CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01896/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZA..dato-ervviso-atte-rrarti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26021/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di truffa continuata, deducendo: - vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato atteso che sulla scorta delle complessive emergenze processuali non era emersa la prova a suo carico del fatto tipico di truffa, mancando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo; - vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - intervenuta prescrizione risalendo i fatti al 3 ottobre 2013 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva. I giudici di appello, invero, hanno correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, la prova della contestata truffa contrattuale in danno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effetto degli artifici e raggiri posti in essere dal predetto imputato consistiti nell' offrire on line l'affitto di immobili, incassando le somme e non consegnando gli alloggi, secondo un modus operandi ben collaudato. In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere del Bove rientra, anche sotto il profilo psicologico, nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: ex plurimis Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass. /1981 Rv. 149803 - Cass. /1983 Rv. 164164). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile la dedotta violazione di legge anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Il secondo motivo è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato valutando la mitezza della pena irrogata in primo grado (prossima ai minimi edittali) e, per altro verso, in ragione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2.3 Infine va rilevato che in considerazione del tempus commissi delicti quale risulta dagli atti (15/10/2013) e dei termini di prescrizione ordinari (sette anni e mezzo tenuto conto della intervenuta interruzione) alla data della decisione di appello (08/01/2021) non era maturata alcuna prescrizione. Va, quindi, richiamato l'orientamento secondo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 20