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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40615/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21279/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sull'incompatibilità del giudice, è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando come le condizioni di astensione siano strumentali all'accesso dell'istituto della ricusazione e non configurino, di per sé sole, autonome cause di nullità della sentenza (crf. sul punto Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Ippolito, Rv. 267419) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso sulla responsabilità penale del ricorrente, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori valorizzando in particolare sia il contenuto delle conversazioni, che quello delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato infine che anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la presenza di un'attività di spaccio stabile ed organizzata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21279/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per asserita violazione delle norme sull'incompatibilità del giudice, è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato rilevando come le condizioni di astensione siano strumentali all'accesso dell'istituto della ricusazione e non configurino, di per sé sole, autonome cause di nullità della sentenza (crf. sul punto Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Ippolito, Rv. 267419) (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso sulla responsabilità penale del ricorrente, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori valorizzando in particolare sia il contenuto delle conversazioni, che quello delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato infine che anche l'ultimo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione del fatto in quello di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la presenza di un'attività di spaccio stabile ed organizzata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 40615/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris