Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 30848/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.

Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che i ricorrenti - in violazione del principio di autosufficienza - hanno omesso di allegare alle loro impugnazioni gli atti di gravame con i quali avrebbero chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva; Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno omesso di specificare le ragioni in base alle quali sarebbero stati meritevoli della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 d.lgs. 689/81; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che i ricorrenti - in violazione del principio di autosufficienza - hanno omesso di allegare alle loro impugnazioni gli atti di gravame con i quali avrebbero chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva; Rilevato, altresì, che i ricorrenti hanno omesso di specificare le ragioni in base alle quali sarebbero stati meritevoli della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art.53 d.lgs. 689/81; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 30848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris