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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05059/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale, in data 13/3/2020, il Ministro della giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga, per la durata di due anni, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ritorto, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'attualità della pericolosità del detenuto.

In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale si sia limitato a valutare la congruità della motivazione del decreto ministeriale, senza pronunciarsi sulla richiesta della difesa di verificare la reale rispondenza di quanto riportato nei documenti fondanti il decisum ministeriale.

Infatti, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni volte a evidenziare l'inesistenza di legami tra il detenuto e la cosca Cordì di Locri, totalmente estranea all'omicidio Fortugno, commesso da Ritorto, che avrebbe fatto parte di un sodalizio di neo-formazione, la cosca Novella, oggi inesistente.

Per tali ragioni, sarebbe solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale conclude che non vi sia alcun elemento idoneo a comprovare una presa di distanza di Ritorto dal contesto criminale di referenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, sia venuta meno.

E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato art:colo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incn inazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 dei 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01).

2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dai comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).

3. Alla luce dei richiamati criteri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato logicamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando a partire dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato.

In particolare, l'ordinanza ha evidenziato che Ritorto è elemento apicale della famiglia 'ndranghetista dei Cordì e che il suo calibro criminale è dimostrato dall'uccisione dell'onorevole Fortugno, giudizialmente ricondotta a un autonomo gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], orbitante nella sfera della famiglia dei Cordì.

Il suo percorso detentivo, peraltro, non lascia ipotizzare un ravvedimento sul piano generale, essendosi reso responsabile di diverse infrazioni disciplinari.

Inoltre, l'ordinanza ha sottolineato come l'operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza sia emersa da recenti indagini della D.D.A. di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, "Shark" e "Locri unita", riguardanti le cosche Cordì e Cataldo, nonché l'operazione "Mandamento", che ha accertato la piena operatività delle cosche operanti nel mandamento ionico e su Locri e l'indagine cd.

"Riscatto-mille ed una notte", comprovante la perdurante esistenza della cosca Cordì nel territorio di Locri, alcuni dei cui affiliati sono stati condannati, in primo grado, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

A riprova della attuale operatività della cosca, inoltre, è stato richiamato il perdurante stato in libertà di affiliati di rilievo, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

3.1. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato l'attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto criminale di provenienza, correttamente evidenziando che la finalità preventiva della misura in parola è correlata non già al pericolo di reiterazione della condotta illecita, quanto, in un'ottica di anticipazione della tutela, all'impedire ogni possibile influenza del detenuto sugli accadimenti esterni, il ricorso si è limitato a contestare singoli passaggi motivazionali del provvedimento impugnato alla stregua di argomentazioni di carattere eminentemente fattuale e rivalutativo degli elementi probatori acquisiti e valutati; ciò che non può ammettersi in questa sede, essendo il ricorso consentito, come già ricordato, soltanto per violazione di legge, salvo il caso, qui assolutamente non sussistente, di totale assenza (ovvero di apparenza) dell'apparato giustificativo della decisione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale, in data 13/3/2020, il Ministro della giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga, per la durata di due anni, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ritorto, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'attualità della pericolosità del detenuto. In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale si sia limitato a valutare la congruità della motivazione del decreto ministeriale, senza pronunciarsi sulla richiesta della difesa di verificare la reale rispondenza di quanto riportato nei documenti fondanti il decisum ministeriale. Infatti, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni volte a evidenziare l'inesistenza di legami tra il detenuto e la cosca Cordì di Locri, totalmente estranea all'omicidio Fortugno, commesso da Ritorto, che avrebbe fatto parte di un sodalizio di neo-formazione, la cosca Novella, oggi inesistente. Per tali ragioni, sarebbe solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale conclude che non vi sia alcun elemento idoneo a comprovare una presa di distanza di Ritorto dal contesto criminale di referenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato art:colo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incn inazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 dei 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720-01). 2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dai comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). 3. Alla luce dei richiamati criteri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato logicamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando a partire dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato che Ritorto è elemento apicale della famiglia 'ndranghetista dei Cordì e che il suo calibro criminale è dimostrato dall'uccisione dell'onorevole Fortugno, giudizialmente ricondotta a un autonomo gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], orbitante nella sfera della famiglia dei Cordì. Il suo percorso detentivo, peraltro, non lascia ipotizzare un ravvedimento sul piano generale, essendosi reso responsabile di diverse infrazioni disciplinari. Inoltre, l'ordinanza ha sottolineato come l'operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza sia emersa da recenti indagini della D.D.A. di [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, "Shark" e "Locri unita", riguardanti le cosche Cordì e Cataldo, nonché l'operazione "Mandamento", che ha accertato la piena operatività delle cosche operanti nel mandamento ionico e su Locri e l'indagine cd. "Riscatto-mille ed una notte", comprovante la perdurante esistenza della cosca Cordì nel territorio di Locri, alcuni dei cui affiliati sono stati condannati, in primo grado, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). A riprova della attuale operatività della cosca, inoltre, è stato richiamato il perdurante stato in libertà di affiliati di rilievo, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato l'attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto criminale di provenienza, correttamente evidenziando che la finalità preventiva della misura in parola è correlata non già al pericolo di reiterazione della condotta illecita, quanto, in un'ottica di anticipazione della tutela, all'impedire ogni possibile influenza del detenuto sugli accadimenti esterni, il ricorso si è limitato a contestare singoli passaggi motivazionali del provvedimento impugnato alla stregua di argomentazioni di carattere eminentemente fattuale e rivalutativo degli elementi probatori acquisiti e valutati; ciò che non può ammettersi in questa sede, essendo il ricorso consentito, come già ricordato, soltanto per violazione di legge, salvo il caso, qui assolutamente non sussistente, di totale assenza (ovvero di apparenza) dell'apparato giustificativo della decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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