Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06928/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del GIUDICE di PACE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali, per avere colpito con calci e pugni la persona offesa, condannandolo alla pena ritenuta giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova dichiarativa, lamentando che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la deposizione della teste oculare, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente ai fatti, senza adeguatamente motivare in merito al nesso causale tra la caduta di schiena della persona offesa e le lesioni al ginocchio.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 52 D. L.vo n. 2742000 in relazione agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. sostenendo che il Giudice di pace non avrebbe indicato il criterio normativo in base al quale ha ravvisato la gravità della condotta che l'ha portato a infliggere una condanna alla pena pecuniaria di euro 2000.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione, manifestamente illogica e contradditoria nella statuizione con la quale il Giudice - pur condannando la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per minaccia nei confronti del Rizzato, e al risarcimento dei danni in via equitativa - ha tuttavia compensato le spese della parte civile Rizzato, invece di adeguarsi al principio della soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Con il primo motivo risulta dedotto il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; è bene ricordare come la predetta censura non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Nel caso di specie, il ricorrente si limita a censurare genericamente la sentenza impugnata, che non avrebbe dato atto del nesso causale, senza, tuttavia, formulare una specifica e argomentata critica al tessuto motivazionale della sentenza che, invece, ha specificamente fatto riferimento a un caduta della persona offesa a seguito di una spinta ricevuta dall'imputato, come riferita oltre che dalla stessa persona offesa anche dalla teste oculare, e al riscontro proveniente dalla certificazione medica.

La deduzione risulta, dunque, del tutto infondata limitandosi il ricorrente a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. .

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 2.11 secondo motivo risulta inammissibilmente proposto, perché appartiene alla discrezionalità del giudice di merito la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, (sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 -01), il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", in tal senso essendo sufficiente anche il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; conf.

Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).

3. Allo stesso modo riservata all'esclusivo vaglio del giudice di merito è la valutazione dei presupposti di fatto che possono dare ingresso alla compensazione delle spese di lite, nel caso di specie giustificata dall'atteggiamento tenuto, durante il giudizio, da entrambe le parti, con motivazione affatto viziata da illogicità, tantomeno manifesta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 del GIUDICE di PACE di BUSTO ARSIZIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali, per avere colpito con calci e pugni la persona offesa, condannandolo alla pena ritenuta giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova dichiarativa, lamentando che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la deposizione della teste oculare, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente ai fatti, senza adeguatamente motivare in merito al nesso causale tra la caduta di schiena della persona offesa e le lesioni al ginocchio. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 52 D. L.vo n. 2742000 in relazione agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. sostenendo che il Giudice di pace non avrebbe indicato il criterio normativo in base al quale ha ravvisato la gravità della condotta che l'ha portato a infliggere una condanna alla pena pecuniaria di euro 2000. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione, manifestamente illogica e contradditoria nella statuizione con la quale il Giudice - pur condannando la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per minaccia nei confronti del Rizzato, e al risarcimento dei danni in via equitativa - ha tuttavia compensato le spese della parte civile Rizzato, invece di adeguarsi al principio della soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Con il primo motivo risulta dedotto il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; è bene ricordare come la predetta censura non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a censurare genericamente la sentenza impugnata, che non avrebbe dato atto del nesso causale, senza, tuttavia, formulare una specifica e argomentata critica al tessuto motivazionale della sentenza che, invece, ha specificamente fatto riferimento a un caduta della persona offesa a seguito di una spinta ricevuta dall'imputato, come riferita oltre che dalla stessa persona offesa anche dalla teste oculare, e al riscontro proveniente dalla certificazione medica. La deduzione risulta, dunque, del tutto infondata limitandosi il ricorrente a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla aspecificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. . A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. 2.11 secondo motivo risulta inammissibilmente proposto, perché appartiene alla discrezionalità del giudice di merito la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, (sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 -01), il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", in tal senso essendo sufficiente anche il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; conf. Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). 3. Allo stesso modo riservata all'esclusivo vaglio del giudice di merito è la valutazione dei presupposti di fatto che possono dare ingresso alla compensazione delle spese di lite, nel caso di specie giustificata dall'atteggiamento tenuto, durante il giudizio, da entrambe le parti, con motivazione affatto viziata da illogicità, tantomeno manifesta. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 06928/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris