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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06816/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26220-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 1852/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La soc.

Francesco di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento per tributi Irpef relativi all'anno di imposta 1999 .

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, la sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lazio rigettava l'appello; la Corte di Cassazione con ordinanza nr 23670/2010 dichiarava la nullità dell'intero giudizio rimettendo la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio; riassunto il procedimento dalla società ricorrente nei confronti dei soci la CTP di Roma accoglieva nuovamente il ricorso con sentenza che veniva gravata dall'Agenzia delle Entrate, la CTR dichiarava inammissibile l'appello in quanto l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado sarebbe stato tardivamente notificato all'appellato.

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Ric. 2020 n. 26220 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo d'impugnazione l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.46 comma 17 e 58 della

I. 69/ 09 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 per avere la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell'appello dell'Agenzia computando il termine in sei mesi anziché in un anno. 2 D motivo è fondato. 2.1 I giudici di seconde cure hanno ritenuto intempestivo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto notificato via pec in data 28/8/2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi dal momento che la sentenza della CTR è stata depositata in data 5/9/2017. 2.2 Per effetto del duplice richiamo contenuto negli artt. 51 1 comma e 38 d.lvo 546/1992 anche nel processo tributario trova applicazione la disciplina del «termine lungo>> dell'impugnazione, attualmente fissato dall'ad 327 comma 1 cpc, in sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. 2.3 La disposizione testè menzionata prevedeva il termine di un anno, ridotto a sei mesi dall' art. 46, comma 17 della

I. 69/2009, l'art 58 comma 1 della medesima legge stabilisce espressamente l'applicabilità della modifica dei termini ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge e, quindi, a decorrere dal 4/7/2009. 2.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, Ric. 2020 n. 26220 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -3- che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» (cfr. Cass. 17060/2012, n. 6007/2012 e 15741/2013) 2.5 Nel caso di specie risulta che il giudizio sia iniziato nel 2004 con la conseguente applicazione del termine di un anno e 31 giorni che, quindi, risulta largamente osservato 3 Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra e provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 gennaio il Presidente dr.

LLìcio Napolitano r [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26220-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 1852/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La soc. Francesco di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento per tributi Irpef relativi all'anno di imposta 1999 . 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, la sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale del Lazio rigettava l'appello; la Corte di Cassazione con ordinanza nr 23670/2010 dichiarava la nullità dell'intero giudizio rimettendo la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio; riassunto il procedimento dalla società ricorrente nei confronti dei soci la CTP di Roma accoglieva nuovamente il ricorso con sentenza che veniva gravata dall'Agenzia delle Entrate, la CTR dichiarava inammissibile l'appello in quanto l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado sarebbe stato tardivamente notificato all'appellato. 5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. Ric. 2020 n. 26220 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo d'impugnazione l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.46 comma 17 e 58 della I. 69/ 09 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 per avere la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell'appello dell'Agenzia computando il termine in sei mesi anziché in un anno. 2 D motivo è fondato. 2.1 I giudici di seconde cure hanno ritenuto intempestivo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto notificato via pec in data 28/8/2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi dal momento che la sentenza della CTR è stata depositata in data 5/9/2017. 2.2 Per effetto del duplice richiamo contenuto negli artt. 51 1 comma e 38 d.lvo 546/1992 anche nel processo tributario trova applicazione la disciplina del «termine lungo>> dell'impugnazione, attualmente fissato dall'ad 327 comma 1 cpc, in sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. 2.3 La disposizione testè menzionata prevedeva il termine di un anno, ridotto a sei mesi dall' art. 46, comma 17 della I. 69/2009, l'art 58 comma 1 della medesima legge stabilisce espressamente l'applicabilità della modifica dei termini ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge e, quindi, a decorrere dal 4/7/2009. 2.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, Ric. 2020 n. 26220 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio» (cfr. Cass. 17060/2012, n. 6007/2012 e 15741/2013) 2.5 Nel caso di specie risulta che il giudizio sia iniziato nel 2004 con la conseguente applicazione del termine di un anno e 31 giorni che, quindi, risulta largamente osservato 3 Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra e provveda alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 gennaio il Presidente dr. LLìcio Napolitano r [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris