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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11804/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentrte le conclusioni_WIPC- Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 19 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Lecce revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari alla quale il condannato [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto.

La revoca era basata sul rilievo che costui aveva commesso gravi infrazioni delle prescrizioni inerenti alla misura.

Il Tribunale di sorveglianza disponeva che il periodo fino al 14 giugno 2020 fosse considerato come espiazione della pena.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti per la revoca della misura, stabiliti dall'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla data dalla quale far decorrere gli effetti della revoca della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01).

È stato chiarito che, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01).

1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto qui richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova sulla premessa erronea dell'efficacia di un automatismo fra le violazioni delle prescrizioni e la revoca stessa, ma ha reso un giudizio di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA].

La decisione è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità delle infrazioni commesse in più occasioni e alla determinazione dell'epoca in cui si è dimostrata l'inidoneità della misura, in coincidenza con il momento in cui il condannato venne sorpreso mentre parlava con un soggetto gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti.

Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentrte le conclusioni_WIPC- Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 19 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Lecce revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari alla quale il condannato [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto. La revoca era basata sul rilievo che costui aveva commesso gravi infrazioni delle prescrizioni inerenti alla misura. Il Tribunale di sorveglianza disponeva che il periodo fino al 14 giugno 2020 fosse considerato come espiazione della pena. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti per la revoca della misura, stabiliti dall'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla data dalla quale far decorrere gli effetti della revoca della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01). È stato chiarito che, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01). 1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto qui richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova sulla premessa erronea dell'efficacia di un automatismo fra le violazioni delle prescrizioni e la revoca stessa, ma ha reso un giudizio di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza del comportamento di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità delle infrazioni commesse in più occasioni e alla determinazione dell'epoca in cui si è dimostrata l'inidoneità della misura, in coincidenza con il momento in cui il condannato venne sorpreso mentre parlava con un soggetto gravato da precedenti penali in materia di stupefacenti. Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10 settemb
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