CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04095/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio motivazionale in riferimento alla mancata applicazione di una delle pene sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, è del tutto generico dal momento che - come emerge a pag. 7 della impugnata sentenza - la Corte territoriale ha fornito sul punto una motivazione esente dai vizi contestati dalla difesa, esprimendo, con argomenti di fatto non rivedibili, valutazioni negative sulla personalità delle ricorrenti ed una prognosi positiva di ricaduta nel reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29