CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00863/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'odierna ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente disattesi dalla corte di merito (cfr. la pag. 4 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, la Corte territoriale - come emerge, in particolare, dalla pag. 4 dell'impugnata sentenza - ha esplicato le congrue e non illogiche ragioni poste a base del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei presupposti costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, della fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen.; che, a tal proposito, va sottolineato come l'incameramento del profitto del reato, confluito su una carta intestata alla ricorrente, unitamente alla mancata denuncia di furto o smarrimento della carta Postepay e al blocco della stessa dopo che la somma era stata incassata, è stato considerato dalla Corte d'appello, con argomentazione non manifestamente illogica, elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità della beneficiaria per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono da lei comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita; che, evidentemente, le doglianze prospettate dalla difesa, sono state ritenute, anche se implicitamente, recessive rispetto alla concludenza rappresentativa delle fonti acquisite, giacché l'intestazione a terzi dell'utenza usata per alcune comunicazioni e il mancato accertamento delle generalità di colui che aveva postato l'annuncio di vendita non incidono in senso dirimente sull'attitudine probatoria del convogliamento del profitto sulla Postepay della prevenuta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze generiche in favore dell'odierna ricorrente, è manifestamente infondato, poiché, a tal proposito, deve osservarsi come: «La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché [come nel caso di specie] sia adeguatamente motivato [si veda, in particolare, la pag. 4 dell'impugnata sentenza] il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i