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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 24922/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contestano la sussistenza delle condotte materiali costituenti l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 393 cod. pen. e, in particolare, i comportamenti violenti e minacciosi ascritti al ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che le aggressioni fisiche poste in essere dall'imputato sono state riferite dai testimoni ammessi in primo grado, i quali hanno puntualmente descritto i comportamenti violenti del Falcone nei confronti della vittima, nonché lo stato di timore e preoccupazione in cui versava quest'ultima; considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto trae la prova dell'esistenza di rapporti contrattuali tra l'imputato e la persona offesa dai documenti prodotti dalla difesa del Falcone e, in particolare, dal contratto preliminare di vendita stipulato il 7 novembre 2012 e dal contratto di appalto concluso, lo stesso giorno, dalla madre dell'imputato con la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" per la realizzazione sul terreno oggetto del preliminare delle opere progettate dall'imputato; vista la memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2024 che nulla aggiunge ai fini del vaglio di ammissibilità del presente ricorso; vista la memoria della parte civile del 21 maggio 2024 e considerato che la richiesta di liquidazione delle ulteriori spese processuali non merita accoglimento, in quanto non è stata effettivamente esplicata un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contestano la sussistenza delle condotte materiali costituenti l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 393 cod. pen. e, in particolare, i comportamenti violenti e minacciosi ascritti al ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che le aggressioni fisiche poste in essere dall'imputato sono state riferite dai testimoni ammessi in primo grado, i quali hanno puntualmente descritto i comportamenti violenti del Falcone nei confronti della vittima, nonché lo stato di timore e preoccupazione in cui versava quest'ultima; considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., denunciando l'illogicità della motivazione, sono manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto trae la prova dell'esistenza di rapporti contrattuali tra l'imputato e la persona offesa dai documenti prodotti dalla difesa del Falcone e, in particolare, dal contratto preliminare di vendita stipulato il 7 novembre 2012 e dal contratto di appalto concluso, lo stesso giorno, dalla madre dell'imputato con la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" per la realizzazione sul terreno oggetto del preliminare delle opere progettate dall'imputato; vista la memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] del 2 maggio 2024 che nulla aggiunge ai fini del vaglio di ammissibilità del presente ricorso; vista la memoria della parte civile del 21 maggio 2024 e considerato che la richiesta di liquidazione delle ulteriori spese processuali non merita accoglimento, in quanto non è stata effettivamente esplicata un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 28 maggio 2024 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 24922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris