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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12605/2026

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hiavon;-controricorrente e ricorrente incidentale-avversoNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026la sentenza n. 89/2/2017, pronunciata in data 23/01/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale del Molise e depositata il15/02/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

A seguito di controllo della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2003 e2004 della società [OSCURATO:SOCIETA]. per i redditi degli anni 2002 e 2003,venivano iscritte a ruolo le somme dovute per omesso pagamento edin data 29/03/2007 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente per la riscossione perla Provincia di Venezia, notificava alla società la cartella n. 119 200700025078 84

000. In data 2/07/2009 la cartella veniva notificata anchealla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di un ramo di aziendadella società [OSCURATO:SOCIETA]., come da atto di cessione del 3/5/2004, equindi in qualità di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14, comma 1e comma 2, del d.lgs. 472/1997, nei limiti del prezzo di cessione pariad euro 83.018,07.2. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia accoglieva ilricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo dell’intempestività dellanotifica della cartella, ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 25 del d.P.R.602/1973.3. [OSCURATO:PERSONA] del Molise rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, alla luce dellasentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, non potevaconsiderarsi tempestivamente notificata la cartella di pagamento alcoobbligato solidale soltanto perché notificata nei termini al debitoreprincipale.4.

L’Agenzia delle entrate propone un unico motivo di ricorso percassazione, notificato via pec in data 11/09/2017 al difensoreNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ed in pari data al difensore dellasocietà costituito nel grado d’appello.5.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone successivo ricorsocon un unico motivo, notificato alla società mediante la consegnadell’atto al difensore costituito in grado di appello in data 19/9/2017, eall’Agenzia delle entrate in data 14/09/2017 mediante consegna apersona incaricata.6.

Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 14 e 20 del d.lgs.472/1997, per aver la [OSCURATO:PERSONA] reso unadecisione affetta da vizio di ultrapetizione sul rilievo della tardività dellanotifica della cartella ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, anchemediante il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.280/2005.Più in particolare, secondo la prospettazione dell’Agenzia delleentrate, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso dipronunciarsi sui fatti rappresentati dalle parti, non considerando che lacartella di pagamento non conteneva il recupero integrale dell’impostae delle sanzioni dovute dalla cedente bensì della sola partecorrispondente al valore della cessione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.472/1997, e, pertanto, ha errato nell’applicare la disciplina transitoriaprevista all’esito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 deld.P.R. 602/1973; ha poi violato l’art. 112 c.p.c. e l’art. 14 del d.lgs.,rendendo pronuncia ultrapetita, essendosi pronunciata su fatti ecircostanze diverse da quelli dedotti dalle parti modificando il themadecidendum fissato dal ricorrente nell’atto introduttivo, poiché laNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026cartella notificata al cessionario aveva funzione meramente esecutivae non impositiva.1.1.

Il ricorso principale è infondato.In via generale, in relazione al vizio di ultrapetizione denunciato, sipremette che il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificarela domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti oritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutividella diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidanoo si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegatinell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divietodi ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32932).Il potere - dovere del giudice incontra infatti il limite del rispettodel petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere (Cass.Sez . 5, 10/01/2025, n. 644).Nel caso di specie la società ricorrente nell’introdurre il giudizio diprimo grado aveva impugnato la cartella di pagamento, eccependonela nullità per non essere stata preceduta da alcun prodromico avviso eper non essere stata sottoscritta dal funzionario compente, nonché lanullità per tardività/decadenza della notifica in virtù dei terminiintrodotti per effetto della legge n. 156/2005 applicabili ancheall’obbligato in solido ai sensi dell’art. 14, comma 1 e comma 2, deld.lgs. 472/1992.[OSCURATO:PERSONA], nel decidere sul motivo diappello formulato dall’Agenzia in relazione alla erronea dichiarazione ditardività della notifica della cartella di pagamento in quanto essa erastata notificata nei termini al coobbligato solidale, ha dichiarato laNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026infondatezza del motivo non potendo ritenersi che, alla luce dellasentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, la cartella fosseconsiderata tempestiva perché notificata nei termini alla societàcedente debitore principale coobbligato.Da quanto esposto si evince come i giudici d’appello non abbiano resopronuncia ultra petita fondando la decisione sui fatti costitutivi delladomanda così come proposta dalla parte ricorrente e cioè sulla pretesatardività della notifica della cartella inoltrata alla società TMT ItaliaS.r.l. in liquidazione, in virtù dell’art. 14 del d.lgs. 472/1997 ed allaluce della sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle EntrateRiscossione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R.602/1973 che prevede, nell’ipotesi di responsabilità solidale, che lacartella di pagamento debba essere notificata entro i termini di leggenei confronti del debitore principale o del coobbligato solidale.

Nel casodi specie la cartella era stata notificata al debitore principale, per cuinessun onere di notifica nei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. 602/1973sussisteva nei confronti del debitore coobbligato.

Del tutto inconferentedoveva poi considerarsi il richiamo alla sentenza della CorteCostituzionale n. 280/2005, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art.25 citato con riferimento gli artt. 3 e 25 Cost. nella parte in cui nonprevedeva alcun termine per la notifica della cartella.2.1.

Il ricorso incidentale è fondato.2.2.

L’art. 14 del d.lgs. 472/1997 nella formulazione rationetemporis vigente, per quanto qui di interesse, con riferimento allacessione conforme alla legge, prevedeva al comma 1 che il cessionariofosse responsabile in solido, fatto salvo il beneficio dellapreventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valoredell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta eNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui èavvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle giàirrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite aviolazioni commesse in epoca anteriore.

Al comma 2 prevedeva, poi,che l'obbligazione del cessionario fosse limitata al debito risultante, alladata del trasferimento, dagli atti degli uffici dell' Amministrazionefinanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di lorocompetenza.

Al comma 3, inoltre, era previsto che gli uffici e gli entiindicati nel comma 2 fossero tenuti a rilasciare, su richiestadell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso edi quelle già definite in relazione a debiti insoddisfatti.

Il certificato, senegativo, aveva pieno effetto liberatorio del cessionario, del pariliberato ove il certificato non fosse rilasciato entro quaranta giorni dallarichiesta.Con sentenza n. 280/2005 la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità dell’art 25 del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui nonprevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale ilconcessionario dovesse notificare al contribuente la cartella dipagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R.600/1973.L’art. 25 del d.P.R. citato prevede, dunque, i termini entro i quali ilconcessionario notifica la cartella a pena di decadenza al debitoreiscritto al ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.2.3.

Questa Corte di legittimità anche da ultimo (Cass., sez. 5,13/6/2025 n. 15862, Cass. sez. 5, 16/5/2024, n.13619) ha chiaritoche, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata alcedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossionecontro il cessionario non è necessaria un'ulteriore notifica nei suoiconfronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedein via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligatoNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente -soggetto passivo del tributo- elemento costitutivo di quello delcessionario che risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che èrispetto al cedente che va accertata la debenza del tributo.Il cessionario o conferitario d’azienda risponde, infatti, diun’obbligazione propria, giacché subentra al cedente e ne risponde invia sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, pur non avendorealizzato il fatto indice di capacità contributiva (cfr. Cass. n.255/2012); l’esistenza dell’obbligo del cedente è, quindi, costitutivadell’obbligo del cessionario/conferitario; e quest’obbligo, sebbenediverso per causa, concerne il medesimo oggetto, ossia il debitod’imposta.L’ente creditore notifica l’avviso di accertamento unicamente alcedente, poiché egli soltanto è il soggetto passivo d’imposta ed è neisuoi confronti che va accertata la debenza del tributo, ai fini dellaformazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (art. 42, comma 1, delD.P.R. n. 600 del 1973 e art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973).Al cessionario/conferitario d’azienda o di un ramo di essa è sufficientenotificare anche solo l’avviso di mora, oggi avviso di intimazione, attigiuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti delsoggetto passivo d’imposta.È stato, in particolare, statuito che l’avviso di accertamento direttoal cedente dell’azienda o di un suo ramo non deve essere notificatopure al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quello di cessionein frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generaledesumibile dall’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondocui detto avviso è notificato al solo contribuente e non anche agli altrisoggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamentodell’imposta accertata (cfr. Cass. n. 5979/2014).Numero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026In definitiva, dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. 602 del 1973 siricava che la cartella di pagamento può essere alternativamentenotificata al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato.In caso di cessione di ramo d’azienda viene a instaurarsi fra ilcedente e il cessionario un rapporto di solidarietà dipendentesuccessiva e, per questo, deve ritenersi consentita la notifica dellacartella soltanto al primo, debitore principale, senza alcuna necessitàdi un’ulteriore notifica nei confronti del secondo, coobbligato solidale.2.4.

Alla stregua dei su indicati princìpi di diritto, che vanno quiribaditi, ha dunque errato la [OSCURATO:PERSONA] neldichiarare la tardività della notifica della cartella alla società cessionariae quindi la decadenza dal potere riscossivo da parte del concessionario,In definitiva, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate non dàluogo al versamento del doppio contributo unificato; infatti, risultasoccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato e, quindi, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate.Accoglie il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrateRiscossione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiavon;-controricorrente e ricorrente incidentale-avversoNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026la sentenza n. 89/2/2017, pronunciata in data 23/01/2017 dallaCommissione Tributaria Regionale del Molise e depositata il15/02/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. A seguito di controllo della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2003 e2004 della società [OSCURATO:SOCIETA]. per i redditi degli anni 2002 e 2003,venivano iscritte a ruolo le somme dovute per omesso pagamento edin data 29/03/2007 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente per la riscossione perla Provincia di Venezia, notificava alla società la cartella n. 119 200700025078 84 000. In data 2/07/2009 la cartella veniva notificata anchealla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di un ramo di aziendadella società [OSCURATO:SOCIETA]., come da atto di cessione del 3/5/2004, equindi in qualità di responsabile in solido ai sensi dell’art. 14, comma 1e comma 2, del d.lgs. 472/1997, nei limiti del prezzo di cessione pariad euro 83.018,07.2. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia accoglieva ilricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. sul rilievo dell’intempestività dellanotifica della cartella, ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 25 del d.P.R.602/1973.3. [OSCURATO:PERSONA] del Molise rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che, alla luce dellasentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, non potevaconsiderarsi tempestivamente notificata la cartella di pagamento alcoobbligato solidale soltanto perché notificata nei termini al debitoreprincipale.4. L’Agenzia delle entrate propone un unico motivo di ricorso percassazione, notificato via pec in data 11/09/2017 al difensoreNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ed in pari data al difensore dellasocietà costituito nel grado d’appello.5. L’Agenzia delle Entrate Riscossione propone successivo ricorsocon un unico motivo, notificato alla società mediante la consegnadell’atto al difensore costituito in grado di appello in data 19/9/2017, eall’Agenzia delle entrate in data 14/09/2017 mediante consegna apersona incaricata.6. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 14 e 20 del d.lgs.472/1997, per aver la [OSCURATO:PERSONA] reso unadecisione affetta da vizio di ultrapetizione sul rilievo della tardività dellanotifica della cartella ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, anchemediante il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n.280/2005.Più in particolare, secondo la prospettazione dell’Agenzia delleentrate, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso dipronunciarsi sui fatti rappresentati dalle parti, non considerando che lacartella di pagamento non conteneva il recupero integrale dell’impostae delle sanzioni dovute dalla cedente bensì della sola partecorrispondente al valore della cessione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.472/1997, e, pertanto, ha errato nell’applicare la disciplina transitoriaprevista all’esito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 deld.P.R. 602/1973; ha poi violato l’art. 112 c.p.c. e l’art. 14 del d.lgs.,rendendo pronuncia ultrapetita, essendosi pronunciata su fatti ecircostanze diverse da quelli dedotti dalle parti modificando il themadecidendum fissato dal ricorrente nell’atto introduttivo, poiché laNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026cartella notificata al cessionario aveva funzione meramente esecutivae non impositiva.1.1. Il ricorso principale è infondato.In via generale, in relazione al vizio di ultrapetizione denunciato, sipremette che il giudice ha il potere-dovere di interpretare e qualificarela domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti oritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutividella diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidanoo si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegatinell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divietodi ultrapetizione (Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32932).Il potere - dovere del giudice incontra infatti il limite del rispettodel petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto diintroduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché ilvizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito,alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi),pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere (Cass.Sez . 5, 10/01/2025, n. 644).Nel caso di specie la società ricorrente nell’introdurre il giudizio diprimo grado aveva impugnato la cartella di pagamento, eccependonela nullità per non essere stata preceduta da alcun prodromico avviso eper non essere stata sottoscritta dal funzionario compente, nonché lanullità per tardività/decadenza della notifica in virtù dei terminiintrodotti per effetto della legge n. 156/2005 applicabili ancheall’obbligato in solido ai sensi dell’art. 14, comma 1 e comma 2, deld.lgs. 472/1992.[OSCURATO:PERSONA], nel decidere sul motivo diappello formulato dall’Agenzia in relazione alla erronea dichiarazione ditardività della notifica della cartella di pagamento in quanto essa erastata notificata nei termini al coobbligato solidale, ha dichiarato laNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026infondatezza del motivo non potendo ritenersi che, alla luce dellasentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, la cartella fosseconsiderata tempestiva perché notificata nei termini alla societàcedente debitore principale coobbligato.Da quanto esposto si evince come i giudici d’appello non abbiano resopronuncia ultra petita fondando la decisione sui fatti costitutivi delladomanda così come proposta dalla parte ricorrente e cioè sulla pretesatardività della notifica della cartella inoltrata alla società TMT ItaliaS.r.l. in liquidazione, in virtù dell’art. 14 del d.lgs. 472/1997 ed allaluce della sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle EntrateRiscossione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R.602/1973 che prevede, nell’ipotesi di responsabilità solidale, che lacartella di pagamento debba essere notificata entro i termini di leggenei confronti del debitore principale o del coobbligato solidale. Nel casodi specie la cartella era stata notificata al debitore principale, per cuinessun onere di notifica nei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. 602/1973sussisteva nei confronti del debitore coobbligato. Del tutto inconferentedoveva poi considerarsi il richiamo alla sentenza della CorteCostituzionale n. 280/2005, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’art.25 citato con riferimento gli artt. 3 e 25 Cost. nella parte in cui nonprevedeva alcun termine per la notifica della cartella.2.1. Il ricorso incidentale è fondato.2.2. L’art. 14 del d.lgs. 472/1997 nella formulazione rationetemporis vigente, per quanto qui di interesse, con riferimento allacessione conforme alla legge, prevedeva al comma 1 che il cessionariofosse responsabile in solido, fatto salvo il beneficio dellapreventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valoredell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta eNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui èavvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle giàirrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite aviolazioni commesse in epoca anteriore. Al comma 2 prevedeva, poi,che l'obbligazione del cessionario fosse limitata al debito risultante, alladata del trasferimento, dagli atti degli uffici dell' Amministrazionefinanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di lorocompetenza. Al comma 3, inoltre, era previsto che gli uffici e gli entiindicati nel comma 2 fossero tenuti a rilasciare, su richiestadell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso edi quelle già definite in relazione a debiti insoddisfatti. Il certificato, senegativo, aveva pieno effetto liberatorio del cessionario, del pariliberato ove il certificato non fosse rilasciato entro quaranta giorni dallarichiesta.Con sentenza n. 280/2005 la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità dell’art 25 del d.P.R. 602/1973, nella parte in cui nonprevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale ilconcessionario dovesse notificare al contribuente la cartella dipagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R.600/1973.L’art. 25 del d.P.R. citato prevede, dunque, i termini entro i quali ilconcessionario notifica la cartella a pena di decadenza al debitoreiscritto al ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.2.3. Questa Corte di legittimità anche da ultimo (Cass., sez. 5,13/6/2025 n. 15862, Cass. sez. 5, 16/5/2024, n.13619) ha chiaritoche, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata alcedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossionecontro il cessionario non è necessaria un'ulteriore notifica nei suoiconfronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevedein via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligatoNumero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente -soggetto passivo del tributo- elemento costitutivo di quello delcessionario che risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che èrispetto al cedente che va accertata la debenza del tributo.Il cessionario o conferitario d’azienda risponde, infatti, diun’obbligazione propria, giacché subentra al cedente e ne risponde invia sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, pur non avendorealizzato il fatto indice di capacità contributiva (cfr. Cass. n.255/2012); l’esistenza dell’obbligo del cedente è, quindi, costitutivadell’obbligo del cessionario/conferitario; e quest’obbligo, sebbenediverso per causa, concerne il medesimo oggetto, ossia il debitod’imposta.L’ente creditore notifica l’avviso di accertamento unicamente alcedente, poiché egli soltanto è il soggetto passivo d’imposta ed è neisuoi confronti che va accertata la debenza del tributo, ai fini dellaformazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (art. 42, comma 1, delD.P.R. n. 600 del 1973 e art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973).Al cessionario/conferitario d’azienda o di un ramo di essa è sufficientenotificare anche solo l’avviso di mora, oggi avviso di intimazione, attigiuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti delsoggetto passivo d’imposta.È stato, in particolare, statuito che l’avviso di accertamento direttoal cedente dell’azienda o di un suo ramo non deve essere notificatopure al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quello di cessionein frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generaledesumibile dall’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, secondocui detto avviso è notificato al solo contribuente e non anche agli altrisoggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamentodell’imposta accertata (cfr. Cass. n. 5979/2014).Numero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026In definitiva, dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. 602 del 1973 siricava che la cartella di pagamento può essere alternativamentenotificata al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato.In caso di cessione di ramo d’azienda viene a instaurarsi fra ilcedente e il cessionario un rapporto di solidarietà dipendentesuccessiva e, per questo, deve ritenersi consentita la notifica dellacartella soltanto al primo, debitore principale, senza alcuna necessitàdi un’ulteriore notifica nei confronti del secondo, coobbligato solidale.2.4. Alla stregua dei su indicati princìpi di diritto, che vanno quiribaditi, ha dunque errato la [OSCURATO:PERSONA] neldichiarare la tardività della notifica della cartella alla società cessionariae quindi la decadenza dal potere riscossivo da parte del concessionario,In definitiva, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate non dàluogo al versamento del doppio contributo unificato; infatti, risultasoccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall'Avvocatura Generale dello Stato e, quindi, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate.Accoglie il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrateRiscossione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 21425/2017Numero sezionale 1648/2026Numero di raccolta generale 12605/2026Data pubblicazione 05/05/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris