Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31019/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 02 luglio 2024, con cui GiuseppeMarrone veniva ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla penadi giustizia.2.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi con cui ha dedotto:- violazione di legge in relazione all’art. 131 - bis cod. pen. e vizio di motivazioneper avere la Corte di appello erroneamente ritenuto l’abitualità della condottacriminis.La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’assenza di precedentispecifici, il comportamento post delictum dell’imputato, la circostanza che ladenuncia di falso era avvenuta non per incolpare o truffare, ma per evitare ilfallimento della società;- vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenza del dolo del reato, peravere il [OSCURATO:PERSONA] sporto la denuncia al fine esclusivo di evitare danni alla società,non essendo in grado di saldare il debito;- vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello ritenuto lavicenda nella sua oggettiva storicità provata, senza tuttavia rivalutare in sensocritico il materiale probatorio;- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condotta nella suamaterialità posto che, nella denuncia, l’imputato non aveva indicato identificato ilprenditore dei titoli, ma dato atto dello smarrimento di essi.3.

Alla odierna udienza, che ci è svolta in forma non partecipata, il ProcuratoreGenerale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo è manifestamente infondato.Con la sentenza impugnata (cfr. pag. 5), la Corte territoriale ha negatol’applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen. ravvisando il presupposto ostativo allacausa di punibilità nell’abitualità della condotta criminis, desunta dai precedentipenali da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato (i.e. ricettazione, rapina, furto, resistenzaa pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento).2.1.

Il devoluto, dunque, impone di chiare il concetto di “abitualità” che ilcomma 5 del citato articolo definisce come il comportamento di chi commette “piùreati della stessa indole”.A tal riguardo, utile è il richiamo alla sentenza delle Sez.

Un.”Tushaj”, là dovesi legge che - essendo la norma funzionale ad escludere «dall'ambito dellaparticolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"….» - «la serialità ostativa sirealizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore,analoga condotta illecita. …» (Sez.

Un. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589-01).2.2.

Quanto poi al significato da attribuire al sintagma “reati della stessa indole”,è pacifico in giurisprudenza il principio - affermato soprattutto con riferimentoall’istituto della recidiva “specifica”, ma chiaramente di portata generale – secondocui si debbono intendere non solo quelli che violano una medesima disposizione dilegge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano,in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che licostituiscono o dei motivi che li hanno determinati ( ex multis, Sez.3, n 20351 del02/04/2024 , L., Rv286324-01).2.3.

Ora, nel caso in esame, va rilevato che il delitto di calunnia, oggetto dicontestazione, si iscrive nella categoria dei c.d. reati plurioffensivi, tutelando didiversi interessi giuridicamente rilevanti.

Esso, infatti, pur collocandosisistematicamente nel libro intitolato ai “delitti contro la pubblica amministrazione”,è posto a presidio non solo dell'interesse dello Stato al corretto funzionamentodella giustizia, ma, al contempo, a tutela dell'onore e la libertà della personafalsamente accusata di un reato non commesso.[OSCURATO:PERSONA] – come si evince dal casellario giudiziale in atti e da quantopuntualmente evidenziato nelle due conformi sentenze di merito – presenta uncurriculum vitae variegato, avendo riportato pregresse condanne per reati didiversa natura, tra cui si annoverano anche delitti contro la persona che contro lapubblica amministrazione.2.4.

Inoltre, la calunnia nella falsa denuncia di avere smarrito due assegnibancari, che erano stati emessi, a saldo di precedenti debiti, contratti per lafornitura di carburante per conto della società di cui era amministratore.Si è, dunque, al cospetto di condotte che, in quanto sostanzialmente tradottesinel mancato adempimento dei debiti, hanno comunque consentito di acquisire unindebito vantaggio economico.Aspetto - questo – che presenta una evidente comunanza con i reati contro ilpatrimonio, di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore.2.5.

A ciò si aggiunga che la causa di non punibilità presuppone che il reato siatale non è ex se e ictu oculi , alla stregua delle argomentazioni svolte nelle duesentenze di merito, il danno patito dalla persona offesa, la quale - in conseguenzadel mancato incasso dei titoli, oggetto di falsa denuncia di smarrimento - non haottenuto il tempestivo pagamento della somma di oltre diecimila euro, a nullarilevando il fatto che, ex post e solo dopo il ricorso al Giudice in sede civile, lasomma veniva versata dal nuovo amministratore della società, succedutonell’incarico al [OSCURATO:PERSONA].3.Nel resto il ricorso è inammissibile per genericità e per manifestainfondatezza.3.1.

Il secondo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.La sussistenza degli elementi strutturali del delitto di calunnia è stata ricostruitanelle due sentenze di merito in modo del tutto conforme agli orientamenti espressidalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamati in motivazione (cfrpagg. ss della sentenza del Tribunale e pagg. 5 e ss della sentenza di appello).La condotta del [OSCURATO:PERSONA] – si legge nelle due sentenze - era consistita in unadenuncia falsa di smarrimento di titoli di credito, emessi in esecuzione di uncontratto di fornitura di carburante.

Ebbene la circostanza – dedotta dal ricorrente- che [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato in tale atto le generalità del portatore degliassegni è del tutto ininfluente ai fini della configurabilità del delitto, perché nonesclude il dolo.Tale modus agendi – come congruamente osservato dai Giudici del merito – siè tradotto in una implicita - ma univoca - accusa di ricettazione nei confronti delPellegrino, il creditore del [OSCURATO:PERSONA] a cui favore erano stati legittimamente emessii titoli in oggetto.3.2.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità del contenuto, dalmomento che le questioni, oggetto di appello ed aventi carattere decisivo,risultano essere state oggetto di specifica e di congrua valutazione.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 02 luglio 2024, con cui GiuseppeMarrone veniva ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla penadi giustizia.2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi con cui ha dedotto:- violazione di legge in relazione all’art. 131 - bis cod. pen. e vizio di motivazioneper avere la Corte di appello erroneamente ritenuto l’abitualità della condottacriminis.La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’assenza di precedentispecifici, il comportamento post delictum dell’imputato, la circostanza che ladenuncia di falso era avvenuta non per incolpare o truffare, ma per evitare ilfallimento della società;- vizio di motivazione quanto alla affermata sussistenza del dolo del reato, peravere il [OSCURATO:PERSONA] sporto la denuncia al fine esclusivo di evitare danni alla società,non essendo in grado di saldare il debito;- vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello ritenuto lavicenda nella sua oggettiva storicità provata, senza tuttavia rivalutare in sensocritico il materiale probatorio;- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condotta nella suamaterialità posto che, nella denuncia, l’imputato non aveva indicato identificato ilprenditore dei titoli, ma dato atto dello smarrimento di essi.3. Alla odierna udienza, che ci è svolta in forma non partecipata, il ProcuratoreGenerale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo è manifestamente infondato.Con la sentenza impugnata (cfr. pag. 5), la Corte territoriale ha negatol’applicazione dell’art. 131 - bis cod. pen. ravvisando il presupposto ostativo allacausa di punibilità nell’abitualità della condotta criminis, desunta dai precedentipenali da cui il [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato (i.e. ricettazione, rapina, furto, resistenzaa pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento).2.1. Il devoluto, dunque, impone di chiare il concetto di “abitualità” che ilcomma 5 del citato articolo definisce come il comportamento di chi commette “piùreati della stessa indole”.A tal riguardo, utile è il richiamo alla sentenza delle Sez. Un.”Tushaj”, là dovesi legge che - essendo la norma funzionale ad escludere «dall'ambito dellaparticolare tenuità del fatto comportamenti "seriali"….» - «la serialità ostativa sirealizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore,analoga condotta illecita. …» (Sez. Un. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266589-01).2.2. Quanto poi al significato da attribuire al sintagma “reati della stessa indole”,è pacifico in giurisprudenza il principio - affermato soprattutto con riferimentoall’istituto della recidiva “specifica”, ma chiaramente di portata generale – secondocui si debbono intendere non solo quelli che violano una medesima disposizione dilegge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano,in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che licostituiscono o dei motivi che li hanno determinati ( ex multis, Sez.3, n 20351 del02/04/2024 , L., Rv286324-01).2.3. Ora, nel caso in esame, va rilevato che il delitto di calunnia, oggetto dicontestazione, si iscrive nella categoria dei c.d. reati plurioffensivi, tutelando didiversi interessi giuridicamente rilevanti. Esso, infatti, pur collocandosisistematicamente nel libro intitolato ai “delitti contro la pubblica amministrazione”,è posto a presidio non solo dell'interesse dello Stato al corretto funzionamentodella giustizia, ma, al contempo, a tutela dell'onore e la libertà della personafalsamente accusata di un reato non commesso.[OSCURATO:PERSONA] – come si evince dal casellario giudiziale in atti e da quantopuntualmente evidenziato nelle due conformi sentenze di merito – presenta uncurriculum vitae variegato, avendo riportato pregresse condanne per reati didiversa natura, tra cui si annoverano anche delitti contro la persona che contro lapubblica amministrazione.2.4. Inoltre, la calunnia nella falsa denuncia di avere smarrito due assegnibancari, che erano stati emessi, a saldo di precedenti debiti, contratti per lafornitura di carburante per conto della società di cui era amministratore.Si è, dunque, al cospetto di condotte che, in quanto sostanzialmente tradottesinel mancato adempimento dei debiti, hanno comunque consentito di acquisire unindebito vantaggio economico.Aspetto - questo – che presenta una evidente comunanza con i reati contro ilpatrimonio, di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore.2.5. A ciò si aggiunga che la causa di non punibilità presuppone che il reato siatale non è ex se e ictu oculi , alla stregua delle argomentazioni svolte nelle duesentenze di merito, il danno patito dalla persona offesa, la quale - in conseguenzadel mancato incasso dei titoli, oggetto di falsa denuncia di smarrimento - non haottenuto il tempestivo pagamento della somma di oltre diecimila euro, a nullarilevando il fatto che, ex post e solo dopo il ricorso al Giudice in sede civile, lasomma veniva versata dal nuovo amministratore della società, succedutonell’incarico al [OSCURATO:PERSONA].3.Nel resto il ricorso è inammissibile per genericità e per manifestainfondatezza.3.1. Il secondo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.La sussistenza degli elementi strutturali del delitto di calunnia è stata ricostruitanelle due sentenze di merito in modo del tutto conforme agli orientamenti espressidalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamati in motivazione (cfrpagg. ss della sentenza del Tribunale e pagg. 5 e ss della sentenza di appello).La condotta del [OSCURATO:PERSONA] – si legge nelle due sentenze - era consistita in unadenuncia falsa di smarrimento di titoli di credito, emessi in esecuzione di uncontratto di fornitura di carburante. Ebbene la circostanza – dedotta dal ricorrente- che [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato in tale atto le generalità del portatore degliassegni è del tutto ininfluente ai fini della configurabilità del delitto, perché nonesclude il dolo.Tale modus agendi – come congruamente osservato dai Giudici del merito – siè tradotto in una implicita - ma univoca - accusa di ricettazione nei confronti delPellegrino, il creditore del [OSCURATO:PERSONA] a cui favore erano stati legittimamente emessii titoli in oggetto.3.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità del contenuto, dalmomento che le questioni, oggetto di appello ed aventi carattere decisivo,risultano essere state oggetto di specifica e di congrua valutazione.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris