CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato e concedendo il beneficio della sospensione condizionale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al reato di cui agli artt. 110 e 318 cod. pen., per avere, in Palermo dall'aprile 2017 al 31 gennaio 2019, nella qualità di funzionario se Servizio III autorizzazioni e concessioni del Dipartimento dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dell'Assessorato della Regione Sicilia, concorso nella commissione di una corruzione per l'esercizio della funzione di [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale responsabile di quel Servizio, al quale erano stati promessi 500.000 euro e consegnati in contanti 100.000 euro da parte dei responsabili del gruppo di imprese Nicastri-Arata. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 318 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, nonostante non fosse stato dimostrato il concorso dell'imputato nelle condotte riferibili ai corruttori, titolari o soci del [OSCURATO:PERSONA]Arata (ovvero della [OSCURATO:SOCIETA]. o di altre società partecipate dalla Solcara s.r.I.), e al pubblico agente corrotto Tinnirello: in particolare le emergenze processuali avevano comprovato che il Causarano non aveva avuto alcun potere decisionale o di firma, essendo stato solamente un "collaboratore" del Tinnirello ed essendosi egli occupato della istruzione delle pratiche del citato servizio regionale, senza partecipare direttamente alla definizione dell'accordo corruttivo che prevedeva la destinazione di somme di denaro esclusivamente in favore del Tinnirello; dazione rispetto alla quale l'odierno ricorrente, che non aveva personalmente percepito alcuna utilità o altro vantaggio, aveva svolto un mero compito esecutivo 'di tramite', limitandosi a svolgere i compiti amministrativi affidatigli per la definizione delle pratiche alle quali erano interessati i responsabili del gruppo Nicastri-Arata. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tenere conto del comportamento processuale tenuto dal prevenuto ed erroneamente asserendo la mancanza di elementi positivi che potessero giustificare quella concessione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1. Nella motivazione della sentenza gravata non è riconoscibile alcuna manifesta illogicità né alcuna lacuna o incongruenza ricostruttiva, mentre le doglianze contenute nel ricorso si risolvono in pratica nel tentativo di sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Lungi dall'indicare specifiche forme di travisamento delle prove, tali da disarticolare la globale tenuta logico del provvedimento impugnato, il ricorrente ha sostanzialmente prospettato una serie di travisamenti dei fatti, intesi come diversi e meno convincenti letture delle carte del processo - peraltro descritte dalla difesa dell'imputato in maniera incompleta - come tali non denunciabili con il ricorso per cassazione. La Corte territoriale aveva, invero, chiarito - seguendo un coerente iter argomentativo, che resta esente da qualsivoglia censura - come la colpevolezza del Causarano a titolo di concorso nella commissione del reato di corruzione che era stato anche contestato al suo superiore gerarchico, fosse stata comprovata dalla dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal corruttore [OSCURATO:PERSONA] il quale avere riferito di avere consegnato a più riprese somme di denaro per un ammontare di 100.000 euro al Causarano e al Tinnirello, funzionari regionali, per ottenere i loro favori nella trattazione privilegiata della pratiche di autorizzazione amministrativa che avevano riguardato la sue aziende. In particolare, il Nicastri aveva rammentato di aver avuto continuativi rapporti con il Tinnirello, al quale aveva consegnato quelle "tranches" della somma concordata, materialmente dandole al Causarano che nell'occasione aveva riferito che le avrebbe portate al Tinnirello; il Nicastri aveva però aggiunto di essere consapevole che quel denaro sarebbe stato diviso tra il Causarano e il Tinnirello, per quanto a sua conoscenza nella misura del 50% per ciascuno; e che l'accordo con i due predetti dipendenti pubblici prevedeva l'ulteriore consegna di una maggior somma di 500.000 euro, che il Causarano aveva anticipato che sarebbe dovuta essere bonificata all'estero su un conto acceso in una banca maltese. Dichiarazioni, queste, che, senza essere state smentite dalle deposizioni di altri coimputati che avevano scelto di non collaborare con l'autorità giudiziaria, erano risultate adeguatamente riscontrate non solamente dalla testimonianza della segretaria del Nicastri, tal [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito dei reiterati "appuntamenti informali" che il suo datore di lavoro aveva avuto il Causarano, e 3 e?, da quella del teste D'Urso, che aveva ricordato la "reazione" che il Tinnirello aveva avuto quando aveva appreso che il Causarano era stato trasferito ad altro ufficio; ma soprattutto dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini che avevano consentito di appurare che, nel contesto di una serie di iniziative corruttive che avevano riguardato anche altri funzionari regionali allo scopo di ottenerne i favori per beneficiare di procedure accelerate di definizione delle pratiche pendenti in quegli uffici, il Nicastri e i suoi collaboratori, per realizzare i loro scopi, avevano spesso seguito i suggerimenti dell'odierno ricorrente ("Giacomo (...) mi ha detto che ha studiato una buona cosa") sul cui operato essi avevano fatto completo affidamento ("...lui è uno che porta le cose a compimento (...) è l'olio degli ingranaggi Giacomino"). D'altro canto, l'odierno ricorrente non ha posto specificamente in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni del Nicastri, limitandosi ad affermare che egli aveva esclusivamente fatto da tramite tra il suo superiore gerarchico e il privato: laddove, al contrario, era risultato dimostrato che avesse "messo a disposizione" le sue funzioni al servizio della impresa del Nicastri ed aveva materialmente ricevuto la somma di denaro che il corruttore si era impegnato a versare per quei servigi. 2.2. Quanto alla dedotta violazione di legge, va ricordato come, secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione, è configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nel caso in cui il contributo del terzo, lungi dal concretizzarsi in una condotta esecutiva dell'accordo corruttivo, si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari (così, tra le tante, Sez. 6, n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615; in senso sostanzialmente conforme v. anche Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308). Di tale criterio interpretativo la Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione, evidenziando - con una valutazione delle prove e con argomenti logici, pure fondati su alcuni passaggi motivazionali della conforme sentenza di condanna di primo grado, della cui tenuta logica si è già detto nel precedente punto - come il Causarano non si fosse occupato di curare la sola fase esecutiva dell'accordo corruttivo, limitandosi a consegnare al funzionario Tinnirello le somme di denaro che gli erano state consegnate dal privato Nicastri, ma avesse svolto un ruolo da protagonista nella definizione di quella intesa criminosa, in quanto portatore di un personale e diretto interesse nella vicenda: in tal modo partecipando a tutte le fasi tanto preparatorie quanto esecutive di quell'accordo corruttivo, rispetto al quale aveva assunto una veste di 'intraneus'.3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la gravità di una condotta posta in essere da un pubblico dipendente con caratteristiche espressione di un disvalore di un certo rilievo: trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 4. Segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e la comunicazione prevista dall'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali