CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto come furto consumato, anziché tentato, nonostante dagli atti risulti che l'intera azione criminosa si è svolta sotto la costante osservazione del personale di sorveglianza dell'esercizio commerciale nel quale è stata sottratta la merce poi rinvenuta in possesso della [OSCURATO:PERSONA], rimanendo irrilevante che la stessa sia stata bloccata solo dopo aver superato le casse senza aver pagato la medesima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha qualificato il fatto contestato come furto consumato in quanto, essendo stata l'imputata intercettata dall'addetto alla sorveglianza dell'esercizio commerciale solo dopo aver varcato le casse, deve ritenersi che la refurtiva sia uscita dalla sfera di controllo del proprietario e dello stesso soggetto da questi delegato alla vigilanza. Tale interpretazione è stata avvalorata dai giudici del merito evocando un orientamento giurisprudenziale oramai risalente e successivamente corretto dalle Sezioni Unite, che hanno affermato principi affatto diversi e di cui la sentenza non ha effettivamente tenuto conto. Infatti secondo Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186, nel caso di furto commesso in un supermercato, ai fini della qualificazione della condotta illecita come tentativo e non invece come reato consumato, non rileva di per sè il fatto che il soggetto che ha sottratto la merce dai banchi di vendita abbia oltrepassato o meno le casse. Ciò che rileva è che l'eventuale nnonitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscano o meno la consumazione del delitto di furto, ossia il conseguimento da parte dell'agente, anche se per un breve tempo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Peraltro, ciò non è sufficiente a ritenere fondato il ricorso. Ed infatti i giudici del merito, pur rifacendosi a principi erronei, non per questo hanno errato anche nella qualificazione giuridica del fatto, per come incontestatamente ricostruito dalla sentenza. In tal senso va infatti osservato che la Corte ha precisato come l'addetto alla sorveglianza, dopo aver notato l'imputata uscire da un camerino con la merce in precedenza prelevata dagli scaffali di vendita, non l'ha seguita nel suo percorso verso le casse, ma è a sua volta entrato nel camerino rinvenendo al suo interno le placche antitaccheggio asportate dai singoli beni. A questo punto il medesimo si è posto alla ricerca della [OSCURATO:PERSONA], sorprendendola all'esterno dell'esercizio commerciale e riscontrando che ella era uscita senza pagare la merce. Deve dunque convenirsi che, facendo comunque corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, la sentenza ha ritenuto il furto consumato proprio in ragione della temporanea acquisizione da parte dell'imputata della piena disponibilità dei beni in ragione del fatto che il sorvegliante non ha impedito nell'immediatezza l'impossessamento, interrompendo l'attività di monitoraggio dei suoi movimenti per accertare all'interno del camerino se effettivamente ella avesse sottratto la merce che le aveva visto prelevare dagli scaffali. Solo a questo punto si è posto alla ricerca della [OSCURATO:PERSONA], intercettandola soltanto in un momento successivo ed all'esterno dell'esercizio commerciale, quando dunque la stessa aveva già conseguito la piena ed autonoma disponibilità della refurtiva, rimanendo irrilevante che tale disponibilità abbia avuto breve durata. Conseguentemente irrilevante è l'evocazione da parte del giudice del merito di un principio errato, una volta che la soluzione della quaestio iuris - ossia la qualificazione giuridica del fatto - risulta comunque corretta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagament