CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11961/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 164/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 2,difesi come in atti (ricorrent e principal e ) ; contro [OSCURATO:PERSONA], difes a come in atti ( ricorrente incidentale ) ; [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, difesi come in atti (controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente successiva (da qualificarsi come ricorrente incidentale ) abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale, in ragione della reciproca soccombenza; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve invece provvedersi sulle spese processualiin favore della parte controricorrente, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; condanna la parte ricorrenteprincipale e la parte ricorrente incidentale, in solido tra loro,al pagamento, in favore della parte controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.