CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 31004/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Roma in sede di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza della sezione Quinta penale n. 6931 - 2024, del 17 novembre 2023, è stata confermata la condanna resa dal Tribunale di Cassino, tra gli altri, nei confronti del ricorrente, per il reato di lesioni personali, alla pena di mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento - affidato a due motivi (eccessività della pena irrogata e vizio di motivazione sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., della sospensione condizionale della pena, erronea applicazione degli artt.163 e 164 cod. pen. - primo motivo; violazione dell'art. 157 cod. pen. - secondo motivo) - è inammissibile. Rilevato, infatti, quanto al primo motivo, che questo è riproduttivo di motivi di censura già vagliati dal Giudice del rinvio, con argomenti di merito non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, comunque, in parte versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA], altresì, quanto al secondo motivo che questo è manifestamente infondato posto che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 - 01) e che, comunque, nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (tra le molte altre, Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Rv. 284703 - 01). Rilevato, invero, che, nel caso al vaglio, l'annullamento parziale è intervenuto in data 17 novembre 2023 (fatto del 13 agosto 2016) e che, in ogni caso, il reato non era prescritto alla data della sentenza di annullamento con rinvio, considerato il termine massimo di anni sette e mesi sei derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025