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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24070/2026

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icorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO;- resistente con mandato N-u mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 24070/2026TEMPOR S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- intimata -avverso la sentenza n. 1068/2023 della CORTE D'APPELLOdi LECCE, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 711/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore somministrato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (utilizzatore) dal 2012 sino al 2016, concompiti di operaio specializzato, ha agito in giudizio control’[OSCURATO:PERSONA] deducendo l’illegittimità dei contratti disomministrazione e chiedendo la costituzione tra lui el’utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato con inquadramento nel 4° livello CCNL pergli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale eidraulico-agraria, con conseguente pagamento dellespettanti differenze retributive.

In subordine, il lavoratoresomministrato ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno.Il lavoratore ha eccepito che il contratto disomministrazione è stato utilizzato in violazione dellaDirettiva 2008/2014, come interpretata dalla Corte diGiustizia, in quanto reiterato oltre un termine che può dirsiragionevole ed all’esclusivo fine di colmare stabili esigenzedi occupazione.2.

Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso.3.

La Corte di appello di Lecce ha, viceversa, accolto ladomanda risarcitoria, accertando che i contratti diNumero registro generale 15104/2024somministrazione oggetto del presente giudizio sono stati [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 24070/2026stipulati in elusione della normativa eurounitaria e della Data pubblicazione 27/07/2026legge nazionale e, pertanto, affetti da nullità. [OSCURATO:PERSONA],sebbene abbia confermato la pronuncia di prime cure inmerito alla maturata decadenza dall’impugnativa deicontratti di lavoro stipulati prima del 2.10.2015, ha valutatol’intero periodo del rapporto di lavoro somministrato, al finedi accertare se vi fosse stato un abuso dello strumentocontrattuale.

Ha rilevato che vi sono state innumerevoliproroghe per quattro anni per una durata complessivasuperiore a 36 mesi e che il lavoratore è sempre statoassegnato allo stesso utilizzatore con le medesimemansioni; altresì, ha precisato che le ragioni giustificativedi tale impiego reiterato e prolungato risultano inidonee inquanto consistenti in: “nuovi flussi di lavoro” ovvero “punteeccezionali ed impreviste di lavoro” non gestibili con ilpersonale in servizio.Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie scaturentidalla nullità dei contratti impugnati, stante l’impossibilità dicostituire in capo ad [OSCURATO:PERSONA] un rapporto di lavoro a tempoindeterminato in quanto ente pubblico non economico, laCorte territoriale ha condannato l’Agenzia al risarcimentodel danno eurounitario ex art. 32 L. 183/2010 nella misuradi sei mensilità, tenuto conto del complessivo tempo dioccupazione del prestatore di lavoro.A conforto della decisione presa in merito alla nullità delcontratto di somministrazione e alle correlate conseguenzesanzionatorie il Collegio ha valorizzato anche la circostanzadella mancata redazione del DVR previsto dall’art. 32 D.Lgs. 81/2015, norma imperativa che si applica anche alle4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a trNeu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026motivi, cui ha resistito con controricorso il dipendente. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 24070/20265.

La società [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS sono rimasti intimati.

Data pubblicazione 27/07/20266.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 32, comma 4, lettera d) della legge n. 183 del 2010.Ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale ha erratonel considerare, ai fini della valutazione dell’abusivo utilizzodei contratti di somministrazione, anche i contratti per cuiè maturato il termine di decadenza per l’impugnazione ingiudizio, ossia quelli antecedenti al 2.10.2015.Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per averevalorizzato, ai fini della verifica dell'abusivo ricorso allasomministrazione di lavoro a termine, anche le missionianteriori non tempestivamente impugnate, assumendo chela decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), dellalegge n. 183 del 2010 ne precluderebbe qualsiasi rilevanzaprocessuale.1.1 La censura non può essere condivisa.1.2 La Corte territoriale si è attenuta al principio affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22861/2022)secondo cui, in materia di somministrazione di lavoro atempo determinato, l'art. 5, par. 5, della direttiva2008/104/CE impone di verificare se la reiterazione dellemissioni presso il medesimo utilizzatore abbia trasformatoun istituto destinato a soddisfare esigenze temporanee inuna modalità stabile e permanente di impiego dellavoratore.

A tal fine il giudice di merito è tenuto aprocedere ad una valutazione complessiva dell'interavicenda lavorativa, considerando tutte le circostanzNeu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026pertinenti del caso concreto.

In tale prospettiva, quesNutmae ro di raccolta generale 24070/2026Corte ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 32 della Data pubblicazione 27/07/2026legge n. 183 del 2010 opera sul piano dell'eserciziodell'azione riferita ai singoli contratti non tempestivamenteimpugnati, ma non impedisce di prendere in considerazionele relative missioni quali dati storici rilevanti ai finidell'accertamento dell'eventuale abuso derivante dalla lororeiterazione.1.3 La diversa interpretazione prospettata dalla ricorrentefinirebbe per compromettere l'effettività della tutelaperseguita dall'ordinamento unionale, poiché sottrarrebbeal giudice proprio gli elementi necessari per verificare sel'utilizzazione del lavoratore mediante una successione dimissioni abbia oltrepassato il limite della temporaneità checaratterizza l'istituto della somministrazione.

La verificadell'abuso richiede, infatti, una valutazione globale delladurata, continuità e modalità di svolgimento del rapporto,che non può essere artificiosamente frammentata in unapluralità di episodi autonomi e reciprocamente irrilevanti.1.4 Né può sostenersi che tale approdo ermeneuticodetermini un'inammissibile elusione della disciplinadecadenziale.

La Corte territoriale non ha, infatti, attribuitoeffetti costitutivi o demolitori ai contratti ormai coperti dadecadenza, né ha consentito la rimessione in termini dellavoratore rispetto ad azioni ormai precluse.

Essa si èlimitata a utilizzare tali rapporti come circostanze fattualidel complessivo contesto lavorativo, al solo fine di accertarese la sequenza delle missioni, considerata nella suainterezza, fosse sintomatica di un impiego non piùriconducibile alla logica della temporaneità.1.5 La decisione impugnata risulta, pertanto, conforme aNlu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026principio secondo cui la decadenza dall'impugnazione dNuemie ro di raccolta generale 24070/2026singoli contratti di somministrazione non preclude al giudice Data pubblicazione 27/07/2026di considerarli, in via incidentale e quali meri antecedentifattuali, per verificare se la reiterazione delle missionipresso il medesimo utilizzatore abbia realizzato un utilizzoabusivo dell'istituto incompatibile con gli obiettivi perseguitidalla direttiva 2008/104/CE.Il motivo deve conseguentemente essere rigettato.2.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione di legge, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 32, comma 4, lettera d) della legge n. 183 del 2010sotto altro e differente profilo.In particolare, si sostiene che la richiamata sentenza diquesta Corte n. 22681/2022 avrebbe ad oggetto unafattispecie diversa relativa ad un rapporto di lavoroprotrattosi dal 2008 al 2016 con oltre 65 mesi diprestazione lavorativa in forza di 10 contratti disomministrazione a tempo determinato, a differenza delpresente giudizio in cui la reiterazione sarebbe stata dimeno di 4 anni.Inoltre, la censura evidenzia come il contratto disomministrazione a differenza del contratto a tempodeterminato sia compatibile con le esigenze riferibiliall’ordinaria attività dell’utilizzatore.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedella disciplina nazionale e unionale in materia disomministrazione di lavoro a tempo determinato,censurando l'accertamento compiuto dalla Corte territorialein ordine alla sussistenza di un utilizzo abusivo dell'istitutoNumero registro generale 15104/2024e contestando la valutazione delle circostanze fattuali [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 24070/2026valorizzate dal giudice di merito.

Data pubblicazione 27/07/20262.3 La censura, pur formalmente prospettata ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., investe in realtàl'apprezzamento di merito svolto dalla sentenza impugnatain ordine alla concreta configurabilità di una reiterazionetale da oltrepassare il limite di una durata ragionevolmentecompatibile con il carattere temporaneo dellasomministrazione.2.4 Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte(Cass. 22861/2022), in conformità all'interpretazionedell'art. 5, par. 5, della direttiva 2008/104/CE, haaffermato che l'accertamento dell'eventuale abusonell'utilizzo reiterato di missioni presso il medesimoutilizzatore richiede una valutazione complessiva dellecircostanze del caso concreto, dovendosi verificare, tral'altro, la durata delle missioni, la loro continuità, leesigenze organizzative dell'impresa, la presenza di ragioniobiettive e le peculiarità del settore interessato.

La verificadel superamento del limite della temporaneità costituisce,pertanto, giudizio demandato al giudice del merito.2.5 Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione di tale criterio ermeneutico, procedendo aduna valutazione complessiva della vicenda lavorativa epervenendo, con motivazione articolata e logicamentecoerente, alla conclusione che il ricorso allasomministrazione avesse assunto carattere elusivo dellefinalità proprie dell'istituto.2.6 A fronte di tale accertamento, la ricorrente nondenuncia l'adozione di un parametro giuridico diverso daquello indicato dalla giurisprudenza di legittimità, néNumero registro generale 15104/2024individua un effettivo errore interpretativo della normativa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 24070/2026nazionale o unionale, ma si limita a contrapporre una Data pubblicazione 27/07/2026diversa lettura delle risultanze fattuali, insistendo sulladurata del rapporto, sulla successione delle missioni e sulsignificato da attribuire agli elementi istruttori acquisiti.2.7 In tal modo, tuttavia, il ricorso sollecita unarivalutazione del merito incompatibile con la funzione delgiudizio di cassazione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,infatti, una volta che il giudice di merito abbiacorrettamente individuato il parametro normativo diriferimento e abbia proceduto all'apprezzamento dellecircostanze concrete rilevanti, la relativa valutazione non ècensurabile in sede di legittimità mediante la meraprospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti o di unadifferente ponderazione del materiale probatorio.2.8 Né il motivo è riconducibile all'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., non essendo dedotto l'omesso esame di unpreciso fatto storico, principale o secondario, aventecarattere decisivo e formatosi oggetto di discussione tra leparti, ma essendo piuttosto contestata la valutazione che ilgiudice di merito ha compiuto dei fatti esaminati.La censura si risolve pertanto nella richiesta di un nuovogiudizio sul merito della controversia, estraneo al sindacatodi legittimità e, come tale, inammissibile.Deve conseguentemente trovare applicazione il principiosecondo cui l'accertamento del carattere abusivo dellareiterazione delle missioni di somministrazione presso ilmedesimo utilizzatore, ove effettuato dal giudice di meritosulla base del corretto parametro della temporaneitàdell'istituto e sorretto da motivazione non apparente,integra una valutazione di fatto non sindacabile iNnu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026cassazione se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primNumoe ro di raccolta generale 24070/2026comma, n. 5, c.p.c., non essendo consentito alla parte Data pubblicazione 27/07/2026ricorrente sollecitare una diversa ponderazione dellerisultanze istruttorie o una differente ricostruzione dellavicenda concreta.2.9 Il profilo di censura riguardante la diversità trasomministrazione e contratto a tempo determinato è,invece, palesamente infondato alla luce delle considerazionisvolte con riferimento al primo motivo.3.

Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione dilegge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., conriferimento all’art. 3 d.lgs. n. 368 del 2001.La sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,risulta assolutamente parziale ed erronea e vaconseguentemente modificata nel punto in cui ha stabilitoche il contratto di somministrazione a tempo determinatoera nullo per asserita mancata effettuazione dellavalutazione dei rischi senza tener conto, in primo luogo,della non applicabilità alla [OSCURATO:PERSONA] dellasanzione e in subordine dell’accertata effettuazione dellavalutazione dei rischi con riferimento alla mansioneprevalente.3.1 Tale censura è da ritenersi assorbita dal rigetto deiprecedenti motivi considerato che la nullità dei contratti disomministrazione è sorretta dall’accertamento compiutodalla Corte territoriale con riferimento alla illegittimareiterazione dei medesimi, per cui la nullità per mancataeffettuazione della valutazione dei rischi perde valenza aifini della decisione.4.

In conclusione, il ricorso va respinto.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese deNlu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 24070/20266.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 Data pubblicazione 27/07/2026del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n.4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% e accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro della Corte di cassazione, il 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO;- resistente con mandato N-u mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 24070/2026TEMPOR S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- intimata -avverso la sentenza n. 1068/2023 della CORTE D'APPELLOdi LECCE, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 711/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore somministrato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (utilizzatore) dal 2012 sino al 2016, concompiti di operaio specializzato, ha agito in giudizio control’[OSCURATO:PERSONA] deducendo l’illegittimità dei contratti disomministrazione e chiedendo la costituzione tra lui el’utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato con inquadramento nel 4° livello CCNL pergli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale eidraulico-agraria, con conseguente pagamento dellespettanti differenze retributive. In subordine, il lavoratoresomministrato ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento del danno.Il lavoratore ha eccepito che il contratto disomministrazione è stato utilizzato in violazione dellaDirettiva 2008/2014, come interpretata dalla Corte diGiustizia, in quanto reiterato oltre un termine che può dirsiragionevole ed all’esclusivo fine di colmare stabili esigenzedi occupazione.2. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso.3. La Corte di appello di Lecce ha, viceversa, accolto ladomanda risarcitoria, accertando che i contratti diNumero registro generale 15104/2024somministrazione oggetto del presente giudizio sono stati [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 24070/2026stipulati in elusione della normativa eurounitaria e della Data pubblicazione 27/07/2026legge nazionale e, pertanto, affetti da nullità. [OSCURATO:PERSONA],sebbene abbia confermato la pronuncia di prime cure inmerito alla maturata decadenza dall’impugnativa deicontratti di lavoro stipulati prima del 2.10.2015, ha valutatol’intero periodo del rapporto di lavoro somministrato, al finedi accertare se vi fosse stato un abuso dello strumentocontrattuale. Ha rilevato che vi sono state innumerevoliproroghe per quattro anni per una durata complessivasuperiore a 36 mesi e che il lavoratore è sempre statoassegnato allo stesso utilizzatore con le medesimemansioni; altresì, ha precisato che le ragioni giustificativedi tale impiego reiterato e prolungato risultano inidonee inquanto consistenti in: “nuovi flussi di lavoro” ovvero “punteeccezionali ed impreviste di lavoro” non gestibili con ilpersonale in servizio.Con riguardo alle conseguenze sanzionatorie scaturentidalla nullità dei contratti impugnati, stante l’impossibilità dicostituire in capo ad [OSCURATO:PERSONA] un rapporto di lavoro a tempoindeterminato in quanto ente pubblico non economico, laCorte territoriale ha condannato l’Agenzia al risarcimentodel danno eurounitario ex art. 32 L. 183/2010 nella misuradi sei mensilità, tenuto conto del complessivo tempo dioccupazione del prestatore di lavoro.A conforto della decisione presa in merito alla nullità delcontratto di somministrazione e alle correlate conseguenzesanzionatorie il Collegio ha valorizzato anche la circostanzadella mancata redazione del DVR previsto dall’art. 32 D.Lgs. 81/2015, norma imperativa che si applica anche alle4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a trNeu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026motivi, cui ha resistito con controricorso il dipendente. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 24070/20265. La società [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS sono rimasti intimati. Data pubblicazione 27/07/20266. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 32, comma 4, lettera d) della legge n. 183 del 2010.Ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale ha erratonel considerare, ai fini della valutazione dell’abusivo utilizzodei contratti di somministrazione, anche i contratti per cuiè maturato il termine di decadenza per l’impugnazione ingiudizio, ossia quelli antecedenti al 2.10.2015.Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per averevalorizzato, ai fini della verifica dell'abusivo ricorso allasomministrazione di lavoro a termine, anche le missionianteriori non tempestivamente impugnate, assumendo chela decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d), dellalegge n. 183 del 2010 ne precluderebbe qualsiasi rilevanzaprocessuale.1.1 La censura non può essere condivisa.1.2 La Corte territoriale si è attenuta al principio affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22861/2022)secondo cui, in materia di somministrazione di lavoro atempo determinato, l'art. 5, par. 5, della direttiva2008/104/CE impone di verificare se la reiterazione dellemissioni presso il medesimo utilizzatore abbia trasformatoun istituto destinato a soddisfare esigenze temporanee inuna modalità stabile e permanente di impiego dellavoratore. A tal fine il giudice di merito è tenuto aprocedere ad una valutazione complessiva dell'interavicenda lavorativa, considerando tutte le circostanzNeu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026pertinenti del caso concreto. In tale prospettiva, quesNutmae ro di raccolta generale 24070/2026Corte ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 32 della Data pubblicazione 27/07/2026legge n. 183 del 2010 opera sul piano dell'eserciziodell'azione riferita ai singoli contratti non tempestivamenteimpugnati, ma non impedisce di prendere in considerazionele relative missioni quali dati storici rilevanti ai finidell'accertamento dell'eventuale abuso derivante dalla lororeiterazione.1.3 La diversa interpretazione prospettata dalla ricorrentefinirebbe per compromettere l'effettività della tutelaperseguita dall'ordinamento unionale, poiché sottrarrebbeal giudice proprio gli elementi necessari per verificare sel'utilizzazione del lavoratore mediante una successione dimissioni abbia oltrepassato il limite della temporaneità checaratterizza l'istituto della somministrazione. La verificadell'abuso richiede, infatti, una valutazione globale delladurata, continuità e modalità di svolgimento del rapporto,che non può essere artificiosamente frammentata in unapluralità di episodi autonomi e reciprocamente irrilevanti.1.4 Né può sostenersi che tale approdo ermeneuticodetermini un'inammissibile elusione della disciplinadecadenziale. La Corte territoriale non ha, infatti, attribuitoeffetti costitutivi o demolitori ai contratti ormai coperti dadecadenza, né ha consentito la rimessione in termini dellavoratore rispetto ad azioni ormai precluse. Essa si èlimitata a utilizzare tali rapporti come circostanze fattualidel complessivo contesto lavorativo, al solo fine di accertarese la sequenza delle missioni, considerata nella suainterezza, fosse sintomatica di un impiego non piùriconducibile alla logica della temporaneità.1.5 La decisione impugnata risulta, pertanto, conforme aNlu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026principio secondo cui la decadenza dall'impugnazione dNuemie ro di raccolta generale 24070/2026singoli contratti di somministrazione non preclude al giudice Data pubblicazione 27/07/2026di considerarli, in via incidentale e quali meri antecedentifattuali, per verificare se la reiterazione delle missionipresso il medesimo utilizzatore abbia realizzato un utilizzoabusivo dell'istituto incompatibile con gli obiettivi perseguitidalla direttiva 2008/104/CE.Il motivo deve conseguentemente essere rigettato.2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione di legge, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazioneall’art. 32, comma 4, lettera d) della legge n. 183 del 2010sotto altro e differente profilo.In particolare, si sostiene che la richiamata sentenza diquesta Corte n. 22681/2022 avrebbe ad oggetto unafattispecie diversa relativa ad un rapporto di lavoroprotrattosi dal 2008 al 2016 con oltre 65 mesi diprestazione lavorativa in forza di 10 contratti disomministrazione a tempo determinato, a differenza delpresente giudizio in cui la reiterazione sarebbe stata dimeno di 4 anni.Inoltre, la censura evidenzia come il contratto disomministrazione a differenza del contratto a tempodeterminato sia compatibile con le esigenze riferibiliall’ordinaria attività dell’utilizzatore.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedella disciplina nazionale e unionale in materia disomministrazione di lavoro a tempo determinato,censurando l'accertamento compiuto dalla Corte territorialein ordine alla sussistenza di un utilizzo abusivo dell'istitutoNumero registro generale 15104/2024e contestando la valutazione delle circostanze fattuali [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 24070/2026valorizzate dal giudice di merito. Data pubblicazione 27/07/20262.3 La censura, pur formalmente prospettata ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., investe in realtàl'apprezzamento di merito svolto dalla sentenza impugnatain ordine alla concreta configurabilità di una reiterazionetale da oltrepassare il limite di una durata ragionevolmentecompatibile con il carattere temporaneo dellasomministrazione.2.4 Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte(Cass. 22861/2022), in conformità all'interpretazionedell'art. 5, par. 5, della direttiva 2008/104/CE, haaffermato che l'accertamento dell'eventuale abusonell'utilizzo reiterato di missioni presso il medesimoutilizzatore richiede una valutazione complessiva dellecircostanze del caso concreto, dovendosi verificare, tral'altro, la durata delle missioni, la loro continuità, leesigenze organizzative dell'impresa, la presenza di ragioniobiettive e le peculiarità del settore interessato. La verificadel superamento del limite della temporaneità costituisce,pertanto, giudizio demandato al giudice del merito.2.5 Nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione di tale criterio ermeneutico, procedendo aduna valutazione complessiva della vicenda lavorativa epervenendo, con motivazione articolata e logicamentecoerente, alla conclusione che il ricorso allasomministrazione avesse assunto carattere elusivo dellefinalità proprie dell'istituto.2.6 A fronte di tale accertamento, la ricorrente nondenuncia l'adozione di un parametro giuridico diverso daquello indicato dalla giurisprudenza di legittimità, néNumero registro generale 15104/2024individua un effettivo errore interpretativo della normativa [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 24070/2026nazionale o unionale, ma si limita a contrapporre una Data pubblicazione 27/07/2026diversa lettura delle risultanze fattuali, insistendo sulladurata del rapporto, sulla successione delle missioni e sulsignificato da attribuire agli elementi istruttori acquisiti.2.7 In tal modo, tuttavia, il ricorso sollecita unarivalutazione del merito incompatibile con la funzione delgiudizio di cassazione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,infatti, una volta che il giudice di merito abbiacorrettamente individuato il parametro normativo diriferimento e abbia proceduto all'apprezzamento dellecircostanze concrete rilevanti, la relativa valutazione non ècensurabile in sede di legittimità mediante la meraprospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti o di unadifferente ponderazione del materiale probatorio.2.8 Né il motivo è riconducibile all'art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., non essendo dedotto l'omesso esame di unpreciso fatto storico, principale o secondario, aventecarattere decisivo e formatosi oggetto di discussione tra leparti, ma essendo piuttosto contestata la valutazione che ilgiudice di merito ha compiuto dei fatti esaminati.La censura si risolve pertanto nella richiesta di un nuovogiudizio sul merito della controversia, estraneo al sindacatodi legittimità e, come tale, inammissibile.Deve conseguentemente trovare applicazione il principiosecondo cui l'accertamento del carattere abusivo dellareiterazione delle missioni di somministrazione presso ilmedesimo utilizzatore, ove effettuato dal giudice di meritosulla base del corretto parametro della temporaneitàdell'istituto e sorretto da motivazione non apparente,integra una valutazione di fatto non sindacabile iNnu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026cassazione se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primNumoe ro di raccolta generale 24070/2026comma, n. 5, c.p.c., non essendo consentito alla parte Data pubblicazione 27/07/2026ricorrente sollecitare una diversa ponderazione dellerisultanze istruttorie o una differente ricostruzione dellavicenda concreta.2.9 Il profilo di censura riguardante la diversità trasomministrazione e contratto a tempo determinato è,invece, palesamente infondato alla luce delle considerazionisvolte con riferimento al primo motivo.3. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione dilegge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., conriferimento all’art. 3 d.lgs. n. 368 del 2001.La sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,risulta assolutamente parziale ed erronea e vaconseguentemente modificata nel punto in cui ha stabilitoche il contratto di somministrazione a tempo determinatoera nullo per asserita mancata effettuazione dellavalutazione dei rischi senza tener conto, in primo luogo,della non applicabilità alla [OSCURATO:PERSONA] dellasanzione e in subordine dell’accertata effettuazione dellavalutazione dei rischi con riferimento alla mansioneprevalente.3.1 Tale censura è da ritenersi assorbita dal rigetto deiprecedenti motivi considerato che la nullità dei contratti disomministrazione è sorretta dall’accertamento compiutodalla Corte territoriale con riferimento alla illegittimareiterazione dei medesimi, per cui la nullità per mancataeffettuazione della valutazione dei rischi perde valenza aifini della decisione.4. In conclusione, il ricorso va respinto.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese deNlu mero registro generale 15104/2024Numero sezionale 3249/2026giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 24070/20266. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 Data pubblicazione 27/07/2026del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n.4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% e accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezionelavoro della Corte di cassazione, il 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi