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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 23757/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la condanna di primo grado, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, riciclaggio e sostituzione di persona e rideterminando la pena; - che avverso tale decisione, l'imputato, personalmente, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, relativo alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio; - che deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2022 Il C iglier estensore Il Presidente ic ele uoc Stefrn}:2-1-h20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la condanna di primo grado, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, riciclaggio e sostituzione di persona e rideterminando la pena; - che avverso tale decisione, l'imputato, personalmente, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura, relativo alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio; - che deve essere dichiarato inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C iglier estensore Il Presidente ic ele uoc Stefrn}:2-1-h20
Sentenza Cassazione n. 23757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris