CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 12499/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18807/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura per notaio [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 2264, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via dei Gracchi n. 187; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; - controricorrente – Specificità motivi di appello-processo tributario per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, s ezione staccata di Catania, n. 531 /201 6 , depo sitata in data 10/02/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento sintetico a fini Irpef per l’anno di imposta 2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], recuperando maggior imponibile in base al cd. redditometro; -la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ragusa rigettava il ricorso; - l a Commissione tributaria regionale ( CTR ) de lla Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello, in assenza di specifici motivi di impugnazionenon avendo il ricorrente dedotto delle censure specifiche alle argomentazioni del giudice di primo grado; - contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base adue motivi , illustrati da successiva memoria ; -resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; -il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), ilricorrente deduce violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la CTR ha errato nel ritenere inammissibile l’appello. Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), ilricorrente deduce violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, riproponendo la medesima censura. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante: Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass.21/07/2020, n. 15519; Cass. 2/12/2020, n. 27496; Cass. 11/02/2021, n. 3443; Cass. 10/03/2021, n. 6596; Cass. 11/03/2021, nn. 6850 e 6852; Cass. 26/05/2021, nn. 14562 e 14582; Cass. 27/05/2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass.21/11/2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suocomplesso (Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass.21/07/2020, n. 15519; Cass. 26/05/2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14582). Nel processo tributario vige, quindi, il principio del carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís, Cass. 29/02/2012, n. 3064; Cass. 22/01/2016, n. 1200; Cass.22/03/2017, n. 7369; Cass. 28/09/2018, n. 23532). Ha quindi errato la CTR nel ritenere che la mera reiterazione dei motivi fosse inidonea a generare valida impugnazione, richiedendo necessaria una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte del primo giudice. Peraltro nel caso di specie la ricorrente ha trascritto interi passaggi dell’atto di appello, dalla lettura dei quali emerge, invero, anche la presenza di un’articolata censura alla sentenza di primo grado, che per alcuni motivi si fonda anche sulla censurata interpretazione di un documento prodotto nel corso del giudizio di primo grado (il terzo motivo), e sulla produzione di nuovi documenti (ii settimo motivo), di per sé evidentemente incompatibili anche con la ritenuta mera riproposizione degli argomenti di primo grado. 3. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza di appello e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demandadi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui demanda