CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12983/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 848/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 14 settembre 2023;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 09gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23411/2023Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12983/2026Data pubblicazione 06/05/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare lainammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, per il tramite della mandatariaCerved [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., promosse in danno della [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. società agricola e, quali datori di ipoteca, di [OSCURATO:PERSONA] eSara Rossi espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Viterbo,per il soddisfo di un credito portato da plurimi mutui fondiari.Nella procedura dispiegò intervento, sempre mercé la mandatariaCerved [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dallaTiberio [OSCURATO:SOCIETA]. dei crediti azionati.2. Nel proporre uno actu opposizione avverso detta esecuzione, isoggetti esecutati dedussero l’inesistenza di un valido titolo esecutivoper nullità dei contratti di mutuo sotto diversi profili, e segnatamente:(i) per usurarietà del tasso di interessi pattuito, da calcolarsi ancheconsiderando le remunerazioni a qualsiasi titolo stabilite ed il c.d. costoocculto generato dalla capitalizzazione con interesse compostoderivante da ammortamento alla francese;(ii) per difetto di una effettiva traditio delle somme, stante ilcarattere condizionato dei contratti di mutuo conclusi;(iii) per superamento del limite di finanziabilità stabilito dall’art. 38del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;(iv) per simulazione dell’originario contratto, in quanto finalizzatoall’ottenimento di garanzie ipotecarie da parte della banca erogante.3. Con ordinanza del 31 dicembre 2019, il giudice dell’esecuzionerigettò l’istanza di sospensione dell’esecuzione, assegnando termine disessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito.r.g. n. 23411/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23411/2023Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12983/2026Data pubblicazione 06/05/20264. A seguito di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. degliopponenti, il Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, conordinanza del 24 aprile 2020 dispose la sospensione dell’esecuzione,revocando il provvedimento del giudice dell’esecuzione.5. Con atto di citazione notificato il giorno 8 maggio 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,introdusse il giudizio di merito sull’opposizione, domandandone ladeclaratoria di inammissibilità o il rigetto.All’iniziativa formularono resistenza gli originari opponenti, i quali,in via preliminare, eccepirono la tardiva introduzione del giudizio dimerito e il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]..6. La decisione in epigrafe indicata, disattese queste eccezionipreliminari, ha rigettato l’opposizione, ravvisando l’infondatezza deirelativi motivi, e accertato il diritto della attrice a procedere allaesecuzione forzata in forza dei titoli azionati.7. Propongono unitaria impugnazione di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]società agricola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi,Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la BCMGlobal ASI Limited.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Il primo imputa al giudice territoriale di aver erroneamentequalificato l’opposizione come agli atti esecutivi, anziché all’esecuzione,come invece conforme all’oggetto della domanda, con cui era statacontestato il diritto a procedere all’esecuzione.1.2. Il secondo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 624,terzo comma, e 630, primo comma, cod. proc. civ., si duole dellamancata declaratoria di improcedibilità del giudizio di merito, dacchér.g. n. 23411/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23411/2023Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12983/2026Data pubblicazione 06/05/2026instaurato decorso il termine perentorio ad hoc stabilito dal giudicedell’esecuzione.1.3. Il terzo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 deld.lgs. n. 385 del 1993 e dell’art. 2697 cod. civ., critica la ritenutalegittimazione ad agire del creditore, pur non essendo da questi statoassolto l’onere di dimostrare l’inclusione del credito controversonell’operazione di cessione in blocco.1.4. Il quarto, per violazione di plurime norme di diritto, sostienela necessità di verificare l’usurarietà del tasso di interessi praticatotenendo conto del costo occulto generato dalla capitalizzazione coninteresse composto derivante da ammortamento alla francese.1.5. Il quinto, per violazione dell’art. 474 cod. proc. civ., assume lanatura condizionata del mutuo in discorso per assenza di un’effettivatraditio e nega pertanto la qualità di titolo esecutivo di esso.1.6. Il sesto rileva la nullità del contratto di mutuo per superamentodel limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993.2. Preliminare rispetto alla disamina dei testé riassunti motivi è laverifica, da condurre anche in via officiosa, dell’ammissibilità delladispiegata impugnazione di legittimità.2.1. L’indagine a tal fine da compiere è informata al principiodell’apparenza, secondo cui l’individuazione del rimedio impugnatorioesperibile contro un provvedimento giudiziale deve essere fatta conriferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione offerta dal giudice aquo, indipendentemente dalla sua giuridica correttezza ed altresì aprescindere dalla prospettazione operata dalle parti.L’applicazione del principio riveste particolare valenza con riguardoalle sentenze emesse su opposizioni esecutive: esse sono impugnabilicon l’appello, qualora l’azione sia stata ricondotta dal giudice emittentela pronuncia nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione, mentre sonounicamente ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., ovel’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.r.g. n. 23411/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23411/2023Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12983/2026Data pubblicazione 06/05/2026L’operatività del suddetto principio postula, tuttavia, una chiarasussunzione sub specie iuris nel provvedimento da impugnare: seinvece una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancataoppure non possa considerarsi effettiva (cioè a dire, quando essa sirisolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramenteapparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche diufficio, dal giudice ad quem, quello adito con la impugnazione, non soloai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame.Nel descritto contesto, non costituisce implicita qualificazione, coneffetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione,contenuta nell’epigrafe della sentenza, dell’oggetto della controversia(sulla declinazione del principio di apparenza in tema di opposizioniesecutive, cfr., tra le tantissime, Cass. 23/04/2024, n. 10868; Cass.02/04/2024, n. 8693; Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023,n. 31549; Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194;Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass.08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass.26/05/2017, n. 13381).2.2. Muovendo al caso in scrutinio, i dati rilevanti evincibili dallasentenza impugnata sono i seguenti:(i) nell’epigrafe, l’oggetto della controversia risulta indicato come«opposizione all’esecuzione»;(ii) in motivazione, a fondamento della dichiarata tardività dellacomparsa conclusionale depositata dai convenuti per inapplicabilitàdella sospensione feriale dei termini, si argomenta: «è pacifica laqualificazione come opposizione all’esecuzione ex art. 618 cod. proc.civ., enunciata dall’attrice (v. citazione) e posta a fondamentodell’eccezione dei convenuti»;(iii) in dispositivo, la statuizione di rigetto della opposizione ècorredata dalla puntualizzazione «accertando il diritto dell’attrice diprocedere all’esecuzione forzata in forza dei titoli dedotti».r.g. n. 23411/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23411/2023Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12983/2026Data pubblicazione 06/05/2026L‘unitario e coordinato apprezzamento dei descritti elementi,connotanti le tre parti di cui strutturalmente si compone la sentenza(epigrafe, motivazione, dispositivo), depone, con univocità, per unaqualificazione giudiziale in termini di opposizione all’esecuzione.In particolare, mentre privo di significatività è il riferimento, inparte motiva, alla qualificazione enunciata dalle parti, l’autonomoconvincimento dell’organo giudicante sulla natura dell’azione delibataè disvelato, in manera pregnante, dal dispositivo finale, segnatamentedalla declaratoria di esistenza del diritto a procedere esecutivamente,costituente l’oggetto tipico della controversia oppositiva contemplatadall’art. 615 cod. proc. civ..Alla luce di ciò, traspare essere frutto di mero lapsus calami ilrichiamo, in motivazione, all’art. 618 cod. proc. civ. (norma di disciplinadello svolgimento dell’opposizione agli atti esecutivi), il quale, tuttavia,fa seguito all’espressa indicazione quale «opposizione all’esecuzione»del tipo di causa oppositiva esaminata, indicazione oltretutto coerentecon l’oggetto menzionato in epigrafe e con il contenuto del dispositivo.2.3. La sentenza impugnata ha dunque deciso una controversiaqualificata come opposizione all’esecuzione: l’unico rimedio esperibilecontro di essa era l’appello.3. Il ricorso per cassazione è pertanto dichiarato inammissibile: etanto preclude l’esame delle questioni, di rito e di merito, rese oggettodei motivi su cui quello si articola; neppure sussistendo le condizioni -come elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v.Cass. 23/12/2025, n. 33932, in motivazione) per enunciare, su una opiù di esse, il principio di diritto nell’interesse della legge.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembrer.g. n. 23411/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 23411/2023Numero sezionale 41/2026Numero di raccolta generale 12983/2026Data pubblicazione 06/05/20262012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro15.000 (quindicimila) per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 9 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 23411/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]