:PERSONA], probabilmente su indicazione del pubblico ministerodott.Grasso;nel giugno del 2024, infine, veniva sentito anche il dott.Grasso – all’epoca inservizio presso la Procura della Repubblica di Palermo – il quale riferiva di non avermai saputo nulla del ritrovamento di un guanto sull’autovettura utilizzata dagliautori dell’omicidio.Sostiene la difesa che, fin dal gennaio 2020, era evidente che vi fosse unacontraddizione tra il contenuto dell’annotazione redatta nel 1980 e le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che quest’ultimo negava di aver ricevuto ilguanto, circostanza ulteriormente ribadita in data 17 settembre 2024, nel corsodelle sommarie informazioni acquisite poche ore prima che venisse sentito [OSCURATO:PERSONA].Ad ulteriore riprova del fatto che, ben prima della sua iscrizione nel registrodegli indagati, l’autorità inquirente riteneva la sussistenza di indizi a carico diPiritore, si sottolinea come questi sia stato sottoposto ad intercettazioni telefonichegià nell’agosto del 2024.Sulla base di tali elementi, si assume che l’iscrizione della notizia di reatodoveva essere retrodatata rispetto al 17 settembre 2024, posto che gli indizi acarico del ricorrente erano emersi sicuramente in epoca precedente.Risulterebbe erronea, pertanto, la tesi recepita dal Tribunale secondo cui ilreato di depistaggio sarebbe stato commesso proprio con le dichiarazioni rese il17 settembre 2024 e, quindi, l’iscrizione non poteva essere retrodatata.Assume la difesa, invece, che le dichiarazioni del settembre 2024rappresenterebbero solo l’ultima condotta asseritamente illecita, salvo restandoche la presunta commissione del reato risalirebbe quanto meno all’epocadell’emersione delle contrastanti versioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, si deduce l’inutilizzabilità delle sommarieinformazioni rese il 17 settembre 2024 per violazione dell’art. 63, comma 1, cod.proc. pen., sul presupposto che il dichiarante doveva essere interrotto nelmomento in cui erano emersi indizi di reità a suo carico.La difesa rappresenta l’erroneità della tesi recepita dal Tribunale, secondo cuila falsità delle dichiarazioni sarebbe emersa solo a seguito delle verifiche compiutein ordine all’accertamento dell’esistenza di tale Lauricella che, secondo [OSCURATO:PERSONA],avrebbe ricevuto il guanto, quale appartenente al gabinetto di [OSCURATO:PERSONA] diPalermo.Per le ragioni esposte in relazione al primo motivo di ricorso, gli elementiindiziari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano già emersi in precedenza, sicchè l’ulterioredichiarazione relativa al ruolo di Lauricella non costituiva, di per sé, il primoelemento dal quale sarebbe emersa la falsità del narrato.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Rileva la difesa come la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], consumata nel settembredel 2024 e nell’ambito delle nuove indagini in corso relativamente al delittoMattarella, si porrebbe in continuità con il favoreggiamento commesso nel 1980,mediante l’occultamento del guanto, presumibilmente appartenete all’autore delreato. La tesi secondo cui, nell’immediatezza del fatto e stante la riscontratapresenza del guanto, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attivato mediante “l’apposizione dispecifiche annotazioni” per effetto delle quali il reperto non giungeva all’esamedella [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe manifestamente illogica e contraddetta daplurimi elementi.In particolare, ove si consideri che il primo agente intervenuto sul luogodell’omicidio – [OSCURATO:PERSONA] – non menzionava il guanto nella sua relazionedi servizio, risulterebbero del tutto incoerenti, rispetto al presuntofavoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli esecutori materiali, le successiveannotazioni con le quali il predetto menzionava a più riprese la presenza del guantoe la necessità dell’invio alla [OSCURATO:PERSONA] scientifica.Peraltro, si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA] ebbe cura di sottoporre al proprietariodell’autovettura, rubata ed utilizzata per compiere l’agguato, i capi di vestiariorinvenuti nell’abitacolo, tra i quali proprio il guanto di pelle. Nell’annotazione chene è conseguita, [OSCURATO:PERSONA] dava atto che il derubato aveva riconosciuto come proprii pantaloni ed un bottone nero, mentre aveva riferito che il guanto non gliapparteneva, in tal modo ottenendo la conferma che tale indumento fosse statoindossato dagli esecutori dell’omicidio.In tale contesto, le lacunose ed inesatte informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024,in particolare nella parte in cui riferisce che il guanto sarebbe stato consegnato atale Lauricella, non risultato esser mai stato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] scientificadi Palermo, sarebbero non già un tentativo di depistaggio, bensì l’effetto dellanotevole distanza temporale (46 anni) intercorsa tra l’epoca dei fatti e l’escussionea sommarie informazioni nelle quali si sarebbe concretato il reato.La difesa sottolinea, altresì, come la gravità indiziaria per il reato didepistaggio si fonda necessariamente sulla ritenuta commissione del reato difavoreggiamento all’epoca dei fatti, circostanza che, tuttavia, non trova realiconferme. È emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha, in più occasioni, richiamato la presenza delguanto nelle annotazioni a sua firma, condotta che, nel contesto delle indaginisvolte nell’immediatezza dell’accaduto, non poteva certamente ritenersi finalizzataad occultare la presenza di tale importante reperto.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sussistenza delle esigenzecautelari, desunte essenzialmente da una intercettazione telefonica nel corso dellaquale [OSCURATO:PERSONA] mostrava la sua apprensione per le ragioni della convocazionericevuta dalla Procura della Repubblica, senza che emerga l’esistenza dell’effettivafinalità di inquinamento probatorio, né il rischio di reiterazione del reato, posto chei presunti rapporti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conservato con gli ambienti investigativisono meramente enunciati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo e secondo motivo di ricorso pongono, sia pur sotto diverseangolature, la necessità di individuare il momento in cui sono emersi gli elementiche avrebbero giustificato l’iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro degli indagati e laconseguente necessità che lo stesso, in data 17 settembre 2024, fosse sentito conle garanzie difensive previste per l’indagato.2.1. Occorre in primo luogo confrontarsi con l’eccezione di inammissibilitàprospettata dalla Procuratore generale, secondo cui non sarebbe stato rispettatoil termine di 20 giorni per la presentazione dell’istanza di retrodatazione ex art.335-quater cod. proc. pen., nel caso di specie formalizzata esclusivamente con ilricorso per riesame.Sostiene il Procuratore generale come la decorrenza iniziale del terminedovesse essere fatta risalire al 17 ottobre 2024, data in cui [OSCURATO:PERSONA] venivasottoposto all’interrogatorio preventivo, sicchè alla data della proposizione delriesame, avverso l’ordinanza cautelare adottata il 23 ottobre 2025, il suddettotermine era ampiamente scaduto.2.2. L’eccezione di inammissibilità è infondata essendo frutto di un erroremateriale in ordine all’individuazione della data in cui è stato svolto l’interrogatoriopreventivo di garanzia. L’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati,interveniva solo a seguito delle verifiche compiute su quanto riferito a s.i.t. nelsettembre del 2024 e dopo il compimento degli accertamenti volti a verificare ilcontenuto di tali dichiarazioni. Dagli esami degli atti, risulta che la richiesta dimisura cautelare veniva presentata il 12 settembre 2025 e l’interrogatorio digaranzia preventivo il 17 ottobre 2025, anziché il 17 ottobre 2024 comeerroneamente indicato nell’ordinanza cautelare. Ne consegue che il termine perdedurre la richiesta di retrodatazione dell’iscrizione del ricorrente nel registro degliindagati, decorrente dal momento in cui l’indagato ha avuto conoscenza degli atti,deve ritenersi rispettato e, del resto, il Tribunale del riesame ha esaminato larichiesta di retrodatazione nel merito, implicitamente confermando la tempestivitàdella stessa.2.3. Nel merito, il primo e secondo motivo di ricorso risultano infondati,dovendosi concordare con il Tribunale del riesame lì dove ha superato l’eccezionesostenendo che la condotta delittuosa risulterebbe commessa solo all’atto direndere le false dichiarazioni, escludendo che vi potessero essere elementiindizianti in epoca precedente, ritenendo irrilevante a tal fine che, nelle precedentidichiarazioni rese il 15 gennaio 2020, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riconoscere lapaternità delle sottoscrizioni apposte alle annotazioni sopra richiamate.A diverse conclusioni non si giunge neppure tenendo conto dell’evoluzionedelle indagini e, segnatamente, del fatto che all’audizione del 17 settembre 2024si è giunti a seguito di precedenti verifiche, dalle quali era emerso che [OSCURATO:PERSONA],indicato quale soggetto cui sarebbe stato consegnato il guanto, non avevaconfermato tale circostanza.Invero, l’elemento dirimente per sostenere la falsità delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato nell’indicazione di Lauricella quale consegnatario delguanto, circostanza risultata falsa, stante l’omessa individuazione di un soggettoavente tale nominativo in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Palermo all’epoca dei fatti,solo a seguito di specifiche verifiche condotte sul punto.Deve ritenersi corretta, pertanto, la tesi secondo cui l’emersione di indizi direità si colloca solo a valle delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024, dal checonsegue sia l’infondatezza della richiesta di retrodatazione dell’iscrizione, sia ladedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 17 settembre 2024 in violazionedell’art. 63 cod. proc. pen.Né a diverse conclusioni conduce il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto aintercettazioni, anche ambientali, ben prima della sua formale iscrizione, posto chel’attività di captazione non presuppone necessariamente che il destinatario siaindividuato quale indiziato del reato per il quale si procede.3. Il terzo motivo di ricorso, afferente alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, è fondato.A fronte della presunta sottrazione del guanto avvenuta nel 1980, le falsedichiarazioni rese nel settembre del 2024 avrebbero avuto l’effetto di attualizzarela condotta illecita, determinando la commissione del reato di depistaggio.La tesi recepita nell’ordinanza impugnata presenta plurimi aspetti di criticità,sia in relazione alla tenuta logica della ricostruzione del fatto, che in punto diastratta configurabilità del delitto di cui all’art.375 cod. pen.3.1. Per quanto attiene al primo aspetto, la difesa ha dedotto plurimi elementidi manifesta contradditorietà e illogicità della motivazione, non adeguatamentevalutati nell’ordinanza impugnata.L’ordinanza cautelare e quella resa dal Tribunale del riesame si fondano sulpresupposto logico secondo cui il ricorrente, in quanto responsabile della“sparizione” del guanto, con le dichiarazioni rese a distanza di oltre 45 anni daifatti, avrebbe inteso porre in essere una condotta di depistaggio in relazione alleindagini attualmente in corso.Si tratta di una ricostruzione congetturale, che non si confronta in alcun modocon dati obiettivi e ragionevolmente incompatibili con la tesi dell’accusa.L’ordinanza impugnata si fonda essenzialmente su due aspetti.Il primo attiene al fatto che il guanto era stato immediatamente repertato efotografato all’atto dei primi accertamenti, il che impediva – a chi avesse volutodepistare le indagini nel 1980 – di limitarsi a sottrarlo, in tal modo impedendoqualsivoglia esame sullo stesso.Al contempo, si assume che l’annotazione redatta da [OSCURATO:PERSONA] con la quale siaffermava che il guanto era stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), perpoi essere messo a disposizione del P.M., era risultata falsa, posto che [OSCURATO:PERSONA] negato di aver mai ricevuto il guanto ed analoga dichiarazione ha reso l’alloraP.M. dott.Grasso (entrambi sentiti nell’ambito del presente procedimento).Si assume che, mediante l’escamotage della falsa annotazione, Piritoreavrebbe creato una situazione di stasi, per cui né la Procura della Repubblica, néla polizia scientifica, avevano consapevolezza dell’esistenza del guanto e,comunque, non avrebbero conseguito l’effettiva disponibilità di tale reperto.Il sillogismo posto a fondamento dell’ordinanza cautelare è, quindi, chePiritore all’epoca dei fatti aveva redatto una falsa annotazione per evitare l’analisidel guanto e, a distanza di oltre 45 anni, una volta riaperte le indagini, il ricorrenteaveva reso false dichiarazioni per “coprire” il favoreggiamento commesso all’epocadell’omicidio.A fronte di tale ricostruzione, la difesa ha sottolineato plurimi elementi disegno contrario, rispetto ai quali è mancato un adeguato vaglio da parte delTribunale del riesame.In particolare, si sottolinea come [OSCURATO:PERSONA], lungi dal tentare di occultare ladisponibilità del guanto, predisponeva una relazione di servizio con la quale davaesecutori materiali dell’omicidio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), precisando che questi non avevariconosciuto il guanto come a lui appartenente.Si tratterebbe di una condotta incompatibile con la volontà di favorire gliesecutori del delitto, posto che il ricorrente aveva compiuto un’attivitàinvestigativa sicuramente utile e foriera di possibili sviluppi.A ben vedere, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto l’esclusiva disponibilità delguanto per sottoporlo all’esame del proprietario dell’autovettura, lo rendeva comedirettamente responsabile della sua conservazione, esponendolo – all’epoca delleindagini sul delitto - ad evidenti rischi ove il reperto non fosse stato più rinvenuto.[OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente far affidamento che l’esistenza del guantosarebbe caduta nel dimenticatoio, proprio perché, come sottolineato nell’ordinanzacautelare, la presenza di tale reperto era stata documentata ed era ben nota a piùsoggetti.In conclusione, deve ritenersi la manifesta illogicità della tesi secondo cui leannotazioni a firma di [OSCURATO:PERSONA] si inserirebbero in una architettata strategia volta asottrarre il guanto agli accertamenti.Gli elementi indicati nell’ordinanza presentano evidenti profili di ambivalenzae contradditorietà logica, ove si consideri che:- nella prima relazione di servizio, redatta il 6.1.1980 da [OSCURATO:PERSONA],si menzionavano gli oggetti rinvenuti nell’autovettura usata dagliesecutori materiali e consegnati a [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse indicato ilguanto;- il guanto risultava indicato nell’elenco degli oggetti rinvenuti sulluogo dell’omicidio e inserito nel verbale di descrizione e identificazionedel cadavere del 6 gennaio 1980, sottoscritta dal P.M., senza che fossemenzionata la consegna del reperto a [OSCURATO:PERSONA];- la presenza del guanto era definitivamente accertata e notanecessariamente ad una pluralità di soggetti intervenuti sul luogo findall’immediatezza del fatto;- [OSCURATO:PERSONA], verbalizzando la sottoposizione del guanto all’esame delproprietario dell’autovettura, ha inequivocabilmente attestato di averavuto la diponibilità del reperto;- l’annotazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale [OSCURATO:PERSONA] dava atto dellaconsegna del guanto a [OSCURATO:PERSONA], era inserita nella relazione di servizioche veniva consegnata al Mar.Urso e da questi sottoscritta per ricevuta.A fronte di condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] non univocamente riconducibilialla volontà di sottrarre il guanto all’attività investigativa, il Tribunale si sarebbedovuto porre analiticamente la questione di verificare se effettivamente [OSCURATO:PERSONA],all’epoca, si sia reso responsabile dell’occultamento del guanto, non potendosilimitare a recepire la tesi dell’accusa a fronte di concreti e dimostrati elementi disegno contrario.3.2. Le considerazioni sopra svolte non possono ritenersi superate inconsiderazione del fatto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si procede per il reato didepistaggio asseritamente commesso nel 2024 e non certo per il presuntofavoreggiamento risalente al 1980.Invero, l’ordinanza impugnata riconosce come la condotta realizzata nel 1980costituisce il presupposto del depistaggio realizzato nel 2024, dovendosilogicamente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] poteva avere un interesse a depistare le nuoveindagine solo ipotizzando che questi, fin da principio, avesse inteso sviare leindagini sull’omicidio Mattarella.Quanto detto, però, comporta che a fronte di una ricostruzione dei fattirealizzati nel 1980 che presentano un vulnus motivazionale, ne consegue un vizioanche in relazione all’accertamento del reato per il quale si procede, soprattuttosotto il profilo dell’elemento soggettivo, essendo innegabile che la dolosa falsadichiarazione, che si assume resa dal [OSCURATO:PERSONA], si giustifica solo collegandola acondotte illecite in precedenza commesse, difettando altrimenti qualsivogliainteresse a depistare le nuove indagini in corso.4. La particolarità della fattispecie in esame riverbera i suoi effetti anche inrelazione alla astratta riconducibilità della condotta ascritta al ricorrente nell’alveodel reato di depistaggio.Deve premettersi che il delitto di depistaggio viene contestato nella forma“dichiarativa”, con specifico riferimento a quanto riferito nel 2024, in merito allemodalità di acquisizione, conservazione e destinazione del guanto seguite nelleprime fasi delle indagini svolte nel 1980.È bene precisare che il reato di cui all’art. 375 cod. pen., sia nella forma deldepistaggio materiale che dichiarativo, deve essere qualificato quale reato dipericolo in concreto, occorrendo non già l’effettiva compromissione dell’attività diindagine ed essendo sufficiente la concreta idoneità ingannatoria della condotta inrelazione all’accertamento in corso.Per quanto attiene, invece, all’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha giàchiarito che ai fini della integrazione del dolo specifico del delitto di depistaggio,occorre che il pubblico agente sia animato dall'intenzione di deviare l'indagine o ilprocesso penale rispetto al corso in origine da essi assunto e che, dunque, abbiaconsapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizioper l'una o per l'altro (Sez.6, n.32470 del 20/6/2024, Punzo, Rv. 286858; Sez.6,n.7572 del 27/1/2023, Caraccio, Rv.284269; Sez.6, n. 34271 del 27/4/2022,Paccione, Rv.283727). Si è anche precisato che è proprio il dolo specifico acostituire l'aspetto specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto aidelitti di false informazioni al pubblico ministero (Sez.6, n. 7300 del 20/12/2023,dep.2024, Giustini, Rv. 286065).4.1. È corretto affermare, pertanto, che l’art. 375 cod. pen. descrive un reatodi pericolo concreto che richiede il dolo specifico dell’agente, occorrendo che lacondotta manipolatrice – materiale o dichiarativa – sia effettivamente idonea adincidere con effetto inquinante su un'indagine o un giudizio in corso, in relazionealla quale deve delinearsi il risultato investigativo e l’ambito dell’accertamentopregiudicato per effetto del reato, pur non essendo necessaria la rappresentazionedello specifico reato, oggetto di accertamento, rispetto al quale la condotta generaun tale effetto.Applicando tale principio all’ipotesi del depistaggio realizzato in fase di indaginie in considerazione della fluidità che contraddistingue tale segmento procedurale,la potenzialità ingannatoria della condotta deve essere verificata contestualizzandoi fatti oggetto di accertamento, al fine di verificare se, in concreto, la condottaillecita è o meno idonea ad alterare il risultato dell’indagine stessa. In particolare,lì dove il depistaggio è contestato in forma dichiarativa, la prova del reato non puòdiscendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni (condotta che può allimite integrare altre ipotesi di reato), occorrendo la dimostrazione dell’incidenzadi tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative che risultinofrustrate per effetto di tale reato.Come condivisibilmente segnalato già da altra pronuncia, solo a tali condizionii limiti edittali previsti per il reato in esame risultano rispettosi del principio dioffensività, giustificando il maggior rigore del trattamento sanzionatorio rispetto afattispecie finitime di falso (artt. 371-bis, 372, 373, 374-bis, 378 cod. pen.) e difrode processuale (art. 374 cod. pen.) (così in motivazione, Sez.6, n.32470 del20/6/2024, Punzo, cit.).4.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve evidenziarsi comel’ordinanza impugnata desuma il pericolo per le indagini dalla mera presunta falsitàdelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel 2024, omettendo di individuare, in concreto,l’ambito dell’accertamento che risulterebbe pregiudicato.Dalla motivazione sembrerebbe trasparire che le false dichiarazioni rese dalricorrente nel 2024 sarebbero idonee ad incidere sull’indagine non consentendo direperire il guanto o, comunque, di individuare le ragioni e gli artefici della suasottrazione alle indagini svolte nell’immediatezza dell’omicidio Mattarella.Si tratta, invero, di un’affermazione che avrebbe richiesto un ben più attentovaglio in ordine all’effettiva idoneità delle dichiarazioni a condurre al rinvenimentodi un indumento di cui si sono perse le tracce da oltre 45 anni.Parimenti l’idoneità ingannatoria non può essere riferita alla ricostruzione difatti – invero non meglio specificati – commessi nel 1980, a meno che non siassuma che tali condotte risulterebbero tutt’oggi perseguibili e non coperte dallaprescrizione.In buona sostanza, l’indagine che ha condotto all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] si fondasu una sorta di appiattimento temporale tra quanto avvenuto nel 1980 e riportatoall’attualità sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel 2024, senza che sisia adeguatamente valutato quale sarebbe l’incidenza negativa concreta di talidichiarazioni rispetto a sviluppi investigativi che, sia pur a grandi linee, dovevanoessere in qualche modo descritti, valutando anche la perdurante perseguibilità deireati il cui accertamento sarebbe stato precluso per effetto del depistaggio ascrittoa [OSCURATO:PERSONA].5. Il motivo concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari èfondato.L’ordinanza impugnata e quella genetica hanno ritenuto la sussistenza sia delpericolo di inquinamento probatorio che di reiterazione di reati della stessa specie.A tale conclusione il Tribunale giunge valorizzando la gravità del fatto e la“speciale disinvoltura” mostrata dal ricorrente, nonché dalla possibilità per Piritoredi avvalersi “di quel reticolo di contatti che lo stato di quiescenza non ha potutocancellare”.Si tratta di considerazioni che, in quanto non ancorate ad elementi obiettivi,non consentono in alcun modo di sostenere quei requisiti di attualità e concretezzadelle esigenze cautelari richiesti dall’art. 275 cod. proc. pen.In particolare, la perdurante contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti investigativi èun dato meramente enunciato e in alcun modo concretamente dimostrato,soprattutto ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] è in quiescenza già da diversi anni e chela vicenda oggetto di indagine fa comunque riferimento a fatti notevolmenterisalenti nel tempo, senza che sia in alcun modo emersa l’esistenza di rapportipersonali tali da consentire a [OSCURATO:PERSONA] di incidere su eventuali ulteriori attività diindagine.L’unico elemento concreto è individuato nella conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e ilQuestore di Trapani, nel corso della quale il ricorrente effettivamente fa riferimentoalla preoccupazione per essere stato nuovamente chiamato a deporre, palesandoanche la possibilità di avere informazioni in ordine al motivo della suaconvocazione.Tale elemento, tuttavia, è di dubbia valenza, ove si consideri he l’interlocutoredel ricorrente è [OSCURATO:PERSONA], parente del predetto, al quale il ricorrentechiaramente si rivolge in virtù del rapporto personale. Anche il fatto che Piritorechieda se sia possibile sapere quale sia il motivo della convocazione è un dato diper sé non univoco, tanto più che a fronte della legittima risposta per cui si trattadi fatti coperti da segreto, non fa seguito alcuna sollecitazione ad ottenereindebitamente un qualche tipo di informazione.La breve interlocuzione intercorsa sul tema, quindi, non lascia intravederealcuna insistenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, al contempo, il Questore di Trapani hatenuto un atteggiamento del tutto corretto e rispettoso del ruolo, non lasciando inalcun modo ipotizzare la benché minima disponibilità ad una strumentalizzazionedella funzione al fine di agevolare il prossimo congiunto.di contatti con ambienti investigativi, suscettibili di essere strumentalizzati daparte di [OSCURATO:PERSONA], si traduce in un travisamento del tenore letterale dellaconversazione, dalla quale non emerge alcuna propensione all’inquinamento delleprove e, tanto meno, la capacità di reiterazione del reato sfruttando relazionipersonali.Ritiene la Corte, pertanto, che la motivazione è meramente apparente,fondandosi su mere congetture, di fatto contraddette sia dall’indimostrataesistenza di perduranti rapporti con appartenenti a settori investigativi, sia dallagenericità del contenuto della conversazione valorizzata dall’ordinanza cautelare.6. Alla luce delle considerazioni svolte, si rileva come l’accertata fondatezzadel terzo motivo di ricorso, concernente la motivazione in ordine alla gravitàindiziaria, avrebbe lasciato spazio ad un annullamento con rinvio, al fine diconsentire una rivalutazione del materiale probatorio per addivenire all’eventualesuperamento delle carenze motivazionali evidenziate.Tuttavia, a fronte della radicale insussistenza delle esigenze cautelari, deveprevalere l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, posto chel'eventuale giudizio rescissorio non potrebbe in alcun modo colmare la carenzadefinitivamente accertata in ordine ai requisiti di attualità e concretezza richiestiper l’applicazione della misura cautelare (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019,dep.2020, Rv.279555-19; Sez.6, n. 40170 del 21/9/2022, Rv.283944).Pertanto, deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatae di quella genetica, con conseguente rimessione in libertà del ricorrente se nondetenuto per altra causa. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento genetico dellamisura emessa dal gip del Tribunale di Palermo del 23/10/2025 e dispone larimessione in libertà del ricorrente se non detenuto agli arresti domiciliari per altracausa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generalein sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così deciso, il 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris