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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2020

Cassazione n. 36300/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 gennaio 2020 la Corte di appello di Bologna confermava la precedente sentenza con cui il Tribunàle di Forlì, il giorno 15 maggio 2016 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della S.N.C.

"[OSCURATO:PERSONA] E C.", alla pena di mesi 1 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della fattispecie di reato di cui all'imputazione; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabile anche al fallito l'onere di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'art. 5 del D.P.R: n. 322 del 1998 circa la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta precedenti al fallimento.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il secondo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi, a vario titolo, la statuizione di reità del Bienni, risultano manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente chiarito che tanto l'elemento soggettivo richiesto dal legislatore per l'integrazione del reato contestato al Bienni, quanto quello oggettivo, risultavano parimenti sussistenti nel caso in oggetto stante la lettera del succitato art. 5 del D.P.R. 322 del 1998 secondo cui era onere del prevenuto presentare la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010 essendo il fallimento intervenuto nell'anno d'imposta 2011; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ey-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 gennaio 2020 la Corte di appello di Bologna confermava la precedente sentenza con cui il Tribunàle di Forlì, il giorno 15 maggio 2016 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale della S.N.C. "[OSCURATO:PERSONA] E C.", alla pena di mesi 1 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della fattispecie di reato di cui all'imputazione; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabile anche al fallito l'onere di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'art. 5 del D.P.R: n. 322 del 1998 circa la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta precedenti al fallimento. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo ed il secondo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi, a vario titolo, la statuizione di reità del Bienni, risultano manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente chiarito che tanto l'elemento soggettivo richiesto dal legislatore per l'integrazione del reato contestato al Bienni, quanto quello oggettivo, risultavano parimenti sussistenti nel caso in oggetto stante la lettera del succitato art. 5 del D.P.R. 322 del 1998 secondo cui era onere del prevenuto presentare la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010 essendo il fallimento intervenuto nell'anno d'imposta 2011; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. ey-
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