CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18312/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avv'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / R.G. n. 29385/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Esaminato il ricorso, relativo alla diminuzione della pena pecuniaria prevista per il giudizio abbreviato; Rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nel caso di specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 20