CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21236/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXe l'ordinanzaimpugnata.1. Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo non superano il vagliopreliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra tutti i reati non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (oltre un anno e sei mesi) ele modalità delle condotte, connotate da reattività non controllata, ma anche l’assenza dicircostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione delprimo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Si tratta, infatti, di plurimecondotte di lesioni personali, violenza privata ed atti sessuali commessi dal gennaio 2017 aldicembre 2018.2. Le censure del ricorrente sollecitano, in termini generici, una lettura alternativa delcompendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica tra i reatisia la condizione di tossicodipendenza.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.3. Il documentato percorso di risocializzazione intrapreso ai fini dell’ottenimento dimisure alternative al carcere non è stato considerato favorevolmente perché le valutazioniespresse dagli esperti, anziché smentirlo, confermano il dato, risultante dalle sentenze inesecuzione, che le azioni delittuose sono state commesse dall’odierno ricorrente con dolo diimpeto in assenza di un’ideazione unitaria.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.