CNELTesto definitivoSezione Terziario E ServiziDecisione del 1 gennaio 2024
CNEL n. H077/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H077
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori dello sport
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: impianti e attività sportive
Parti datoriali: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
Parti sindacali: CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO; UILCOM UIL; SLC CGIL; FISASCAT CISL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2024-01-12
Stato: Acquisito
Identificativo: 20199
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=179003
--- Testo contratto ---
2024 – 2026
CCNL
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI
DELLO SPORT
Proprietà riservata
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena
e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono
la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese e privati,
riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la
titolazione dei singoli articoli risponde soltanto
all’esigenza di migliorare la consultazione del testo
contrattuale.
I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei
contenuti dei singoli articoli e, quindi, in quanto tali non
costituiscono elemento di interpretazione della norma.
3 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER I LAVORATORI DELLO SPORT
(Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2026)
L’anno 2024, il giorno 12 del mese di gennaio in Roma
tra
Confederazione italiana dello sport - Confcommercio imprese per l'Italia rappresentata dal Presidente
Nazionale Luca Stevanato, dal Vice Presidente Alessandro Londi e dal Segretario Valter Vieri, con
l’assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA nelle persone del Vice Presidente
Nazionale Donatella Prampolini, del Direttore Centrale Lavoro e Welfare Guido Lazzarelli, del
Responsabile del Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali Avv. Paolo Baldazzi e di Laura
Iodice, Ruben Schiavo, Roberta Rossetti e Mario Gentiluomo
e
SLC-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Fabrizio Solari, dai Segretari Nazionali Sabina di
Marco, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Giulia Guida, Riccardo Saccone, con l’assistenza di
Fabio Scurpa del Dipartimento Nazionale produzione culturale
e
FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Davide Guarini, dal Segretario Generale
aggiunto Vincenzo Dell’Orefice; dai Segretari nazionali: Aurora Blanca, Mirco Ceotto, Diego
Lorenzi e da: Piero Casali, Salvatore Carofratello, Stefania Chicca, Marco Demurtas, Daniele
Meniconi, Laura Capitale, Elena Maria Vanelli (coordinamento femminile), dell’Ufficio Sindacale,
da Dario Campeotto - Presidente AQuMT
e
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UILCOM-UIL rappresentata dal Segretario Generale Salvo Ugliarolo, dai Segretari Nazionali
Roberta Musu, Rossella Manfrini, Luciano Savant Levra, Pierpaolo Mischi, dal Coordinatore
Nazionale Roberto Corirossi con l'assistenza di Franco Marziale e delle Segreterie Territoriali.
si è stipulato
il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Lavoratori Sportivi composto di:
- premessa e sfera di applicazione;
- n. 3 sezioni;
Composizione delle parti
- n. 149 articoli;
- n. 3 tabelle;
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
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Premessa Generale
PREMESSA GENERALE
La società industriale e post-industriale, grazie alle profonde trasformazioni che hanno accresciuto la
produttività e modificato i tradizionali modelli di organizzazione del lavoro, hanno permesso di
liberare quantità crescenti di tempo libero inteso come attività fisica e dello spirito, distratto dalle
preoccupazioni abituali e volto a creare piacere, benessere ed elevazione culturale dell'individuo. La
cosiddetta "qualità della vita" è misurata dal grado di benessere della società, dalla gerarchia dei valori
ai quali fa riferimento, dei servizi sociali di cui è dotata. In sostanza si deve convenire sul fatto che lo
Sport non è più, come è stato nei decenni passati, solo un ambito tipico e limitato - per Io più agli
interessati all'attività agonistica, professionistica e non - ma ha assunto un carattere sociale molto più
vasto e pervasivo, con conseguenze importanti per tutta la vita economica e sociale. Lo sport di base
- quello per tutti che è praticato da milioni di cittadini di qualsiasi età e condizion e sociale - muove
volumi economici assai rilevanti; ebbene questo sport di massa, al di là delle dichiarazioni d'intenti,
viene sottovalutato pur rappresentando un importante volano economico che nel suo insieme
contribuisce a più del 4% del PIL nazionale. È un mondo che, se mantiene le proprie caratteristiche
virtuose, produce molto più della sola performance economica, offre, infatti, prevenzione e quindi
salute, integrazione, collaborazione, educazione, controllo pacifico del territorio.
Il contesto sociale degli utenti ovvero dei consumatori può dare risposte positive se l'accesso al mondo
sportivo è fruibile con modalità economiche che incoraggino la pratica sportiva; fino ad oggi si è
riusciti a dare risposte diverse, in grado di contribuire all'economia reale, ma non sempre in linea con
i dettami normativi; è però indispensabile chiarire gli equivoci: lo sport è questione etica, morale,
partecipativa e non può avere zone d'ombra.
L'opportunità per uscire anche da eventuali sacche di attività sommersa può e deve essere
patrocinata e portata avanti anche da un nuovo contratto.
È bene ricordare che nel nostro Paese per regolamentare tutto lo sport, professionistico e
dilettantistico, è intervenuta, per la prima volta, una riforma organica per effetto della Legge delega
8 agosto 2019, n. 86, superando le precedenti forme di regolamentazione che il legislatore aveva
previsto, solo in parte, per il settore professionistico.
La materia è stata infatti interessata da profondi cambiamenti ad opera del legislatore che ha incaricato
il Governo del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo in base alla citata Legge delega 8 agosto 2019,
6 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Premessa Generale
n. 86. La riforma interviene su vari aspetti, di natura giuslavoristica, fiscale e previdenziale,
introducendo nuovi oneri in capo al datore di lavoro e forme di tutela più aderenti all’attuale panorama
sociale.
Un simile passo rappresenta nel nostro ordinamento una svolta culturale, conferendo omogeneità ad
un settore bisognoso di regolamentazione e di riporto ad unità. È per questi motivi che le parti
firmatarie, nel rispettivo ruolo di rappresentanti delle ista nze dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ritengono opportuno procedere alla realizzazione di un nuovo strumento contrattuale utile e
funzionale allo sviluppo ed al rafforzamento di attività associative e imprenditoriali virtuose, capaci
di trainare una s ana occupazione e partecipare al rilancio ed alla crescita sociale ed economica del
Paese.
In tale contesto emerge in modo evidente la necessità di adeguare lo strumento contrattuale nel nuovo
panorama legislativo che reca una regolamentazione organica del settore sportivo dilettantistico e
professionistico intervenendo, al pari, sistematicamente sul settore professionistico, abrogando la
precedente disciplina, contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91 e conferendo alla contrattazione
collettiva il ruolo di sintetizzare la volontà delle parti in tale nuovo scenario.
Lo scopo è quello di rappresentare, per mezzo della contrattazione collettiva, tutto il mondo dello
sport non più inteso in modo restrittivo, come mera rappresentanza degli interessi delle imprese del
comparto, ma come espressione della rappresentanza del variegato ambito sportivo costituito dalla
presenza del settore profit (con fine di lucro) e del no-profit (senza fini di lucro) che trova il naturale
elemento di congiunzione nel nuovo organismo di rappresentanza datoriale costituito dalla
Confederazione dello Sport. Tale formula associativa dà un effettivo valore aggiunto alla
rappresentanza del settore perché ha l'obiettivo, nel suo essere complementare, di interpretare tutte le
istanze del movimento sportivo in stretta sinergia con il CONI, apparato di rappresentanza nazionale
e internazionale dello sport che ha lo scopo di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport
italiano attraverso le federazioni nazionali sportive con l'ulteriore finalità della promozione dello sport
nazionale e il Dipartimento per lo Sport presso il Consiglio dei Ministri.
Come è evidente, lo scenario di riferimento risulta profondamente modificato rispetto al passato,
perché al tradizionale sistema di tutele e di diritti riscontrabile in un corpo contrattuale di normale
applicazione si innestano questioni, problematiche e soprattutto opportunità fino ad oggi non tenute
in considerazione.
Difatti l’attrattività di un contratto e di conseguenza la sua applicabilità, è direttamente proporzionale
alla capacità di intercettare i c.d. bisogni dei destinatari finali, siano essi datori di lavoro che
lavoratori, ovvero di tutti gli “stakeholders”, per realizzare uno strumento realmente fruibile e in grado
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Premessa Generale
di rispondere alle reali esigenze operative; in caso contrario, ovvero in mancanza di un’attenta analisi
dei processi evolutivi del settore, si registrerebbe la produzione di uno sterile contratto sottoscritto
solo per mera liturgia negoziale e non per consapevole volontà di dare risposte dinamiche e
perfettamente coerenti agli interessi delle parti, attraverso un nuovo modello di relazioni sindacali.
Oggi, alla luce di quanto sopra evidenziato, si esprime la forte necessità di produrre uno sforzo
innovativo con evidenti finalità partecipative, che proponga una nuova stagione contrattuale con
risposte efficaci ed in linea con il mutato assetto di rappre sentanza e di sinergia con il CONI e il
Dipartimento dello Sport.
In tale contesto si evidenziano delle semplici enunciazioni che già singolarmente giustificherebbero
la novità di un nuovo e diverso contratto per il settore sportivo: l'ordinamento sportivo (con tutte le
sue peculiarità), le normative specifiche, le agevo lazioni sportive, le leggi regionali dello sport, la
stagionalità del settore per specifiche realtà, la particolare configurazione della classificazione del
personale alla luce delle nuove disposizioni introdotte del D. Lgs. 36/2021.
Si vuole in buona sostanza ed in modo chiaro, regolamentare il sistema sportivo nel suo complesso,
con una identificazione delle figure professionali connesse alle attività sportive e tenendo conto di
quanto previsto nell’attuale sistema normativo che ha i nteso definire con maggiore nitidezza le
singole figure del settore sportivo, stabilendo l’esclusione dei soggetti che svolgano mansioni non
afferenti all’attività sportiva ovvero a carattere volontario e attribuendo al datore di lavoro oneri di
natura amministrativa e fiscale.
Si avverte, cioè, il bisogno di dotarsi di un complesso contrattuale "originale" che colga l'opportunità
di realizzare un sistema normativo duale che in modo armonico, ma al tempo stesso rispettoso delle
specificità, dia risposte contrattuali, economiche e normative al comparto sportivo profit e no-profit,
che coniughi il sistema classificatorio nazionale inerente all’area sportiva, con particolare riferimento
alle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 36/2021.
L'obiettivo delle Parti per questa realtà è lo stesso, è molto ambizioso, ma è volontà comune riuscire
a disciplinare, entro i limiti previsti dal D. lgs. n. 36/2021, con un unico contratto, tutto il mondo
orbitante nel settore dello sport.
Le parti sono consapevoli delle peculiarità del settore che giustificano la sussistenza di normative,
anche del lavoro, speciali e tipiche, limitate, tuttavia, a figure e attività ben determinate.
Le parti nel prendere atto, altresì, che le figure professionali e le attività che esulano da detta speciale
regolamentazione, possono essere svolte secondo diverse modalità, intendono con il presente
contratto disciplinare i rapporti di lavoro riconducibi li alle norme introdotte dalla riforma, con
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Premessa Generale
l'intento di fornire uno strumento a beneficio di imprese e lavoratori e di cogliere anche le opportunità
che la legislazione offre.
In questo senso, infatti, ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il
mercato e l'organizzazione del lavoro, per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, possa
contribuire al perseguimento degli obiettivi di competitività delle attività ricomprese nel campo di
applicazione del presente CCNL e al contempo garantire la tutela dei lavoratori del settore.
Procedure per il rinnovo del CCNL
Il contratto nazionale avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle
trattative sei mesi prima della scadenza.
9 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Validità e sfera di applicazione del contratto
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro si applica ai lavoratori occupati da enti,
federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro,
caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione
degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.
Nella considerazione che, come anche il legislatore della riforma, nell’intenzione di definire gli
impianti sportivi, al fine di stabilirne le norme di sicurezza per la costruzione e/o esercizio, ha inteso
riferirsi a qualsiasi struttura, all'aperto o al c hiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni
sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché
di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, si indicano di seguito, a titolo di esempio
ed in maniera non esclusiva, gli impianti, i siti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di
applicazione del presente contratto:
1. Centri o siti sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia
tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati.
2. Palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità
agonistiche e non (come ad esempio alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento
arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, ecc.), oppure orientate all'insegnamento di
attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante,
ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, body building, ecc.
3. Centri o siti fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non
solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere
psico-fisico della persona. Alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale
e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della
persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia
plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc.
4. Centri o siti benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri
fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non
prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona.
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Validità e sfera di applicazione del contratto
5. Centri o siti natatori/piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o
sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi,
addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, ecc.
6. Campi o aree per Io svolgimento della disciplina sportiva del tennis, del paddle e dello squash.
7. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf, del minigolf e del footgolf.
8. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio, del calcetto, del rugby e del
baseball.
9. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva della pallavolo, del basket, della
pallamano, del beach volley e del beach tennis.
10. Maneggi, ippodromi, centri o siti ippici, anche dove, oltre alle tradizionali attività, si praticano
ponytrekking, attività turistica e ippoterapia.
11. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva dell'atletica leggera.
12. Piste o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del pattinaggio, sia a rotelle che su
ghiaccio e dell'hockey sia su ghiaccio che su prato.
13. Campi o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del bowling e delle bocce.
14. Sferisteri.
15. Campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello.
16. Laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva.
17. Strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno.
18. Centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain bike.
19. Centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali,
navigli e piscine.
20. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del
tennis da tavolo.
21. Centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo.
22. Centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici.
23. Centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo,
ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di
sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato,
ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi sportivi (calcio,
basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e
conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91,
modificata dalla legge n. 586/1996.
11 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Validità e sfera di applicazione del contratto
24. Autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere.
25. Organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.
Le parti si danno atto che la suindicata elencazione ha carattere esemplificativo ed è quindi
suscettibile di ampliamenti e modifiche.
Pertanto, l'utilizzo del termine impresa o azienda, nel contratto, è estensivo e comprensivo di tutte le
figure giuridiche datoriali, mentre sin d'ora si conviene che possono essere incluse nella sfera di
applicazione del presente contratto altre realtà (imprese ed enti) che, attualmente già esistenti o nel
futuro emergenti, si caratterizzino o vengano a caratterizzarsi per lo svolgimento di attività in qualche
modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, ricreative e del tempo libero.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere
considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i
lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di
tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie di lavoratori.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di
applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali
stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla
legislazione vigente, da ultimo modificata con la riforma dello sport e dei relativi decreti legislativi.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Tutto ciò premesso, ai fini del presente contratto, fatte salve le ulteriori definizioni previste nel corpo
dello stesso, i seguenti termini hanno il significato ad essi attribuito qui di seguito:
• CONI: designa l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in
conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
• DPS: designa il Dipartimento per lo sport, quale struttura amministrativa della Presidenza del
Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale dello sport;
• Sport e salute S.p.A .: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di
produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli
indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia
di sport;
• CIP: designa il Comitato Italiano Paralimpico, quale ente pubblico, riconosciuto dal
Comitato Paralimpico Internazionale, che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo
12 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Validità e sfera di applicazione del contratto
paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive
paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;
• Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche : il registro istituito presso il
Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici
di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività
sportiva, compre sa l’attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione
Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti
dal CONI;
• Settore dilettantistico : il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina
Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva non qualificato come professionistico;
• Settore professionistico : il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
• Disciplina Sportiva Associata o DSA : l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei
requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul
territorio nazionale;
• Enti di Promozione Sportiva o EPS: gli organismi sportivi che operano nel campo della
promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative,
anche a tutela delle minoranze linguistiche;
• Federazioni Sportive Paralimpiche o FSP: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta
dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo
di discipline paralimpiche affini;
• ASD o SSD : individua l’associazione o la società sportiva dilettantistica, intesa quale
soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva
Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro
nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,
che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché' la formazione, la didattica, la preparazione
e l'assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
• Impianto sportivo : la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di
manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo
13 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Validità e sfera di applicazione del contratto
diverso, nonché' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto, conformemente a quanto
stabilito alla lett. d) dell’art. 2, D. Lgs. 38/2021;
• Direttore di gara: il soggetto che, ai sensi dell’articolo 2, lett. o), D.lgs. 36/2021, osservando
i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di P romozione Sportiva,
attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
• Direttore sportivo: il soggetto che, ai sensi dell’articolo 2, lett. p), D.lgs. 36/2021, cura
l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla
gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché' la conduzione di trattative con altre società
sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il
tesseramento;
• Direttore Tecnico: il soggetto che, ai sensi dell’articolo 2, lett. q), D. lgs. 36/2021, cura
l’attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo
alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica
delle squadre della società sportiva;
• Lavoratore sportivo: designa l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore
sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, e ogni altro soggetto di cui all’articolo 25, D. lgs.
36/2021 e successive modifiche e integrazioni;
• Tesserato: la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo agli effetti
dell’articolo 15, D. lgs. 36/2021 ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o
società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva
associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpiche, nonché con i Gruppi Sportivi Militari
o i Corpi civili dello Stato.
14 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
SEZIONE I – SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I – Diritti di informazione e consultazione
Art. 1 – Relazioni sindacali a livello nazionale – Diritti di informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le parti stipulanti il presente CCNL si
incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del
comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo
dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le
possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE n. 635/1984 e con la legge n. 198/2006;
b) la formazione e riqualificazione professionale;
c) la struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
d) lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche
e le politiche dirette a riforme di settore.
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nei precedenti commi concordano sull'opportunità
di istituire:
• l'Osservatorio nazionale;
• l'’Ente bilaterale nazionale.
Art. 2 – Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottat e dalle Parti
contrattuali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L’Osservatorio nazionale è composto da sei membri, dei quali tre designati dalla Confederazione
italiana dello sport – Confcommercio imprese per l'’Italia e tre designati dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti.
A tal fine, l'’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
15 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di for nire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'’art. 1, Parte prima. In questo contesto le parti
valuteranno l’opportunità di monitorare le diverse tipologie dei rapporti di lavoro , presenti nel
settore, comprensive non solo delle tipologie dei rapporti di tipo subordinato e parasubordinato ma
anche di quelle di lavoro autonomo, stipulati nell’ambito professionistico o dilettantistico, al fine di
determinare un quadro di riferimento normativo utile per tutte le parti interessate e individuare
l’utilizzo degli apporti di lavoro subordinato e autonomo nel settore sportivo.
b) riceve dalle Associazioni territoriali datoriali i dati previsti dal presente CCNL in materia di
mercato del lavoro e li elabora anche a fini statistici.
Art. 3 – Ente bilaterale
Le parti concordano che l’Ente bilaterale nazionale è competente per le seguenti attività:
a) monitorare i dati sui contratti a tempo determinato, anche stagionali ed elaborare approfondimenti
sullo stato del settore e l’evoluzione della platea contrattuale, al fine di individuare azioni a favore
dell’incremento occupazionale e dello sviluppo delle imprese;
b) individuare figure professionali non previste nell’attuale classificazione, tenendo opportuno conto
delle modifiche e novità apportate con il D.Lgs. 36/2021 nel merito delle qualifiche e delle mansioni,
meglio descritte all’articolo 55 del presente CCNL, i n relazione a processi di innovazione
tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza e sottoporle alle Organizzazioni stipulanti il
presente CCNL per gli opportuni aggiornamenti contrattuali;
c) svolgere le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato, ivi compreso il rilascio del
parere di conformità. In particolare, definire i moduli e i formulari necessari per la predisposizione
da parte del datore del Piano formativo individuale;
d) vigilare sulla corretta gestione delle procedure di cui al successivo articolo 3-bis.
e) valutare l’utilizzo di strumenti di verifica e/o di certificazione, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n.
276/2003.
L’Ente bilaterale nazionale si avvale dell’Osservatorio nazionale di cui al precedente articolo 2.
Per il funzionamento e Io svolgimento degli scopi di cui al presente articolo, l’Ente sarà finanziato
con un contributo stabilito nella misura dello 0,10%, a carico della parte datoriale e dello 0,05% a
16 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione complessiva mensile o sul compenso, da riscuotere
anche attraverso apposita convenzione stipulata con l’INPS.
La parte datoriale che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore
un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,30% della retribuzione
complessiva mensile o del compenso. Le parti si danno specificatamente atto che nella
determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza
della quota per il finanziamento dell’Ente bilaterale. Il trattamento economico complessivo risulta,
pertanto, comprensivo di tale quota, che è da considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Le parti, in coerenza con quanto definito nell’accordo interconfederale del 20 febbraio 2014 tra
Confcommercio e CGIL-CISL-UIL, condividono che la bilateralità rappresenta un’opportunità per le
imprese e i lavoratori e che debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo e che i principi
che devono caratterizzare la bilateralità attengano alla trasparenza nella gestione ed alla efficienza nel
funzionamento in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Art. 4 – Parità di genere
Le Parti sostengono fermamente le campagne contro qualsiasi forma di discriminazione e/o violenza
di genere.
Con espressione violenza di genere si intendono tutte le forme di violenza (verbale, psicologica, fisica
ecc..) riguardanti persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs 80/2015 e succe ssive modifiche e integrazioni e anche in
considerazione di quanto previsto nella Convenzione OIL 190 dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro del 2019 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro, le Parti
intendono introdurre le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere.
La parte datoriale concederà fino a due mesi di congedo non retribuito, oltre a quanto già previsto
dalla normativa vigente, periodo che potrà essere coperto anche con l’istituto delle ferie solidali.
Le parti del presente contratto, nell’ambito dell’Ente Bilaterale, si impegnano ad individuare risorse
in favore della persona danneggiata dalla condotta illecita, ai fini del presente articolo e a
regolamentarne il riconoscimento.
Per usufruire del periodo suddetto, la/il Lavoratrice/Lavoratore dovrà aver fruito interamente delle
proprie ferie e permessi residui dell'anno precedente al momento della presentazione della richiesta
scritta e dovrà documentare di essere inserito/a in un percorso certificato dai servizi sociali del
Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
17 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
Qualora la/il Lavoratrice/Lavoratore vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza
personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta scritta di essere trasferito/a in altro sito (anche
temporaneamente), tale richiesta sarà accolta qualora disponibili più sedi di lavoro per la medesima
attività lavorativa.
Inoltre, se richiesto dalla/dal lavoratrice/lavoratore verrà concesso per tale periodo la trasformazione
dell’orario di lavoro da full time a part time.
Le Parti, consapevoli dell’importanza delle tematiche della parità di genere e della tutela del lavoro
femminile nei luoghi di lavoro, anche tenendo conto dall’attenzione preposta dal legislatore della
riforma alla promozione della parità di genere, come disposto dall’art. 40, D.lgs. 36/2021, aderiscono
alle finalità perseguite del sistema di certificazione della parità di genere nelle imprese. Favoriscono
inoltre l’adozione di politiche per l’empowerment femminile nei luoghi di lavoro e per il contrasto
alle molestie al fine di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, per
l’assunzione di ruoli di leadership nel rispetto dell’armonizzazione dei tempi vita. A tale scopo, le
parti intendono favore l’espletamento delle attività di certificazione delle procedure, come
disciplinate nel nostro ordinamento dall’articolo 46 -bis del D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità), invalse nelle realità operanti del settore sportivo, professionistico o dilettantistico, per
il rispetto d ella parità di genere presso oli organismi di certificazione accreditati ai sensi del
regolamento CE 765/2008.
Le parti altresì intendono rispettare i regolamenti del CONI e del CIP, da emanarsi ai sensi dell’art.
40, comma 2, D.lgs. 36/2021, sui criteri informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali,
delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 5 – Composizione delle controversie – Procedure
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 412- ter del Codice di procedura civile, per tutte le controversie
individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e
accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione
del presente contratto, è possibile promuovere un tentativo di conciliazione in sede sindacale presso
la Commissione paritetica territoriale di conciliazione appositamente costituita.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione competente per territorio;
18 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
b per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente
contratto cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di
conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la
parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale
di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano
in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione, la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla
convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della
Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio
e a tal fine deve contenere:
1) i
l richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione
provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
L
e decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non
costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una
sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
A
rt. 6 – Relazioni sindacali a livello aziendale – Premessa
L
e parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra
opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende
e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
19 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
- la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte
dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati
a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere
individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o
altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati
all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività. In
tale ottica non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del
particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle vigenti normative di legge
in materia.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini
di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Art. 7 – Relazioni sindacali a livello aziendale - Materie di contrattazione aziendale
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stess a provincia, più di
25 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti
regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità in materia di orario di lavoro;
- determinazione di turni feriali ai sensi dell'art. 87;
- part-time;
- contratti a termine;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parità di opportunità uomo-donna;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei
lavoratori";
- erogazioni economiche aventi le caratteristiche di cui all'articolo precedente;
- altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
20 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, se già non siano previste
nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure d'interesse
aziendale, sempreché non siano previste nella classificazione e che assumano significato e valenza
generali, le parti riporteranno alle parti stipulanti il presente CCNL le valutazioni in merito, anche
fornendo adeguate proposte.
La contrattazione dovrà svolgersi con le R.S.U./R.S.A., con l'intervento, per i lavoratori, delle
Associazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro,
dell'Associazione imprenditoriale competente.
Art. 8 – Diritti sindacali
In materia di diritti sindacali, si fa riferimento a quanto disposto dalla legge n. 300 del 20
maggio 1970 e successive disposizioni vigenti, fatta salva la disciplina di legge applicabile ai rapporti
di lavoro sportivo e a quanto disciplinato dal presente CCNL.
Art. 9 – Assemblea
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità
medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacali e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali
aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali
stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario
di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica
dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro entro il
limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art.
117.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato
che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo, comunque, con modalità
che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli
21 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
impianti e il servizio al pubblico. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento
delle Associazioni sindacali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
A
rt. 10 – Trattenuta contributi sindacali
L
'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano
richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
L'ammontare del contributo è pari all'1% della retribuzion e/paga base su tutte le mensilità
contrattualmente previste.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e la O.S. a cui
l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del
contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dalla O.S. all'azienda, con lettera
raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
A
rt. 11 – Delegato aziendale
N
elle aziende che occupano da 7 sino a 15 addetti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono
nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori con compiti di
intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro. Il
licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della
legge.
A
rt. 12 – Tutela dell'integrità fisica dei lavoratori - Condizioni ambientali
A
l fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di
15 dipendenti, il consiglio dei delegati, e, in mancanza, la rappresentanza aziendale, può promuovere,
ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e delle previsioni e delle
attribuzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Le parti, confermando l’importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità
e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente CCNL,
22 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
applicazione agli accordi interconfederali, con l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza aziendale (R.L.S. o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (R.L.S.T..
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di
15 dipendenti, il consiglio dei delegati e, in mancanza, la rappresentanza aziendale, può promuovere,
ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e delle previsioni e delle
attribuzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 13 – Fondo EST
Le parti confermano di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del
settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST.
Pertanto, sono iscritti al Fondo EST i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del
presente contratto, ad esclusione dei Quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la
specifica normativa di cui all’art. 61 presente contratto.
La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento,
è stabilita, per ciascun iscritto, in 10,00 euro mensili a carico del datore di lavoro e 2,00 euro
mensili a carico del lavoratore.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal
regolamento del Fondo stesso.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da
corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 117.
Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota “una tantum”, a carico delle aziende che per
la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
23 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione I – Sistemi di relazioni sindacali
Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota “una tantum”, a carico delle aziende che per la
prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del
presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 13
per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento
economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da
considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Il contributo pari a 10 euro e l’eventuale quota “una tantum” di 30 euro sono sostitutivi di un
equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che
applicano il presente CCNL.
24 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
SEZIONE II – MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le
occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado
di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori, tra i quali rientrano anche il ricorso
alle agenzie per il lavoro, alle condizioni delineate all’art 14 del presente CCNL.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del
lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro e consentano, in un quadro di regole preventivamente concordate, una
maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
Convengono, inoltre, sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in
particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
25 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Art. 14 – Contratti a tempo determinato
È consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni
espressamente previsti agli artt. 62-bis e 62-quater del presente contratt o nonché dalle leggi vigenti
sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Fatta salva la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato costituiti dai lavoratori
sportivi, agli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 36/2021, l’apposizione del termine è priva di
effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di
lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro
puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
Art. 14-bis – Causali e durata dei rapporti di lavoro a termine
Fatta salva la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro subordinato costituiti dai lavoratori sportivi
ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 36/2021, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19,
co. 1, lett. a) e co. 2, del d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e integrazione, le Parti
concordano che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra
un contratto e l'altro, con l'eccezione delle attività stagionali, possono avere una durata superiore
a dodici mesi, ma comunque non eccedente i trentasei, in caso di:
- e
sigenze di promuovere l’occupazione di giovani fino a 35 anni o persone con più di 50 anni;
- assunzione di lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
con integrazione salariale negli ultimi 6 mesi;
- a
ssunzione di soggetti inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi;
- a
ssunzioni connesse all’apertura nuovi impianti;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti in azienda.
26 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Art. 15 – Limiti quantitativi
Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall'’art. 23, D.Lgs.
n. 81/2015 e dall’articolo 26, comma 2, D.lgs. 36/2021, confermano, nelle misure di seguito indicate,
il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità
produttiva:
Base di computo Contratti a tempo
determinato
0-4 4
5-9 5
10-20 6
Oltre 20 30%
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al
presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Le parti confermano altresì che i limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione di cui all'art. 18 del presente CCNL.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle Organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono modificare le
misure indicate al comma 1 e definire ulteriori ipotesi di esclusione, nonché individuare percorsi di
stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste
dalla legge.
Art. 16 – Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'’anno
Le Parti, per le aziende che non esercitano attività puramente stagionale e dunque non rientranti
nell’ambito di applicazione del successivo art. 18, convengono, nell’ambito della propria autonomia
contrattuale, al fine di gestire i picchi dell’attività lavorativa che coinvolgono tutte le imprese e gli
enti, anche di carattere associativo, che operano negli impianti sportivi elencati nella sfera di
applicazione del presente CCNL, che nei seguenti casi di intensificazioni dell’attività lavorativa
in determinati periodi dell’anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili;
27 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività;
trova applicazione la specifica disciplina normativa sopra richiamata di cui al D.Lgs . n. 81/2015,
con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite di
contingentamento dei contratti (art. 23, co. 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti (art. 21, co.
2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01), fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di
legge applicabile ai rapporti di lavoro sportivo.
Art. 17 – Nuove attività
Ai sensi dell'’art 23, comma 2, lettera "a", D.Lgs. n. 81/2015, fatto salvo quanto previsto dalla
disciplina di legge applicabile al lavoro sportivo, i contratti a tempo determinato stipulati dalle
aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo
necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici
mesi; tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale
sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Art. 18 – Stagionalità – Definizione attività stagionale
Fatto salvo quanto previsto all’art. 16, in relazione alla particolarità del settore sportivo inteso in tutte
le sue più ampie articolazioni, le parti riconoscono che il concetto di “attività stagionale” –
anch’esso presente in tale ambit o – si è nel tempo modificato ed ampliato estendendosi ad
una stagionalità fortemente condizionata non solo da esigenze di variazioni climatiche e cicliche ma
soprattutto connesse all’organizzazione di eventi, manifestazioni, gare sempre più orientate anche ad
interagire con i calendari agonistici delle varie discipline sportive. In tale contesto si vuole altresì
dare risposte certe ad una domanda dell’utenza amatoriale e del consumatore finale indirizzata a
contemperare le particolari esigenze dei calendari scolastici in funzione dell’utilizzo stagionale degli
impianti.
In questo senso, la volontà delle parti intende sintetizzare e ravvicinare nella maniera più efficiente
le esigenze dei datori di lavoro, dovute ad aumenti improvvisi della domanda dell’utenza amatoriale
e del consumatore finale, senza tuttavia pregiudicar e la sfera soggettiva dei lavoratori coinvolti. Le
parti sono consapevoli del ruolo della contrattazione collettiva, che, in questo senso, consente di
individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali individuali e per singolo ramo di attività, rispetto a
28 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
quelle già indicate nella legge e, in particolare dal d.P.R. n. 1525 del 1963, per i quali si applicano i
limiti previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del D. Lgs. 81/2015 ad
eccezione dei rapporti di lavoro subordinato costituiti con i lavoratori sportivi di cui all’art. 55 del
presente CCNL.
Di conseguenza, per meglio regolamentare le intensificazioni lavorative derivanti da tali istanze, le
parti, esercitando la delega di cui all’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, riconoscono e
intendono regolamentare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, che la caratteristica della
“stagionalità” è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi elencate nella sfera di
applicazione del presente CCNL che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività
complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate.
Per le assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo trova applicazione la specifica disciplina
della stagionalità contenuta nel sopra richiamato D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in
termini di durata del rapporto (art. 19, co. 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, co.
2, lett. c), degli intervalli temporali previsti tra contratti stagionali (art. 21, co. 2), delle causali per
proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01).
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che
tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono opportuno sviluppare per
una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali, una attività di
monitoraggio anche attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 2 del presente CCNL.
Art. 19 – Diritto di precedenza
Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina del lavoro sportivo, i lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa con contratto a tempo determinato, nelle ipotesi di cui all’art. 18 del presente
CCNL, hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso le unità produttive situate nello stesso
comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero
per mansioni professionalmente compatibili.
Nei limiti delle esigenze di organico, l’impresa darà applicazione al diritto di precedenza di cui sopra,
secondo il criterio del fabbisogno professionale e della anzianità maturata dal lavoratore nello
svolgimento presso la stessa azienda della professionalità richiesta.
29 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Il diritto di cui al comma 1 si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto
di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all’azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni
successivi dalla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di
vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La
contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 24, D.Lgs. n. 81/2015:
a) per le lavoratrici il congedo di maternità di cui al Capo III del Testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso
la stessa azienda, concorre a determinare il peri odo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto
di precedenza di cui al comma 1, dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015;
b) alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a
tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle
mansioni già espletate, ovvero professionalmente compatibili, in esecuzione dei precedenti rapporti
a termine.
Il diritto di precedenza di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, dev’essere espressamente
richiamato nell’atto scritto di cui comma 2 dell’art. 14 del presente C.C.N.L., in virtù di quanto
previsto dall’art. 24, comma 4, D.lgs. 81/2015, ad eccezione di quanto previsto dalla disciplina del
lavoro sportivo.
Art. 20 – Disciplina della successione dei contratti
La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 21, comma 2, D.Lgs.
n. 81/2015 non trova applicazione:
1) nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti
a termine stipulati ai sensi dell’art. 18 del presente CCNL, per i quali si conferma il diritto di
precedenza, ai sensi dell’art. 19 del presente CCNL;
2) nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
30 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
3) ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (NASPI, C.i.g.o.,
C.i.g.s., mobilità, ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui
alla legge n. 68/1999;
4) per i contratti stipulati con i lavoratori sportivi;
5) in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le previsioni di cui al numero 3 del presente articolo sono volte ad offrire
ai soggetti svantaggiati ivi citati maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.
20.1 – Informazioni
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell’impresa o dello stabilimento. In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno
prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Art. 21 – Regolamentazione normativa ed economica per le qualifiche di Hostess e
Steward di impianto sportivo e relativi coordinatori
Per le sole qualifiche di Hostess e Steward degli impianti sportivi e relativi coordinatori è ammesso
il ricorso al lavoro intermittente a tempo determinato, secondo le disposizioni sotto riportate.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve
indicare i seguenti elementi:
a) a durata e le ipotesi soggettive o oggettive che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della
prestazione di lavoro nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
31 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l’inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, il trattamento
economico degli altri lavoratori di pari livello sul quale sarà applicata una maggiorazione del 20%.
Tale trattamento sarà commisurato in misura proporzionata alla prestazione lavorativa effettivamente
conseguita tenuto conto che la prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a 4 ore continuate e
tenuto conto altresì che si considera lavoro straordinario quello prestato oltre le 8 ore giornaliere.
Qualora il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, si impegni a restare a disposizione in attesa
della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del datore stesso,
quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un’indennità di disponibilità che non può essere
inferiore al 20% della retribuzione mensile tabellare stabilita nel presente contratto per il livello
corrispondente alle mansioni richieste.
Nel contratto individuale sono stabilite le modalità di pagamento dell’indennità di disponibilità.
Il lavoratore che per malattia o altra causa si trovi nell’impossibilità di rispondere alla chiamata deve
informare tempestivamente il datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell’impedimento
stesso.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, il lavoratore non matura il diritto all’indennità di
disponibilità.
L’indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo della
retribuzione dovuta per mensilità differite, festività e ferie e non è utile ai fini della determinazione
del TFR.
Al lavoratore assunto con contratto intermittente, fermi restando gli obblighi derivanti dal contratto
di assunzione, è consentito prestare attività, anche con altri soggetti sia in forma di lavoro autonomo
che subordinato.
Al lavoratore assunto con contratto intermittente con mansioni di Hostess e Steward degli impianti
sportivi e relativi coordinatori sarà riconosciuto il diritto di prelazione in caso di assunzioni a tempo
determinato e/o indeterminato per le stesse mansioni oggetto del contratto intermittente.
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- quando il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa
vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
32 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni del
Dlgs n. 81/2015 in materia di lavoro intermittente.
Art. 22 – Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato di
cui all’art. 30, D. Lgs. 81/2015, previste dalla normativa vigente, le parti, consapevoli della delega
conferita dal legislatore attraverso la disposizione di cui all’articolo 31, D.Lgs. 81/2015, convengono
che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato
non potrà superare il 20% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva, al momento
dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo
0,5%.
Con riferimento agli accordi di somministrazione a tempo determinato, le parti, conformemente al
comma 2 dell’articolo 31 menzionato, convengono che nelle singole unità produttive che occupino
fino a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo
determinato per 5 lavoratori. In ogni caso, le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato
e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno superare complessivamente i
limiti indicati nei precedenti articoli 15 e 16.
A titolo meramente esemplificativo, fatte salvi ulteriori accordi definiti in sede di contrattazione di
secondo livello, le parti riconoscono che il contratto di somministrazione di lavoro può essere
concluso nelle seguenti fattispecie:
a) per particolari punte di attività;
b) per lo svolgimento di servizi e lavori che richiedono l'impiego di professionalità e di
specializzazioni di cui il datore di lavoro non dispone stabilmente.
Art. 22-bis – Normativa applicabile ai contratti ed ai rapporti di lavoro somministrato
Ai rapporti di lavoro somministrato si applicano le disposizioni di legge in quanto applicabili al
rapporto di lavoro sportivo, di cui, in particolare, al Capo IV del D. Lgs. 81/2015.
33 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Art. 22-ter – Formazione continua – For.Te.
Le parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le
imprese del terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l'’accesso agevolato alle risorse
destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
Art. 23 – Collaborazione continuata e continuativa
Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, le
parti intendono disciplinare le collaborazioni coordinate e continuative applicabili al mondo dello
sport.
Le figure professionali dei Collaboratori coordinati e continuativi sono disciplinate nella
classificazione del personale di cui all’art. 55 del presente CCNL.
23.1 – Forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Il contratto di collaborazione dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e
Collaboratore e a questi consegnato, e contenere le seguenti indicazioni:
• identità delle parti contraenti
• tipo di attività richiesta, sua descrizione e finalità
• durata della collaborazione
• luogo di svolgimento dell'attività
• forme e modalità di coordinamento, anche temporale, con il Committente
• fasce orarie entro cui il Collaboratore svolgerà l'attività pattuita
• corrispettivo dovuto al collaboratore e tempi e modalità di pagamento, eventuale disciplina
dei rimborsi spesa
• obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• diritti del Collaboratore relativamente a maternità, malattia e infortunio
• obblighi del Collaboratore in ordine alla prestazione richiesta
• cause e modalità di cessazione o di recesso anticipato dal rapporto rinvio al presente CCNL.
34 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
23.2 – Autonomia del Collaboratore
Il rapporto di collaborazione, salve le previsioni di legge in tema di lavoro sportivo, di cui al D.Lgs.
36/2021 e successive modifiche e integrazioni, può considerarsi autonomo qualora il Collaboratore
possa gestire unilateralmente e discrezionalmente la propria attività, fatta salva la garanzia del
raggiungimento degli obbiettivi concordati tra le parti.
Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative del Committente, potrà unilateralmente
determinare le modalità di esecuzione dell'incarico nell'ambito delle condizioni generali contenute
nel contratto individuale.
Le eventuali indicazioni di massima fornite dal Committente sull’attività da svolgere sia all’inizio del
rapporto che durante il suo svolgimento non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo.
Nell'ambito del rapporto di collaborazione è escluso l'assoggettamento del Collaboratore al potere
gerarchico e disciplinare esercitato dal Committente, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di
subordinazione.
Il Collaboratore sarà tenuto al rispetto delle forme di coordinamento concordate con il Committente,
anche con riferimento a tempi e luoghi di esecuzione dell'attività, al fine di garantire il
soddisfacimento delle esigenze organizzative aziendali entro i limiti del fondamentale requisito
dell'autonomia.
23.3 – Modalità di esecuzione della collaborazione - coordinamento della
prestazione
In sede di stipula del contratto le parti determineranno di comune accordo le modalità di
coordinamento della prestazione, coniugando il requisito dell'autonomia della collaborazione con il
soddisfacimento delle necessità organizzative del Committente.
Il Committente potrà dare indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo al Collaboratore, senza
che da ciò derivi l'esercizio del potere direttivo, al solo fine di garantire un collegamento funzionale
tra l'attività resa dal Collaboratore e le necessità organizzative aziendali.
Le parti potranno concordare le fasce orarie entro cui il Collaboratore eseguirà la prestazione in
relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali, ferma restando l'autonomia di quest'ultimo
nella scelta della collocazione temporale dell'attività pattuita in assenza di specifici vincoli di orario.
Il Committente potrà mettere a disposizione del Collaboratore una postazione dedicata e gli strumenti
necessari per l'esecuzione della prestazione, anche qualora la prestazione sia resa in modalità di lavoro
da remoto, senza che con ciò venga meno l'autonomia del rapporto collaborazione.
35 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Le parti potranno stabilire che, in caso di assenza nel giorno e nella fascia oraria identificate, il
Collaboratore ne darà tempestivamente avviso al Committente, ma senza obbligo di giustificazione o
autorizzazione.
L'attività del Collaboratore può essere individuata anche in uno specifico progetto.
Non è consentita la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali originariamente convenute tra
le parti contraenti; eventuali modifiche alle condizioni contrattuali avranno efficacia solo se
sottoscritte dalle parti.
Nell'ipotesi in cui il Committente adotti specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) gli stessi
dovranno essere messi a conoscenza del Collaboratore perché agisca coerentemente con essi. In
nessun modo tali regolamenti possono alterare o annullare i principi e le disposizioni contenute nel
presente CCNL.
23.4 – Gravidanza, malattia e infortunio
La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più
favorevole disposizione del contratto individuale.
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie si impegnano ad approfondire le tematiche legate a forme di previdenza
integrativa, welfare e sostegno alla maternità, valutando l'opportunità di individuare eventuali forme
di sostegno, anche nell’ambito della bilateralità.
23.5 – Assicurazione obbligatoria
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale, fiscale e di
assicurazione contro gli infortuni.
23.6 – Obblighi di sicurezza e formazione
Il Committente dovrà rispettare gli obblighi di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.
36 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
n. 81/2008, quando la prestazione si svolga nei locali aziendali, nonché gli obblighi di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalla normativa vigente.
Il Committente sarà altresì tenuto a fornire adeguata formazione e informazione al Collaboratore sui
rischi presenti in azienda.
Il Collaboratore dovrà osservare tutte le misure di sicurezza prescritte dal Committente e dalla
normativa in materia, e tenere una condotta idonea ad evitare situazioni di pericolo per sé e per il
personale presente in azienda.
23.7 – Doveri del Collaboratore, obbligo di riservatezza e impegni contrattuali
Il Collaboratore è tenuto ad agire con lealtà e buona fede nell'interesse del Committente, in particolare
dovrà attenersi alle indicazioni fomite e alle modalità di coordinamento specificate nel contratto di
collaborazione.
Il Collaboratore ha l'obbligo di eseguire la prestazione pattuita con diligenza, nel rispetto delle
disposizioni previste nel presente accordo e nel contratto individuale, anche in relazione alle norme
vigenti in materia di sicurezza e riservatezza.
Il Collaboratore dovrà rispettare il riserbo ed il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione
cui verrà a conoscenza, in particolare nei riguardi delle Società concorrenti, e mantenere una condotta
conforme ai principi di correttezza nei rapporti con gli utenti.
Il Collaboratore dovrà astenersi da un uso improprio delle attrezzature fornite, avendo cura dei beni
aziendali a lui affidati.
Il Collaboratore, nel rispetto della propria autonomia professionale, potrà prestare la sua attività anche
a favore di terzi, purché l'attività svolta sia compatibile con gli impegni assunti nel contratto
individuale.
23.8 – Compenso e criteri di determinazione
Il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente
CCNL e sarà corrisposto di norma mensilmente.
Le Parti individuano i valori dei compensi minimi lordi secondo la progressione indicata nella tabella
A che costituisce parte integrante del presente accordo. I compensi minimi vengono fissati in valori
di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla
normativa vigente.
37 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore
concordate a livello aziendale o individuale.
La natura della prestazione non prevede la maturazione a favore del collaboratore di compensi
straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al
rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente,
dal presente CCNL o dal contratto individuale. Al fine del calcolo dei compensi minimi contrattuali,
indicati nella tabella sottostante, è applicata una maggiorazione del 25% a compensazione di
straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro
subordinato.
Nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione in corso d'anno, verrà corrisposto quanto
effettivamente maturato, unitamente all'ultima erogazione del compenso.
23.9 – Recesso e cessazione del contratto
Il rapporto cesserà per decorrenza del termine e non sarà rinnovabile tacitamente.
Il contratto di collaborazione potrà essere risolto prima della scadenza per mutuo consenso
manifestato delle parti contraenti.
Il Committente potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito nei seguenti
casi:
- per giusta causa, con o senza preavviso, nelle ipotesi di gravi inadempienze contrattuali, interruzione
-ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali,
violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e del divieto di concorrenza, commissione di reati
inerenti alla prestazione;
- per oggettiva inidoneità professionale del Collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione
del rapporto
In caso di cessazione anticipata del rapporto da parte del Committente per motivazioni non comprese
tra quelle sopra esposte, si applicherà quanto previsto dall'art. 2227cc.
Il Collaboratore potrà unilateralmente recedere prima della scadenza del termine pattuito per giusta
causa nelle ipotesi di grave ritardo nella corresponsione del compenso o di gravi inadempienze
contrattuali da parte del Committente.
38 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Tutte le ipotesi di recesso sopra indicate hanno valenza meramente esemplificativa e non esaustiva
delle fattispecie nelle quali le parti possono recedere dal vincolo contrattuale.
Il Collaboratore potrà recedere dal rapporto prima della scadenza del termine, dandone preavviso pari
a 10 giorni di calendario in caso di collaborazioni di durata inferiore a sei mesi, e di 30 giorni di
calendario in caso di collaborazioni di durata superiore pari o superiore a sei mesi.
Il Committente o il Collaboratore comunicheranno il recesso mediante lettera raccomandata A/R o
posta elettronica certificata.
Il Collaboratore avrà diritto a riscuotere i compensi maturati sino al momento del proprio recesso o
di quello esercitato da parte del Committente.
23.10 – Clausola di salvaguardia
Il presente CCNL non annulla, né assorbe eventuali condizioni di miglior favore concordate a livello
individuale.
23.11 – Formazione
Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la
possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale
nell’ambito della bilateralità.
23.12 – Delega per contributi sindacali
Al fine di consentire l'esercizio del diritto di associazione sindacale costituzionalmente garantito, il
Collaboratore potrà rilasciare delega finalizzata alla trattenuta del contributo associativo sindacale a
favore di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano
richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
L'ammontare del contributo e pari all'1% della retribuzion e/paga base su tutte le mensilità
contrattualmente previste.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e la O.S. a cui
l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
39 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del
contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dalla O.S. all'azienda, con lettera
raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
23.13 – Diritti sindacali
Il collaboratore coordinato e continuativo può partecipare ad assemblee retribuite.
Capo I (A) – Apprendistato (disciplina generale)
Art. 24 – Proporzione numerica
Considerato quanto disposto dagli artt. 41 e ss., D.Lgs. n. 81/2015, le parti convengono che il numero
di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Art. 25 – Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo
quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’art. 42 bis,
potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta
formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero, con contratto di
apprendistato professionalizzante, a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di età.
Per i lavoratori apprendisti di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali
nazionali del CCNL dello sport, in quanto compatibili.
40 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Art. 26 – Disciplina generale
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono
essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento
iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del
rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito
in forma sintetica.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni
consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il
conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di
apprendistato.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa
vigente per il licenziamento illegittimo.
In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale
nazionale del CCNL dello sport in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a
comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di
formazione.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato.
Art. 27 – Procedure di applicabilità
A fini di monitoraggio sull'utilizzo delle varie tipologie di contratto di apprendistato, verrà inviata
comunicazione dell'attivazione dei contratti di apprendistato all'Osservatorio costituito tra le parti
stipulanti ai sensi dell'art. 2 del presente contratto.
Art. 28 – Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
41 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore
qual
ificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto
di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 29 – Trattamento norm ativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso t rattament o normativo previsto
dalla disciplina contrattuale nazi onale del CCNL sport per i lavoratori appar tenenti alla qualifica per
la quale egl
i è stato assunto.
Nel
rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per c ento della
prestazione di cui all'art. 64 del presente CCNL, ferme restando le o r e di formazione e l e d urate
previste.
Art. 30 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Salvo quanto previsto dagli artt. 41 e 42, i livelli di inquadramento professionale e il conseguente
trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
-
1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della
disciplina contrattuale nazionale del CCNL sport nel quinto livello di inquadramento,
l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà
della durata del rapporto di apprendistato, al quinto livello nella seconda metà del periodo di
apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
42 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Art. 31 – Malattia
Dur
ante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione
vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno, ad
un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art.
102 del presente CCNL, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione
lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Ar
t. 32 – Referente per l'apprendistato
L'
attuazione del programma formativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, è
seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio
dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero
da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa
nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente
superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze
adeguate.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna,
quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate
competenze.
Ar
t. 33 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il
periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di
competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il
nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione
43 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo
e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Ar
t. 34 – Obblighi del datore di lavoro
Il
datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo
individuale, nel rispetto delle previsioni di legge;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 38, 39 e 40.
Ar
t. 35 – Doveri dell'apprendista
L'
apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel
proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del CCNL
sport e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non
siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un
titolo di studio.
44 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Capo I (B) – Apprendistato professionalizzante
Ar
t. 36 – Percentuale di conferma
Le i
mprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il
20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei
trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo
di apprendistato presso le medesime. A tale fine, non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato
la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La
limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a
scadere fino a cinque contratti di apprendistato.
Ar
t. 37 – Durata dell'apprendistato
Il
rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze
di seguito indicate:
Livello Durata
II 36
III 36
IV 36
V 36
Ar
t. 38 – Attività formativa: durata e contenuti
Il
percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello
d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l'apprendista dovrà raggiungere,
entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dall'art. 37.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di
formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
45 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli
anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
I piani formativi per l'apprendistato saranno elaborati sulla base di un successivo accordo scritto tra
le parti, il cui verbale costituirà allegato del presente CCNL per formarne parte
integrante e sostanziale.
Art. 39 – Modalità di erogazione della formazione
Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 34 e 38 in relazione all'orario di svolgimento
dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a
carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della
formazione a distanza (FAD) e strumenti di e- learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento
potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso stru menti di tele -affiancamento o
videocomunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda questa
dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire
conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei
ambienti, come indicato nel piano formativo.
Art. 40 – Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto
formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà
comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo
dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi
degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato
trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà
anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
46 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Capo I (C) – Altre tipologie di apprendistato
Art. 41 – Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Art. 42 – Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Dichiarazione delle parti
Le parti, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti artt. 41 e 42, si danno reciprocamente atto
che, stante la rilevanza attribuita a tali tipologie contrattuali, non appena saranno in vigore i necessari
decreti ministeriali di attuazione o qualora intervenissero ulteriori modifiche, si incontreranno per
operare le opportune armonizzazioni.
Capo I (D) – Formazione dei giovani atleti
Art. 42-bis – Apprendistato per giovani atleti
Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non
solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca
l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità
di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della
normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche
possono stipulare le seguenti tipologie di contratti di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all’art. 43 D. lgs. 81/2015;
b) apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 D.lgs. 81/2015;
47 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45 D.lgs. 81/2015.
In relazione all’apprendistato di cui alla lett. a) e b), il limite di età minimo è fissato a 14 anni, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 43, comma 2, D. Lgs. 81/2015, assolvendo il percorso di
apprendistato l’obbligo di istruzione di cui alla norma tiva vigente e ciò anche nell’ottica della
valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.
Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di
apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di etàa' è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo
dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie
e di laurea magistrale), LM -47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività
motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-
68 (Scienze e tecniche dello sport).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 41, comma 3, D. lgs. 81/2015, i contratti di apprendistato
sopra menzionati integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento
ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio
nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro
europeo delle qualificazioni.
Il contratto di apprendistato è in ogni caso attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione
e alle qualificazioni professionali contenuti nel menzionato Repertorio nazionale, nel rispetto dei
requisiti, criteri e procedure dettati dalle norm e che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e
formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.
La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo
successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a
quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 2,
D.lgs. 36/2021, a favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia
precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile. Ai contratti di apprendistato
previsti nel presente articolo non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 42, commi 3, 4 e 7 del
D. lgs. 81/2015.
Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di
apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto
48 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di etàa' è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo
dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 42-ter – Trattamento normativo ed economico
Agli apprendisti di cui all’art. 42-bis, si applicano gli articoli 26, comma 1e 3, 32, 33, 34 del D.lgs.
36/2021.
Salvo quanto previsto dal primo comma, il trattamento normativo da riservare al giovane apprendista
atleta è quello previsto dagli artt. 24 e ss. che regolano l’apprendistato, in quanto compatibili.
Per quanto attiene al trattamento economico, il livello di inquadramento professionale e il
conseguente trattamento economico per l’apprendista giovane atleta è il seguente:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l'apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
Resta fermo il divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Capo I (E) – Disposizioni finali
Art. 43 – Invio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
Dichiarazione delle parti
Le parti allegano al presente CCNL i profili formativi per ogni tipologia di apprendistato qui prevista
che potranno essere oggetto di revisione annuale nel corso del periodo di vigenza. Durante il
periodo necessario all’approvazione del verbale delle Parti relativamente ai nuovi profili formativi,
rimangono vigenti quelli approvati in allegato al CCNL sottoscritto in data 22/12/2015.
Capo II – Part-time
Art. 44 – Premessa
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo
ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a
tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
49 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Per il lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a
quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in
rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta
ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Art. 45 – Rapporto a tempo parziale
Ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, l’instaurazione
del rapporto a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e della collocazione temporale dell’orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
3) trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della
prestazione lavorativa.
Art. 46 – Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del
personale a tempo pieno.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D.lgs. 81/2015 e successive modifiche, quando vi sia accordo
tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare in misura non
superiore al 50 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate
Conformemente a quanto stabilito all’articolo 6, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, per i lavoratori
sportivi che stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è consentito
lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il
normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto, stabilite in conformità all’articolo
3, comma 2, decreto legislativo n. 66 del 2003.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di
cui all'art. 117, secondo le modalità previste dall'art. 122, e la maggiorazione forfettariamente e
convenzionalmente determinata nella misura del 25% da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
50 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Le ore di lavoro supplementare prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota
oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, secondo le modalità previste dall'art. 122, e con la
maggiorazione del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 117.
Le ore di lavoro supplementare prestate per la notte verranno retribuite con la quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all'art. 117, secondo le modalità previste dall'art. 122 e con la
maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
Tutte le maggiorazioni individuate ai precedenti commi del presente articolo sono determinate
forfetariamente e convenzionalmente, sono comprensive di tutti gli istituti differiti, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto. Tali maggiorazioni, che non rientrano nella retribuzione di
fatto di cui all'art. 117, escludono il computo della retribuzione per lavoro supplementare su ogni altro
istituto.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Saranno valide, altresì, intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche
esigenze organizzative prevedano quantità superiori a quelle indicate al 2º comma del presente
articolo.
Art. 47 – Clausole flessibili
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, D.Lgs. 81/2015, possono essere stabilite
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nel
limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto.
Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.A. o R.S.U. indicato dal
lavoratore medesimo.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno
retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola
maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all'art. 117 del CCNL
Le maggiorazioni previste dal presente articolo, ovvero per lavoro supplementare di cui al precedente
articolo 46, non rientrano nella retribuzione di fatto ed escludono il computo del compenso per la
prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro
istituto.
51 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dal presente articolo, a fronte dell'applicazione di
clausole flessibili, le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad
almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo, che non rientrano nella retribuzione di fatto di cui
all'art. 117, escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito
dell'applicazione di clausole elastiche o flessibili su ogni altro istituto.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili non integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Art. 48 – Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali
e, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge, quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o
da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto
stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
In ogni caso, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto
al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo é
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Art. 49 – Riproporzionamento
Ai sensi del punto 3 dell'art. 45, il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del
lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o
mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
52 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Art. 50 – Quota oraria della retribuzione
Per i lavoratori a tempo parziale, la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene
dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo
pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 122.
Art. 51 – Ferie
Conformemente a quanto previsto all'art. 85, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo
di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale
che sia la distribuzione dell'orario di lavoro s ettimanale - è comunque considerata di sei giorni
lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va
commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno
con altri non lavorati in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà
calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con
corresponsione della retribuzione intera.
Art. 52 – Mensilità supplementare
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo
della 13ª mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei
criteri previsti dal precedente art. 49.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'articolo 117, spettante
all'atto della corresponsione.
Art. 53 – Preavviso
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti
per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e
dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
53 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione II – Mercato del lavoro
Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni
di legge vigenti in materia e, in particolare, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2015 in quanto
applicabili.
54 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Titolo I – Classificazione del personale
Art. 54 – Evoluzione della classificazione
Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della
classificazione del personale, al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della
classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza
generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica e organizzativa ed alla
dinamica professionale.
Tale strumento, inoltre, ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine di
ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle
Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure
previste dal presente CCNL.
Art. 55 – Classificazione
Le parti convengono di istituire uno strumento normativo finalizzato ad una gestione più aderente,
flessibile e dinamica della professionalità del personale, al fine di identificare e definire nell'ambito
della classificazione nazionale quelle peculiarità sia tradizionali che nuove ed emergenti che
assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione organizzativa ed
innovazione tecnologica funzionali alle dinamiche produttive del settore.
Tale strumento, inoltre, ha il compito di ricercare coerenza tra il sistema delle declaratorie e le relative
esemplificazioni, formulando, come Organizzazioni stipulanti, eventuali proposte di aggiornamento,
con le modalità e le procedure previste.
Le parti, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, prendono atto che l’intervenuta
abrogazione, ai sensi dell’art. 52, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2021, della legge 23 marzo 1981 n. 91
avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, e la
riformulazione dell’intera materia dello sport tramite i decreti legislativi emanati in virtù della legge
delega 8 agosto 2019, n. 86, ha ricondotto per la prima volta ad unità un settore da sempre bisognoso
di una regolamentazione omogenea.
55 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
In particolare, la riforma supera la dicotomia tra sportivo professionista e sportivo dilettante,
introducendo una nozione unica e trasversale di lavoratore sportivo, valida per l’ambito
professionistico e dilettantistico di esercizio dell’attività sportiva.
Secondo l’attuale formulazione, è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione
di genere, e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva
verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, come individuato dal comma
1 dell’articolo 25, D. Lgs. 36/2021.
Per tali ragioni, differentemente dal passato, è opportuno che le parti procedano ad un inquadramento
del personale sportivo nel rispetto delle mansioni effettivamente svolte, riconducibili alla
classificazione del personale declinata in declaratorie e relative esemplificazioni ed articolata nei
seguenti livelli classificatori, compresi i quadri.
Quadri
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio
1985, n. 190 e all’art. 2095, c.c., i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che, in qualità
di direttore tecnico ovvero direttore sportivo agli effetti dell’art. 2, comma 2, lett. p) e q), D. lgs.
36/2021, svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite dagli organi di
presidenza ovvero di dirigenza dell’ente presso cui prestano servizio, di rilevante importanza per lo
sviluppo e l’attuazione degli obiettivi delle imprese nell’ambito di strategie e programmi aziendali
definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi abbiano poteri
di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento
di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa.
Primo livello
Allenatori e responsabili tecnici di comprovata esperienza
La qualifica individua allenatori e responsabili tecnici delle varie discipline sportive che svolgono
compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica superiore a quelle previste per le figure di
cui al successivo livello 2º operando anche con te am che partecipano a competizioni nazionali e
internazionali. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di
promozione delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca tecnico-scientifica.
56 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
A questo livello appartengono, inoltre, i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche
con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione
organizzativa con carattere di iniziativa e di aut onomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad
essi delegate:
- responsabile di: servizio/ufficio tecnico, amministrativo, commerciale;
- responsabile di: marketing, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo;
- superintendente;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Secondo livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto, che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria
attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Rientrano altresì, in tale livello:
Atleta di interesse nazionale
La qualifica individua atleti che abbiano ottenuto risultati rilevanti in competizioni sportive a carattere
nazionale ed internazionale nonché quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni , in vista o in
considerazione della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali
Allenatore capo
La qualifica individua allenatori in grado di coordinare altri tecnici ed allenare qualsiasi atleta o
squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad
allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale, secondo le
abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA
o EPS.
Tecnico, esperto in preparazione fisica
La qualifica individua tecnici (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica nelle varie
discipline sportive (con più di 10 anni di abilitazione)con competenze specifiche avanzate nell'analisi
del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico -tattico, legate alla
57 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata
le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo.
Rientrano, inoltre, in tale livello, i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente
autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria
attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica:
- green keeper;
- capo officina;
- coordinatore area o settore;
- contabile con mansioni di concetto;
- segretario di direzione con mansioni di concetto con conoscenza di lingue estere;
- operatori sanitari: infermieri, fisioterapisti, dietista, ecc.;
- massiofisiokinesiterapista con provata esperienza;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali
che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza nel campo delle discipline
sportive, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito
delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico -pratica comunque
conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o
comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS.
Rientrano, inoltre, in tale livello:
Allenatore/istruttore1
La qualifica individua allenatori/istruttori che possono operare e progettare autonomamente attività,
con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che no. Con gli agonisti operano normalmente a livello
medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale. Lavorano in
condizioni di complessità medio-basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di
società sportive di maggiori dimensioni. Possono anche essere previsti compiti non complessi di
supervisione e coordinazione di tecnici apprendisti.
1 L'allenatore e l'istruttore, di prima assunzione nell'azienda, permangono per un periodo di 18 mesi al 4º livello.
58 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Preparatore atletico esperto in preparazione fisica
La qualifica individua tecnici (istruttori, allenatori, maestri) esperti in preparazione fisica (con meno
di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione
e negli aspetti di supporto all'allenamento tec nico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti
per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari
e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo.
Atleta che ha conseguito risultati di interesse nazionale
La qualifica individua atleti che abbiano conseguito risultati in competizioni nazionali, esperti nella
loro disciplina con competenze specifiche e avanzate.
Appartengono, altresì, a tale livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente
tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati
provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori
che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e tecnico -pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni
riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS:
- operatori sanitari
- massaggiatori sportivi, massofisiokinesiterapista, Antidoping Sample Collection Personnel;
- operatori gestionali ausiliari dello sport (ad esempio Athletes/Users Personnel support, ecc.);
- capo scuderia;
- coordinatore di hostess e steward di impianto sportivo;
- addetto ai media durante le manifestazioni sportive;
- operaio specializzato provetto, quale ad esempio l'addetto a rifacimento di campi sportivi;
- contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di
adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e
applicando procedure operative complesse, relative a sistema contabile e/o amministrativo, adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti
compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni
contabili ed effettuare consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi
operativi;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
59 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Quarto livello
Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi, diversi da quelli di mero
supporto amministrativo- gestionale, non iscritti ad albi professionali, anche di vendita e relative
operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ad attività che richiedono specifiche
conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
Atleta base2
La qualifica individua l’atleta che non abbia conseguito risultati di interesse nazionale, nonché
maturato una specifica competenza ed esperienza nella disciplina sportiva di riferimento.
Aiuto allenatore/istruttore con titolo abilitante
La qualifica individua l’aiuto allenatore/istruttore che svolgono un'attività di assistenza e supporto
tecnico ad altro allenatore/istruttore più esperto e con maggiore esperienza teoria e pratica. Tali tecnici
non sono autonomi e operano nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di
assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un allenatore/istruttore di qualifica superiore.
Organizzano e conducono le sedute di allenamento degli sportivi utilizzando metodi, strumenti ed
attrezzature sotto la guida di tecnici esperti. Conducono, sempre sotto una supervisione, la valutazione
dell'allenamento.
Appartengono, altresì, a tale livello, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e
relative operazioni complementari, nonché i lavoratori specializzati e adibiti ad attività che richiedono
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
- customer care con provata esperienza;
- addetto alla preparazione materiali sportivi con provata esperienza (ski man, armiere, ecc.);
- magazziniere;
- artiere di elevata professionalità;
- bagnino, se abilitato;
- addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
2 L’atleta, di prima assunzione, permane per un periodo di 18 mesi al 5° livello.
60 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
- hostess di impianti sportivi;
- steward di impianti sportivi;
- contabile d'ordine;
- addetto al punto ristoro;
- promoter;
- cassiere;
- addetti al totalizzatore;
- estetista;
- conducente di automezzi e motobarche;
- addetto al rifacimento e alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
- operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per
- schemi o disegni equivalenti esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio,
manutenzione e riparazione di macchine, impianti, caldaie ed attrezzature;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Quinto livello
Aiuto allenatore/istruttore Tirocinante
La qualifica individua l’aiuto allenatore/istruttore che svolgono un'attività di assistenza e supporto
tecnico ad altro allenatore/istruttore più esperto e con maggiore esperienza teoria e pratica in percorso
formativo per l’acquisizione di un titolo abilitativo. Tali tecnici non sono autonomi e operano nella
conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la
supervisione di un allenatore/istruttore di qualifica superiore.
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite:
- addetto al customer care;
- addetto alla preparazione materiali sportivi (ski man, armiere, ecc.);
- artiere;
- addetto al desk;
- caddie master;
- addetto alla manutenzione dei giardini e/o dei campi sportivi;
- addetto ai galleggianti;
- addetto alla manutenzione delle piscine;
61 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
- receptionist;
- addetto al controllo e alla verifica delle merci;
- addetto al centralino telefonico;
- conducente di autovetture;
- addetto agli ingressi ed alle uscite;
- addetto alle tribune ed in genere all’impianto sportivo;
- assistente agli spettatori;
- operaio qualificato;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta
elencazione.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici
conoscenze pratiche:
- assistente di sala;
- addetto alle caldaie;
- guardarobiere;
- assistente e/o addetto di spogliatoio;
- caddie;
- addetto ai campi;
- addetto al carico ed allo scarico;
- addetto ai servizi per bagnanti;
- portiere;
- usciere;
- conducente di motobarca;
- conducente di motofurgone;
- fattorino;
- custode anche di magazzino;
- operaio comune;
- addetto alle pulizie con uso e conduzione di mezzi meccanici semoventi;
- addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
62 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I – Quadro
Art. 56 – Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione
di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta
per il periodo di sei mesi.
Art. 57 – Polizza assicurativa
Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e
l'assistenza legale in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da
colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi,
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 58 – Orario
Ai quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del presente CCNL
Art. 59 – Trasferimenti
Il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per
iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero 70 giorni per coloro che abbiano familiari
a carico.
In tale ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di
9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza dal canone effettivo di locazione per un alloggio dello
stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 60 – Indennità di funzione
Dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente
corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a euro 60,00 lordi per 13 mensilità,
assorbibili da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi
63 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul
presente contratto.
Art. 61 – Cassa assistenza sanitaria "Qu.a.S."
A favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di
assistenza sanitaria "Qu.A.S.", integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il contributo a favore della
Cassa è fissato nella misura deliberata dalla Cassa stessa e posto a carico di parte datoriale.
L’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi obbligatori è tenuta ad erogare al lavoratore
un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 40,00 lordi, da
corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, ai sensi del presente CCNL.
La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le
parti che hanno stipulato il presente contratto.
Capo II – Assunzione
Art. 62 – Assunzione
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della
domanda e dell'offerta di lavoro.
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997, l'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi
in copia al lavoratore, contenente le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione
che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo
di pagamento;
64 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di
fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini del preavviso in caso di recesso.
Art. 62-bis – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del professionismo
Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è ammesso per un periodo non eccedente i 2
anni e non può essere rinnovato, fatta eccezione per gli operatori complementari dello sport per i quali
è ammesso un solo rinnovo. Qualora venga superato tale limite, il contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato dalla data di decorrenza del secondo rinnovo.
In ogni caso, il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti
informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge, attualmente previste dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché' del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Capo III – Periodo di prova
Art. 63 – Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- quadri e 1º livello: 6 mesi;
- 2º e 3º livello: 95 giorni;
- 4º e 5º livello: 70 giorni;
- 6º livello: 26 giorni.
Ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562,
il periodo indicato per quadri e 1º livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni
indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
65 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Durante il periodo di prova, la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il
rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con
diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione
del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
66 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Titolo II – Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I – Orario di lavoro
Art. 64 – Orario normale settimanale
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni
lavorativi.
Si considerano divisori fissi convenzionali:
- 26 per la determinazione della paga giornaliera;
- 173 per la determinazione della paga oraria.
Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per orario di lavoro
si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio
delle sue attività e funzioni.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non
sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi
sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro
giornaliero.
Art. 65 – Riposo giornaliero
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003, ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore. Il riposo giornaliero
deve essere fruito in modo consecutivo fatte salv e le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al
secondo livello di contrattazione.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente, il riposo giornaliero di 11 ore
consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
- cambio del turno/fascia;
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza degli impianti e/o delle persone;
- allestimenti in fase di avvio di nuove attività, manifestazioni, allestimenti e riallestimenti
straordinari;
67 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
- aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11
ore, per massimo 8 notti nell'arco del mese.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono
che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione
degli stessi.
Art. 66 – Durata massima dell'orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in
ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a
un periodo non superiore a 6 mesi, in applicazione di quanto previsto dal 3º e 4º comma dell’art. 4
menzionato.
In conformità alla delega di cui all'art 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 tale periodo è
elevato a 12 mesi nelle seguenti ipotesi:
- esigenze relative all'organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività connesse;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti;
- punte di più intense attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato.
Art. 67 – Orario plurisettimanale
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per
far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi
di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari
periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai
lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità
di ore di riduzione.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la
data di avvio del programma annuale di flessibilità.
68 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario
plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito e verrà liquidato con la
retribuzione del mese di competenza con il trattamento previsto per la collocazione oraria in cui si è
svolto il maggior orario.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità;
le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di
almeno 15 giorni.
Art. 68 – Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il
superamento dei limiti di cui al precedente art. 67, con le seguenti modalità:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore
settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte
ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 81 pari a 20 minuti per ciascuna settimana di
superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati
nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore
con riposi compensativi.
Art. 69 – Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B
Nell'ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese
per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 67 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per
un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:
1) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore
settimanali per un massimo di 24 settimane;
69 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
2) superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore
settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1 verrà riconosciuto un
incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 81, pari a 20 minuti per ciascuna
settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2 verrà riconosciuto un
incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 81, pari a 50 minuti per ciascuna
settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso
dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato
dal lavoratore con riposi compensativi.
Art. 70 – Procedure
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario
plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana e
che verrà liquidato con la retribuzione del mese di competenza con il trattamento previsto per la
collocazione oraria in cui si è svolto il maggior orario.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 68 e 69, le ore di
maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione
prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall'art. 82.
Al fine di consentire la definizione delle intese di cui al 1º comma degli artt. 68 e 69 le aziende con
contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A.,
e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale
competente per territorio.
70 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati
il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere
tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 68 e 69 per anno si intende il periodo di 12
mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 71 – Banca delle ore
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi
compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 68 e 69, che sono a disposizione del singolo
lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei
riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed
escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e
dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana
la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30
dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate
nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore
depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza
fa fede la data della richiesta.
Art. 72 – Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio,
l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
71 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa il lavoro
cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al
lavorante - in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le
norme contenute nell'ultimo comma del successivo art. 97.
Art. 73 – Fissazione dell'orario
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro
fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
L'orario di lavoro risulterà da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il
personale interessato.
Art. 74 – Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto
di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè direttori tecnici o
amministrativi, i capi ufficio ed i cap i reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al
lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati,
presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo
per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art.116, con
esclusione della lettera b), per le ore prestate di domenica;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, e la maggiorazione del 30% da calcolare
sulla quota della normale retribuzione di cui all'art. 116, con esclusione della lettera b), per le ore di
lavoro straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, e la maggiorazione del 50% da calcolare
sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 116, con esclusione della lettera b), per le
ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione,
costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non
72 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli
addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
Art. 75 – Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia
addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custodi anche di magazzino;
2) guardiani diurni o notturni;
3) portieri;
4) personale addetto alla estinzione degli incendi;
5) uscieri e inservienti;
6) personale addetto al carico e allo scarico;
7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;
8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali
abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque
continuità di lavoro.
Art. 76 – Lavoratori minori di 18 anni di età
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore
settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni, le otto giornaliere e le quaranta
settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Capo II – Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 77 – Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle
quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
73 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Ai sensi della delega di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 66/2003, comma 2, lett. d), le parti concordano che ai
lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una
indennità in cifra fissa pari al 10% (dieci per cento) della quota oraria della paga base e della
contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali
trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di
fatto di cui all'art. 117.
Art. 78 – Festività
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate: Festività nazionali:
1. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
2. 1º maggio - Festa dei Lavoratori;
3. 2 giugno - Festa della Repubblica.
4. Festività infrasettimanali:
5. il 1º giorno dell'anno;
6. l'Epifania;
7. il giorno di lunedì dopo Pasqua;
8. 15 agosto - festa dall'Assunzione;
9. 1º novembre - Ognissanti;
10. 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11. 25 dicembre - Natale;
12. 26 dicembre - S. Stefano;
13. la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al 1º comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà
operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei
giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di
continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di
retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal
74 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque
derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla
retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della
retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
Per la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art.
1, 2º comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54 (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 79 – Retribuzione prestazioni festive
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 78,
dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste
dagli artt. 83 e 122 del presente contratto.
Art. 80 – Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370,
dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale
retribuzione di cui all'art. 116, con esclusione della lettera b), fermo restando il diritto del lavoratore
di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
Art. 81 – Permessi retribuiti
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal
combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno
fruiti dai lavoratori. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante
rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività
produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino
a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione
permessi, per complessive 40 ore annuali.
75 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di
fatto, di cui all'art.123 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca
successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio
prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro,
retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
Capo III – Lavoro straordinario e notturno
Art. 82 – Norme generali lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato
dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni
d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 66/2003,
il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è, inoltre, ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico -produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario
possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle Rappresentanze sindacali
aziendali;
d) punte di più intensa attività;
e) esigenze tecniche connesse all'assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da
chi ne fa le veci.
76 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le
parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 83 – Maggiorazione lavoro straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro
straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 64
del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art.
117, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui
all'art. 116, con esclusione della lettera b):
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 84, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi
verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, e con la
maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 116, con esclusione
della lettera b).
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore
23:00 alle 6:00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite
con la quota della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, e con la maggiorazione del 50% sulla quota
oraria della normale retribuzione di cui all'art. 116, con esclusione della lettera b).
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 84 – Lavoro ordinario notturno
Le ore di lavoro ordinario prestate di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 23:00 alle
ore 6:00 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria di retribuzione di fatto di cui all'art. 117,
maggiorata del 10%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti
aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui
all'art. 117.
77 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo IV – FERIE
Art. 85 – Ferie
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei
giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario
di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti
del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale di legge e
le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso e, pertanto, il periodo di ferie sarà
prolungato di tanti giorni quante sono le giornate di riposo settimanale di legge e le festività nazionali
e infrasettimanali in esso comprese.
Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola
dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 117.
Art. 86 – Funzioni pubbliche elettive
Per la materia in questione si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, così
come modificata dalla legge 29 gennaio 1992, n. 69.
Art. 87 – Determinazione del periodo di ferie
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in
facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie in rapporto alla specifica attività svolta dal
mese di maggio al mese dell’ottobre.
In deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi
dell'anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno
antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1º o il
16esimo giorno del mese.
78 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia
regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio,
salvo modifiche di legge intervenute in materia.
Art. 88 – Normativa retribuzione delle ferie
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui
all'art. 117.
Art. 89 – Normativa per cessazione di rapporto
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie
al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
Art. 90 – Richiamo lavoratore in ferie
Per ragioni di servizio di particolare gravità, il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del
termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca
successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare
eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 91 – Irrinunciabilità
Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente
si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Capo V – Congedi, diritto allo studio, aspettativa
Art. 92 – Congedo matrimoniale
Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo
straordinario della durata di giorni quindici di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il
congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
79 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Il lavoratore è tenuto ad esibire al datore di lavoro alla fine del congedo, regolare documentazione
della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto
in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
Art. 93 – Diritto allo studio
Si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 300 del 20 maggio 1970, art.10.
Art. 94 – Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre
strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative
è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre
anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non
retribuita per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente qualora
il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non
frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato
corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.
Capo VI – Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile
Art. 95 – Chiamata alle armi
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre
1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il
periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
80 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Si applicano, altresì, la legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 7 (Riconoscimento dell'obiezione di
coscienza - Servizio civile sostitutivo) e la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo).
Art. 96 – Richiamo alle armi
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla
conservazione del posto.
Capo VII – Missioni e trasferimento
Art. 97 – Missioni
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso, al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato
nell'interesse dell'azienda;
d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.
117; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al punto d) del 2º comma, nonché della diaria di cui al 3º comma del
presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese
di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella
di soggiorno.
81 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 98 – Disposizioni per i trasferimenti
A norma dell'art. 2103 cod. civ., il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il
ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi
dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Capo VIII – Malattie e infortuni
Art. 99 – Malattia
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di
rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta, dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio
sanitario nazionale.
Art. 100 – Normativa
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al
precedente art. 99, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore
di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza
stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 141 e 144 del presente
contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante
ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico
di controllo; in caso di mancata present azione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si
intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto da 133 del presente
contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento,
il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui
dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza
stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 141 e 144, del presente
contratto.
82 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 26, comma 1, D. lgs. 36/2021, ai sensi dell'art. 5 della legge 20
maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle
assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai
medici dei servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha, inoltre, la
facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
Art. 101 – Obblighi del lavoratore
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche
inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è, altresì, tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore
di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari
diversi da quelli indicati al 2º comma del presente articolo, questi ultimi saranno
adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le
prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo salvi i
casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda
da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2º comma del presente
articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11 novembre
1983, n. 638, 15º comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli
artt. 141 e 144, del presente contratto.
Art. 102 – Periodo di comporto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro
potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto all’art. 131 e salvo quanto
83 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
disposto dal successivo art. 103 del presente contratto. Il datore di lavoro comunicherà con un
preavviso di 30 giorni la data di scadenza del periodo di comporto mediante lettera raccomandata AR
o PEC.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di
licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative
alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili
nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 103 – Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di
malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal
ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio
1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con contributi dovuti
all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di
lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) il 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);
2) il 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4º al 20º;
3) il 100% (cento per cento) per i giorni dal 21º in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 121, Parte terza.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia, il lavoratore è
tenuto - ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante,
l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di
ricaduta o continuazione della malattia.
84 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una
dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel
periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi
motivo l'indennità di cui alla lett. a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS
in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta
dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 104 e 105,
né agli apprendisti.
Art. 104 – Infortunio
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme
legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio
datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore
di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la
prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dal ritardo stesso.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di
cui agli artt. 102 e 108.
Art. 105 – Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, per la giornata
in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro
al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul
lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente
le seguenti misure:
1) il 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
85 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
2) il 90% (novanta per cento) per i giorni dal 5º al 20º;
3) il 100% (cento per cento) per i giorni dal 21º in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota della retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate
rispettivamente nell'80 e nel 90%.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo
l'indennità prevista dalla legge.
Art. 106 – Quota giornaliera per malattia e infortunio
Durante i periodi di malattia ed infortunio, la quota giornaliera della retribuzione di fatto di
cui all'art. 117, stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dall'INAIL.
Art. 107 – Festività
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio,
il lavoratore ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e
dell'INAIL da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente
il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
Art. 108 – Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro, la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 102 e 104, del presente contratto, sarà
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non
superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno
presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180º giorno di assenza per
malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.
86 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto
la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del
precedente art. 102; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di
prosecuzione del rapporto.
Art. 109 – Conservazione del posto di lavoro per malattia grave e invalidante
I lavoratori affetti da malattie gravi ed invalidanti quali malattie oncologiche, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, emodialisi e ricoveri ospedalieri per trapianti, qualora giustificate da idonea
certificazione medica trasmessa all’azienda, avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro per
18 mesi complessivi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico
dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese,
hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa
della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di
quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino
a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in
ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai
sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente
del posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa decide
in via definitiva il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari
indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n.
86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia
tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 110 – Rinvio alle leggi
Per quanto previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge
e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
87 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 111 – Gravidanza e puerperio
Le parti, in considerazione dell'evoluzione normativa in corso rinviano alla disciplina di legge sulle
materie di cui al presente titolo.
Capo IX – Sospensione del lavoro
Art. 112 – Sospensione
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà
del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all'art.117, per tutto il periodo della
sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici
straordinari e altri casi di forza maggiore.
Capo X – Passaggi di qualifica
Art. 113 – Mansioni del lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo
stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo
stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché
rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell’obbligo formativo,
il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove
mansioni.
Il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione
per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione
lavorativa.
88 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, 4º comma del Codice civile o avanti alle Commissioni di
certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria
legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla
conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento
delle condizioni di vita.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la
medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo
non superiore a tre mesi.
Art. 114 – Mansioni promiscue
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga
abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere
accessorio o complementare.
In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l’inquadramento al
livello superiore.
Art. 115 – Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello;
qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo
tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno "ad personam" avente lo
stesso titolo e caratteristiche originarie.
Capo XI – Trattamento economico
Art. 116 – Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione nazionale conglobata (paga base + contingenza);
b) superminimo non assorbibile per i dipendenti assunti ante 22/12/2015;
89 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
c) altri elementi derivanti dalla contr attazione collettiva.
Norma transitoria
Il superminimo assorbibile, per i dipendenti assunti ante 22/12/2015, è derivante dalla suddivisione
dell’importo della 14^ mensilità nelle 13 attualmente previste, ed è erogato mensilmente in forma
decrescente fino al 31/10/2029;
Nota a verbale
Il trattamento economico e normativo pe r i periodi indicati in tabella è i l risultato di un’opera d i
ar
monizzazione di alcuni istituti previsti nella precedente contrattazione.
Tale armonizzazione ha assorbito e assorbirà nel tempo, al l’interno del la retribuzione base, al cuni
istituti contrattuali previsti nel precedente CCNL, che pertanto non saranno più applicati, senza alcun
pregiudizio per i diritti economici e normativi pre esistenti.
Art. 117 – Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 116, nonché da tutti
gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese,
dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero
esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Art. 118 – Retribuzione mensile
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in
mi
sura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo
settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di
miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate
del
mese di calendario.
Art. 119 – Quota giornaliera
90 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti casi, dividendo
l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, con l'adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo, hanno
inteso stabilire l'equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate
lavorative.
Art.120 – Quota oraria
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per
i seguenti divisori convenzionali:
a) 173, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 195, per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali.
Art. 121 – Retribuzione nazionale conglobata
Ai sei livelli previsti dalla classificazione del personale di cui al Titolo I e II, Parte terza, del presente
contratto corrisponde una paga base nazionale nelle misure indicate nelle sottostanti tabelle.
Gli importi della retribuzione nazionale conglobata, di cui alla lettera a) dell'art. 116, valida dal
01/01/2024, sono determinati nelle tabelle B e C che costituiscono parte integrante del presente
accordo.
Art. 122 – Assorbimenti
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende non possono essere
assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle
attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi
stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella,
solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali aziendali oppure espressamente
stabilito all'atto della concessione.
91 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di
lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Art. 123 – Indennità di cassa e maneggio denaro
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale
normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa
responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di rimborsare all'azienda le eventuali differenze,
compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della
paga base nazionale di cui all'art. 121, del presente contratto.
Art. 124 – Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposit o prospetto paga nel quale dovrà
essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisca, l'importo della retribuzione, la
misura e l'import o dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a
formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Capo XII - Mensilità supplementari (13ª)
Art. 125 – n 13ª mensilità
Il 5 dicembre di ogni ann o i datori di lavoro dovran no corrispondere al personale dipendente un
importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatt o di cui all'art . 117 (esclusi gli assegni
familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta
data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi
interi di servizio prestato.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia
stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
92 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 111, la
lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente
all'aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 117.
Capo XIII – Risoluzione del rapporto di lavoro - Recesso
Art. 126 – Recesso ex art. 2118 cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2118 del Codice civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro
a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 130.
Art. 127 – Recesso ex art. 2119 cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro,
prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il
contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione
dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1º comma del presente articolo le seguenti
infrazioni commesse anche al di fuori del luogo e dell'orario di lavoro:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti
nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare, dolosa scritturazione o timbratura di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
- diverbio litigioso oppure espressioni verbali offensive nei confronti degli utenti;
- diffusione, promozione e vendita alla clientela di sostanze dopanti o comunque vietate dalla legge;
- comportamenti ed asserzioni lesive del buon nome dell'azienda.
93 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità
di cui al successivo art. 132.
Art. 128 – Normativa
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 26, comma 1, D. lgs. 36/2021, nelle aziende comprese nella sfera
di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato
per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 129, del presente contratto) o per "giustificato motivo con
preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per "giustificato motivo con preavviso" il lavoratore può chiedere, entro 8
giorni dalla comunicazione del licenziamento, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore
di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al 2º e 3º comma del
presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli
che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Capo XIV – Preavviso
Art. 129 – Preavviso
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- Quadri e 1º livello: 60 giorni di calendario;
- 2º e 3º livello: 30 giorni di calendario;
- 4º e 5º livello: 20 giorni di calendario;
94 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
- 6º livello: 15 giorni di calendario;
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- Quadri e 1º livello: 90 giorni di calendario;
- 2º e 3º livello: 45 giorni di calendario;
- 4º e 5º livello: 30 giorni di calendario;
- 6º livello: 20 giorni di calendario;
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- Quadri e 1º livello: 120 giorni di calendario;
- 2º e 3º livello: 60 giorni di calendario;
- 4º e 5º livello: 45 giorni di calendario;
- 6º livello: 20 giorni di calendario.
Art. 130 – Indennità sostitutiva del preavviso
Ai sensi del 2º comma dell'art. 2118 del Codice civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore
sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 117,
corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª mensilità.
Capo XV – Trattamento di fine rapporto
Art. 131 – Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'art. 2120 Codice civile, come modificato dalla legge 29
maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili;
- compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all'art. 132;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 85;
95 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno
carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del 3º comma, art. 2120 codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297,
in caso di sospensione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 codice
civile, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale,
in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere
computato, nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto,
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
del rapporto di lavoro.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la
relativa concessione sono fissate nell'allegato che fa parte integrante del presente contratto.
Art. 132 – Cessione o trasformazione dell'azienda
Ai sensi dell'art. 2112 Cod. civ. e successive modifiche ed integrazioni, in caso di trasferimento
d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di
licenziamento.
Art. 133 – Fallimento dell'azienda
In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento
di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito
privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 134 – Decesso del dipendente
96 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso
saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
A
rt. 135 – Corresponsione del trattamento di fine rapporto
I
l trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione del servizio, dedotto
quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del
tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 60 giorni dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto, dalla scadenza di cui
al precedente comma, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per
crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Capo XVI – Dimissioni
A
rt. 136 – Dimissioni
I
n caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui
all'art. 133.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro
mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti
dall'art. 131, del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle
competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 132.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso
cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare
il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore
l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
97 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo XVII – Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 137 – Obbligo del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare
modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla
prosperità dell'impresa.
Art. 138 – Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per
ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 73, del presente
contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni
di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavor o a sua volta non potrà trattenere il propri o personale oltre l’orario normale, salvo
nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al
servizio. In tal caso, è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con
altrettante ore di lavor o normale nella misura massima di un'ora al gior no senza diritto a d alcuna
maggiorazione.
Art. 139 – Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e
fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono
essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali
accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate, sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della
retribuzione di fatto di cui all'art. 117, quante sono le giornate di assenza, fatta salva
l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 142.
98 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 140 – Rispetto orario di lavoro
I
lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata
una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al
ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art.
Ar
t. 141 – Comunicazione mutamento di domicilio
È d
overe del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria
dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha, altresì, l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda
per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le
leg
gi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione
nel
l'interno dell'azienda.
Ar
t. 142 – Provvedimenti disciplinari
La
inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che
saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le
accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 120, Parte
terza;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il
provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificare, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
99 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio
che durante i congedi.
Il
provvedimento della sospensione dalla retribuzione si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono
la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
- assuma comportamenti verso la clientela non conformi a quanto disposto all'art. 137
Sa
lva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si
applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per
iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 137, Parte terza, 1º e 2º comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori
dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la
sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'
importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Ar
t. 143 – Codice disciplinare
Ai
sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli
articoli di cui al presente Titolo XXII nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in
materia di sanzioni disciplinari devono essere a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti.
100 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300 o di quelle previste dal Titolo II, Parte prima, del presente contratto.
Art. 144 – Normativa provvedimenti disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con
lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per
presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel
merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva
comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Capo XVIII – Responsabilità civili e penali
Art. 145 – Assistenza legale
Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di
regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite
deleghe nei rapporti con terzi, è riconosciuta l'assistenza legale e la copertura di eventuali spese
connesse, in caso di procedimenti civili o penali, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e
relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Art. 146 – Normativa sui procedimenti penali
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore
di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e da ogni altro emolumento e compenso
fino a giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà
provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e da
ogni altro emolumento o compenso.
Salvo l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà
sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non
101 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore. Nella ipotesi di sentenza definitiva di
assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell'azienda, al lavoratore che non sia
riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in
tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in
servizio.
Capo XIX – Divise e attrezzi
Art. 147 – Divise e attrezzi
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, la spesa relativa è a
carico del datore di lavoro.
È, parimenti, a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti
ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione del
lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in
dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore
d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Art. 148 – Fondo di previdenza complementare Fon.Te.
Le parti, stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale
costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di
seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta
come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi.
L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare
tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i
lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di du rata superiore a tre mesi, cui si applichi il
CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi.
102 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro
I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le
misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle
parti stipulanti il presente accordo:
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il
computo del t.f.r. a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il
computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro;
- 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal
momento dell'iscrizione al Fondo;
- una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a €
15,50, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore.
P
er i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l’integrale destinazione
del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di
contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te.
A
rt. 149 – Decorrenza e durata
I
l presente CCNL, previa ratifica degli organismi delle Parti, entra in vigore dall’1/1/2024 e scadrà il
31/12/2026, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.
Ove non sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno
tre mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno
in anno.
103 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
TABELLE
Tabelle
104
Tabella A
CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Tabelle
105
Tabella B
CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Tabelle
106
Tabella C
CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Il riferimento economico di cui alle colonne "Superminimo non assorbibile" (ex 14 ^) è calcolato sulla retribuzione alla firma.
Pertanto
il "Superminimo non assorbibile" dovrà essere adeguato in funzione degli elementi retributivi erogati in via continuativa,
in
riferimento al singolo lavoratore.
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INDICE
108 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLO
SPORT ................................................................................................................................................ 3
PREMESSA GENERALE .................................................................................................................. 5
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO .................................................... 9
SEZIONE I – SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI .................................................................. 14
Titolo I – Diritti di informazione e consultazione ......................................................................... 14
Art. 1 – Relazioni sindacali a livello nazionale – Diritti di informazione ............................. 14
Art. 2 – Osservatorio nazionale ............................................................................................. 14
Art. 3 – Ente bilaterale .......................................................................................................... 15
Art. 4 – Parità di genere ........................................................................................................ 16
Art. 5 – Composizione delle controversie – Procedure ......................................................... 17
Art. 6 – Relazioni sindacali a livello aziendale – Premessa .................................................. 18
Art. 7 – Relazioni sindacali a livello aziendale - Materie di contrattazione aziendale .......... 19
Art. 8 – Diritti sindacali ......................................................................................................... 20
Art. 9 – Assemblea ................................................................................................................ 20
Art. 10 – Trattenuta contributi sindacali ............................................................................... 21
Art. 11 – Delegato aziendale ................................................................................................. 21
Art. 12 – Tutela dell'integrità fisica dei lavoratori - Condizioni ambientali ......................... 21
Art. 13 – Fondo EST ............................................................................................................. 22
SEZIONE II – MERCATO DEL LAVORO ..................................................................................... 24
Premessa ........................................................................................................................................ 24
Art. 14 – Contratti a tempo determinato................................................................................ 25
Art. 14-bis – Causali e durata dei rapporti di lavoro a termine ............................................. 25
Art. 15 – Limiti quantitativi .................................................................................................. 26
Art. 16 – Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'’anno ............... 26
Art. 17 – Nuove attività ......................................................................................................... 27
Art. 18 – Stagionalità – Definizione attività stagionale ........................................................ 27
A
rt. 19 – Diritto di precedenza .............................................................................................. 28
Art. 20 – Disciplina della successione dei contratti .............................................................. 29
20.1 – Informazioni ........................................................................................................... 30
Art. 21 – Regolamentazione normativa ed economica per le qualifiche di Hostess e Steward
di impianto sportivo e relativi coordinatori ........................................................................... 30
Art. 22 – Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro ......................................... 32
Art. 22-bis – Normativa applicabile ai contratti ed ai rapporti di lavoro somministrato ...... 32
109 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Art. 22-ter – Formazione continua – For.Te. ........................................................................ 33
Art. 23 – Collaborazione continuata e continuativa .............................................................. 33
23.1 – Forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa........................... 33
23.2 – Autonomia del Collaboratore ................................................................................. 34
23.3 – Modalità di esecuzione della collaborazione - coordinamento della prestazione .. 34
23.4 – Gravidanza, malattia e infortunio ........................................................................... 35
23.5 – Assicurazione obbligatoria ..................................................................................... 35
23.6 – Obblighi di sicurezza e formazione ........................................................................ 35
23.7 – Doveri del Collaboratore, obbligo di riservatezza e impegni contrattuali .............. 36
23.8 – Compenso e criteri di determinazione .................................................................... 36
23.9 – Recesso e cessazione del contratto ......................................................................... 37
23.10 – Clausola di salvaguardia ....................................................................................... 38
23.11 – Formazione ........................................................................................................... 38
23.12 – Delega per contributi sindacali ............................................................................. 38
23.13 – Diritti sindacali ..................................................................................................... 39
Capo I (A) – Apprendistato (disciplina generale) ..................................................................... 39
Art. 24 – Proporzione numerica ............................................................................................ 39
Art. 25 – Limiti di età ............................................................................................................ 39
Art. 26 – Disciplina generale ................................................................................................. 40
Art. 27 – Procedure di applicabilità....................................................................................... 40
Art. 28 – Periodo di prova ..................................................................................................... 40
Art. 29 – Trattamento normativo ........................................................................................... 41
Art. 30 – Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico ......................... 41
Art. 31 – Malattia .................................................................................................................. 42
Art. 32 – Referente per l'apprendistato .................................................................................. 42
Art. 33 – Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato ............................................. 42
Art. 34 – Obblighi del datore di lavoro ................................................................................. 43
A
rt. 35 – Doveri dell'apprendista .......................................................................................... 43
Capo I (B) – Apprendistato professionalizzante ....................................................................... 44
Art. 36 – Percentuale di conferma ......................................................................................... 44
Art. 37 – Durata dell'apprendistato ....................................................................................... 44
Art. 38 – Attività formativa: durata e contenuti .................................................................... 44
Art. 39 – Modalità di erogazione della formazione ............................................................... 45
Art. 40 – Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
............................................................................................................................................... 45
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Capo I (C) – Altre tipologie di apprendistato ............................................................................ 46
Art. 41 – Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ........................... 46
Art. 42 – Apprendistato di alta formazione e ricerca ............................................................ 46
Capo I (D) – Formazione dei giovani atleti ............................................................................... 46
Art. 42-bis – Apprendistato per giovani atleti ....................................................................... 46
Art. 42-ter – Trattamento normativo ed economico .............................................................. 48
Capo I (E) – Disposizioni finali ................................................................................................ 48
Art. 43 – Invio alla legge ....................................................................................................... 48
Capo II – Part-time .................................................................................................................... 48
Art. 44 – Premessa ................................................................................................................ 48
Art. 45 – Rapporto a tempo parziale ..................................................................................... 49
Art. 46 – Lavoro supplementare ............................................................................................ 49
Art. 47 – Clausole flessibili ................................................................................................... 50
Art. 48 – Disciplina del rapporto a tempo parziale ............................................................... 51
Art. 49 – Riproporzionamento .............................................................................................. 51
Art. 50 – Quota oraria della retribuzione .............................................................................. 52
Art. 51 – Ferie ....................................................................................................................... 52
Art. 52 – Mensilità supplementare ........................................................................................ 52
Art. 53 – Preavviso ................................................................................................................ 52
Sezione III – Instaurazione del rapporto di lavoro ............................................................................ 54
Titolo I – Classificazione del personale ........................................................................................ 54
Art. 54 – Evoluzione della classificazione ............................................................................ 54
Art. 55 – Classificazione ....................................................................................................... 54
Capo I – Quadro ........................................................................................................................ 62
Art. 56 – Assegnazione della qualifica .................................................................................. 62
Art. 57 – Polizza assicurativa ................................................................................................ 62
Art. 58 – Orario ..................................................................................................................... 62
Art. 59 – Trasferimenti .......................................................................................................... 62
Art. 60 – Indennità di funzione ............................................................................................. 62
Art. 61 – Cassa assistenza sanitaria "S." ............................................................................... 63
Capo II – Assunzione ................................................................................................................ 63
Art. 62 – Assunzione ............................................................................................................. 63
Art. 62-bis – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del professionismo ............................... 64
Capo III – Periodo di prova ....................................................................................................... 64
111 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Art. 63 – Periodo di prova ..................................................................................................... 64
Titolo II – Svolgimento del rapporto di lavoro ............................................................................. 66
Capo I – Orario di lavoro .......................................................................................................... 66
Art. 64 – Orario normale settimanale .................................................................................... 66
Art. 65 – Riposo giornaliero .................................................................................................. 66
Art. 66 – Durata massima dell'orario di lavoro ..................................................................... 67
Art. 67 – Orario plurisettimanale .......................................................................................... 67
Art. 68 – Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A ......................................................... 68
Art. 69 – Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B ......................................................... 68
Art. 70 – Procedure ............................................................................................................... 69
Art. 71 – Banca delle ore ....................................................................................................... 70
Art. 72 – Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede ................................. 70
Art. 73 – Fissazione dell'orario ............................................................................................. 71
Art. 74 – Disposizioni speciali .............................................................................................. 71
Art. 75 – Lavoratori discontinui ............................................................................................ 72
Art. 76 – Lavoratori minori di 18 anni di età ........................................................................ 72
Capo II – Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti ..................................................... 72
Art. 77 – Riposo settimanale ................................................................................................. 72
Art. 78 – Festività .................................................................................................................. 73
Art. 79 – Retribuzione prestazioni festive ............................................................................. 74
Art. 80 – Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge ....................... 74
Art. 81 – Permessi retribuiti .................................................................................................. 74
Capo III – Lavoro straordinario e notturno ............................................................................... 75
Art. 82 – Norme generali lavoro straordinario ...................................................................... 75
Art. 83 – Maggiorazione lavoro straordinario ....................................................................... 76
Art. 84 – Lavoro ordinario notturno ...................................................................................... 76
Capo IV – FERIE ................................ ...................................................................................... 77
Art. 85 – Ferie ....................................................................................................................... 77
Art. 86 – Funzioni pubbliche elettive .................................................................................... 77
Art. 87 – Determinazione del periodo di ferie ....................................................................... 77
Art. 88 – Normativa retribuzione delle ferie ......................................................................... 78
Art. 89 – Normativa per cessazione di rapporto .................................................................... 78
Art. 90 – Richiamo lavoratore in ferie .................................................................................. 78
Art. 91 – Irrinunciabilità ........................................................................................................ 78
Capo V – Congedi, diritto allo studio, aspettativa .................................................................... 78
112 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Art. 92 – Congedo matrimoniale ........................................................................................... 78
Art. 93 – Diritto allo studio ................................................................................................... 79
Art. 94 – Aspettativa per tossicodipendenza ......................................................................... 79
Capo VI – Chiamata e richiamo alle armi, servizio civile ........................................................ 79
Art. 95 – Chiamata alle armi ................................................................................................. 79
Art. 96 – Richiamo alle armi ................................................................................................. 80
Capo VII – Missioni e trasferimento ......................................................................................... 80
Art. 97 – Missioni.................................................................................................................. 80
Art. 98 – Disposizioni per i trasferimenti .............................................................................. 81
Capo VIII – Malattie e infortuni ............................................................................................... 81
Art. 99 – Malattia .................................................................................................................. 81
Art. 100 – Normativa ............................................................................................................ 81
Art. 101 – Obblighi del lavoratore ........................................................................................ 82
Art. 102 – Periodo di comporto ............................................................................................. 82
Art. 103 – Trattamento economico di malattia ...................................................................... 83
Art. 104 – Infortunio ............................................................................................................. 84
Art. 105 – Trattamento economico di infortunio .................................................................. 84
Art. 106 – Quota giornaliera per malattia e infortunio .......................................................... 85
Art. 107 – Festività ................................................................................................................ 85
Art. 108 – Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio ........................................... 85
Art. 109 – Conservazione del posto di lavoro per malattia grave e invalidante .................... 86
Art. 110 – Rinvio alle leggi ................................................................................................... 86
Art. 111 – Gravidanza e puerperio ........................................................................................ 87
Capo IX – Sospensione del lavoro ............................................................................................ 87
Art. 112 – Sospensione.......................................................................................................... 87
Capo X – Passaggi di qualifica ................................................................................................. 87
Art. 113 – Mansioni del lavoratore ....................................................................................... 87
A
rt. 114 – Mansioni promiscue ............................................................................................. 88
Art. 115 – Passaggi di livello ................................................................................................ 88
Capo XI – Trattamento economico ........................................................................................... 88
Art. 116 – Normale retribuzione ........................................................................................... 88
Art. 117 – Retribuzione di fatto............................................................................................. 89
Art. 118 – Retribuzione mensile ........................................................................................... 89
Art. 119 – Quota giornaliera ................................................................................................. 89
Art.120 – Quota oraria .......................................................................................................... 90
113 CCNL PER I LAVORATORI DELLO SPORT
Art. 121 – Retribuzione nazionale conglobata ...................................................................... 90
Art. 122 – Assorbimenti ........................................................................................................ 90
Art. 123 – Indennità di cassa e maneggio denaro .................................................................. 91
Art. 124 – Prospetto paga ...................................................................................................... 91
Capo XII - Mensilità supplementari (13ª) ................................................................................. 91
Art. 125 – n 13ª mensilità ...................................................................................................... 91
Capo XIII – Risoluzione del rapporto di lavoro - Recesso ....................................................... 92
Art. 126 – Recesso ex art. 2118 cod. civ. .............................................................................. 92
Art. 127 – Recesso ex art. 2119 cod. civ. .............................................................................. 92
Art. 128 – Normativa ............................................................................................................ 93
Capo XIV – Preavviso............................................................................................................... 93
Art. 129 – Preavviso .............................................................................................................. 93
Art. 130 – Indennità sostitutiva del preavviso ....................................................................... 94
Capo XV – Trattamento di fine rapporto .................................................................................. 94
Art. 131 – Trattamento di fine rapporto ................................................................................ 94
Art. 132 – Cessione o trasformazione dell'azienda ............................................................... 95
Art. 133 – Fallimento dell'azienda ........................................................................................ 95
Art. 134 – Decesso del dipendente ........................................................................................ 95
Art. 135 – Corresponsione del trattamento di fine rapporto .................................................. 96
Capo XVI – Dimissioni ............................................................................................................. 96
Art. 136 – Dimissioni ............................................................................................................ 96
Capo XVII – Doveri del personale e norme disciplinari ........................................................... 97
Art. 137 – Obbligo del prestatore di lavoro ........................................................................... 97
Art. 138 – Divieti .................................................................................................................. 97
Art. 139 – Giustificazione delle assenze ............................................................................... 97
Art. 140 – Rispetto orario di lavoro ...................................................................................... 98
Art. 141 – Comunicazione mutamento di domicilio ............................................................. 98
A
rt. 142 – Provvedimenti disciplinari ................................................................................... 98
Art. 143 – Codice disciplinare ............................................................................................... 99
Art. 144 – Normativa provvedimenti disciplinari ............................................................... 100
Capo XVIII – Responsabilità civili e penali ........................................................................... 100
Art. 145 – Assistenza legale ................................................................................................ 100
Art. 146 – Normativa sui procedimenti penali .................................................................... 100
Capo XIX – Divise e attrezzi .................................................................................................. 101
Art. 147 – Divise e attrezzi .................................................................................................. 101
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Art. 148 – Fondo di previdenza complementare Fon.Te. .................................................... 101
Art. 149 – Decorrenza e durata ........................................................................................... 102
TABELLE ....................................................................................................................................... 103
Tabella A ..................................................................................................................................... 104
Tabella B ..................................................................................................................................... 105
Tabella C ..................................................................................................................................... 106
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