CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2020
Cassazione n. 24283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7137/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis ; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n.4112/2020 depositata il 09/09/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con sentenza n. 19521/2015 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente per la riscossione subentrato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di €22.869.531,58, oltre accessori, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], a seguito del pagamento soltanto parziale degli importi recati nei ruoli, relativi all'ambito di Napoli, emessi per gli anni 1996 suppletivo, 1997 ordinario e suppletivo, 1998 ordinario e suppletivo, 1999 ordinario, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008 e pertanto dovuta a titolo di conguaglio dovuto al mancato riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario negli anni suindicati e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della Cassa (Avvocati iscritti all'ente di previdenza); 2. Con sentenza n. 4112/2020, pubblicata in data 9 settembre 2020, non notificata, la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato il decreto opposto, a spese compensate; 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi, resistito con controricorso da ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’inammissibilità o il rigetto; 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.; le parti hanno depositato memorie illustrative; Considerato che: 5. Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994; lamenta l’appl icazione effettuata dalla Corte territoriale della normativa speciale pubblicistica di cui al d.lgs. n. 112 del 1999 e alla successiva legge n. 228 del 2012, tanto in relazione all’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, quanto in relazione all’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai 2.000,00 € e non interessati da attività di riscossione, in luogo delle comuni regole in tema di responsabilità contrattuale, e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della [OSCURATO:PERSONA]; 6. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, in spregio delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della Cassa; 7. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, disapplicazione delle norme interne in contrasto con il Diritto dell'Unione; in via subordinata formula istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE di questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267, par. 3, TFEU, risolvendosi la sanatoria introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 in un aiuto di Stato a favore degli Agenti della Riscossione (oggi ADER) incompatibile con il diritto dell'Unione; 8. Con il quarto motivo denuncia la violazione e fa lsa applicazione degli artt. 1, co. 527 e ss., L. 228/2012 e degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di appello ritenuto che, in mancanza di attivazione del procedimento di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, il rapporto obbligatorio tra la Cassa e l'agente della riscossione non potesseconsiderarsi definito; 9. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, dell'artt. 1, co. 1 e 2 del D.M. 15.06.2015, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, per non avere la Corte di Appello differenziato le posizioni creditorie vantate dalla Cassa in ragione del diverso regime previsto dal Legislatore (annullamento automatico ope legis dei crediti sino a 2000 euro ex art. 1, co. 527, L. n. 228/2012, e discarico ope legis dei ruoli incartanti crediti di importo superiore a 2000 euro ex art. 1, co. 528, cit.); 10. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. n. 190/2014, per avere la Corte di Appello ritenuto applicabili anche ai ruoli oggetto del presente giudizio (per quanto qui rileva, relativi agli anni 2000, 2001, 2002,2003, 2007 e 2008) le modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 dalla Legge di Stabilità 2015;ad avviso della Cassa, la corretta interpretazione della norma porta ad affermare che soltanto a partire dal 1° gennaio 2015 la mancata presentazione delle comunicazioni di inesigibilità non costituisce più causa di perdita del diritto al discarico, ferme le decadenze maturate e i diritti quesiti; 11.Con il settimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE, disapplicazione delle norme interne in contrasto con il Diritto dell'Unione; in via subordinata istanza di rimessione alla Corte di Giustizia UE di questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267, par. 3, TFEU, risolvendosi il regime di favore introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 in un aiuto di Stato in favore degli Agenti della Riscossione (oggi ADER) incompatibile con il diritto dell'Unione; Ritenuto che: 12. I motivi sesto e settimo pongono la questione dell’applicabilità dell'art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. n. 190/2014, ai ruoli successivi al 1999 (relativi agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008), con specifico riferimento alle modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999 dalla Legge di Stabilità 2015; 13. Non constano precedenti di questa Corte in ordine a detta questione, che è meritevole di approfondimento, anche in considerazione della normativa sopravvenuta (da ultimo Definizione agevolata -cd. “rottamazione quater”- dei carichi affidati all’Agente della riscossionedal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dall’ art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ; d. l. 51/2023 conv. in l.n.87/2023 , con cui il termine è stato differito al 30 giugno 2023 per i ruoli da gennaio 2000)e della rilevante entità del credito monitoriamente azionato dalla Cassa, sicché va disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la trattazione del