CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Considerato che con il rimo motivo di ricorso vengono formulate solo censure in fatto o meramente assertive nella denunzia dell'omessa confutazione dei motivi d'appello invece effettuata dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Considerato che il secondo motivo è parimenti generico nella misura in cui non si confronta con l'ampia motivazione resa dalla Corte in merito alla prognosi negativa sulla pericolosità dell'imputato, autonomamente idonea a sostenere il diniego della sospensione condizionale della pena a prescindere dalla possibilità che l'imputato possa accedervi in ragione dell'entità della pena irrogata e dell'età del medesimo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i