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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16439/2026

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correnti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti GiovanniVerde e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchéDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Salerno, n. 85/2021 del 29gennaio 2021.Numero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Tribunale di Salerno, con sentenza n. 472/2019, ha accolto la querela difalso proposta, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio n. 367/2014 e ha dichiarato la nullità del testamento olografo di MarioRusso, datato 20 gennaio 2011, ad eccezione della relativa sottoscrizione.d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 85/2021, haaccolto.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 602, 606, 2697 e 2702 c.c. in quanto la corte territorialeavrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell’assoluta certezza della falsitàdel testamento olografo piuttosto che quella della probabilità tecnica della falsitàstessa, accertata dal CTU, dovendo applicare la regola civilistica del “piùprobabile che non”.Il perito avrebbe rilevato, come accertato nella sentenza di primo grado, cheil testo della disposizione testamentaria non sarebbe stato riconducibile altestatore “con buona probabilità tecnica”, non superando il giudizio tecnico “talesoglia probabilistica per l’irreperibilità di scrittura corsiva coeva alla grafiatestamentaria”.

Nonostante ciò, sarebbero state rilevate molteplici discordanze.Numero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione totalmenteassente o apparente in relazione agli accertamenti contenuti nella consulenzatecnica d’ufficio che aveva verificato la falsità del testamento in virtù di parametridi probabilità tecnica e in conformità alla regola del “più probabile che non”.A loro avviso, la sentenza avrebbe obliterato i contenuti e le conclusioni dellaCTU, enunciando solo in apparenza aspetti di disciplina relativi alla querela difalso e alla prova richiesta.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, meritano accoglimento.La corte territoriale ha respinto la querela di falso proposta dai ricorrentinonostante il CTU avesse concluso che la firma del testatore fosse autografa,con elevata probabilità tecnica ai limiti della certezza, mentre, con buonaprobabilità tecnica, i restanti segni grafici Xb (ossia, il contenuto del testamento)non erano riferibili alla mano di [OSCURATO:PERSONA].Ciò ha fatto valorizzando l’affermazione, contenuta nella stessa CTU, che “Ilgiudizio tecnico non supera la soglia probabilistica per la parziale mancanza ditermini omogenei di confronto e di scritture coeve e per alcune consonanze cheaccomunano i grafismi in comparazione”.Sostiene il giudice di secondo grado che, non potendosi, sulla base dellaperizia, formulare un giudizio di assoluta certezza o, quanto meno, di elevataprobabilità tecnica sulla falsità del contenuto del testamento, sia per “la parzialemancanza di termini omogenei di confronto e di scritture corsive coeve a quellain verifica, essendo il materiale posto a sua disposizione costituito soltanto dafirme autentiche del de cuius, sia per alcune assonanze comunque accomunantii grafismi in comparazione”, il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto dichiararela nullità del detto testamento in assenza di ulteriori elementi di valutazione checorroborassero l’indice di attendibilità ed incontrovertibilità delle risultanze dellarelazione peritale, per non avere i querelanti fornito, ai sensi dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. la prova unica e incontestabile dell’apocrificità delledisposizioni di ultima volontà del defunto.In particolare, la corte d’appello dà rilievo al fatto che i ricorrenti nonavevano prodotto in giudizio “scritture di comparazione analoghe a quellaNumero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026contenuta nel testamento del 20 gennaio 2011” e non avevano articolato capitoliData pubblicazione 27/05/2026di prova testimoniale rilevanti ai fini decisionali che potessero supplire alla nonidoneità della relazione peritale a “incontrovertibilmente dimostrare la falsità deldocumento impugnato”.Queste considerazioni non sono condivisibili.In primo luogo, occorre sottolineare che il giudice di merito, ancorché abbiadisposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprioconvincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente,comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivocomportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione e la grafia sianoaccertamento della verità.

Infatti, la consulenza tecnica sull’autografia di unascrittura, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verificadell’autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell’art.217 c.p.c., e, dall’altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe,tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (Cass.,Sez. 1, n. 15686 del 27 luglio 2015).La corte territoriale, quindi, è partita da un presupposto logico non esatto,ossia che, per definire la lite, fosse sufficiente basarsi sulle conclusioni dellaperizia grafologica.

Al contrario, avrebbe dovuto considerare che l’oggetto dellaquerela di falso è la veridicità della scrittura e che, quindi, la sua valutazionedoveva essere condotta, innanzitutto, direttamente su questa, la detta periziacostituendo un semplice supporto della sua attività, ancorché dotato di un valoreparticolarmente qualificato (Cass., Sez.

L, n. 1149 del 19 gennaio 2011).Ciò in quanto la consulenza grafologica non è suscettibile di conclusioniobbiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce unmezzo imprescindibile per l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione(Cass., Sez.

L, 20 maggio 2004) perché, “anche se ogni umano aspetto dellapersona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, ilineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati edifferenziati da sofisticali strumenti, l’attuale tecnologia può affermare - o negare- con certezza l’appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la formaNumero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia laData pubblicazione 27/05/2026verifica dell’irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - purpregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica,inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze,altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente,un rilievo probatorio di ben limitata consistenza” (Cass., Sez. 1, n. 15686 del 27luglio 2015).

Ecco la ragione per la quale il giudice di merito non può ignoraresiffatta consistenza strutturalmente limitata nella comparativa valutazione deglialtri elementi probatori, dovendosi confrontare, in ogni caso, con la coerenzalogica del contingente contesto nel quale l’atto si inserisce.La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto, in primis, esaminaredirettamente la scrittura, per poi avvalersi della consulenza e ponderare leconclusioni della stessa alla luce dei particolari rapporti esistenti fra le parti -anche dopo il decesso del de cuius - e fra queste e il defunto, delle condizioni dichi aveva redatto il testamento - altresì nei suoi ultimi anni di vita - e delleperplessità evidenziate dal perito, che aveva segnalato l’esistenza di molteplicidiscordanze, non trattate, però, specificamente, in sentenza, tenendo conto dellacomunque rilevata discrepanza fra sottoscrizione e contenuto del testamento.Il giudice di appello, invece, si è basato esclusivamente sulle conclusioni dellaCTU, dando spazio a un non condivisibile automatismo che, nella sostanza, hafatto dipendere la decisione della controversia non dal suo prudenteapprezzamento di tutti gli elementi agli atti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ma,appunto, dalle menzionate conclusioni.Vi è, poi, un secondo profilo di criticità della sentenza che va rilevato.Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che la consulenza tecnica che accertil’autenticità della firma non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe,appartengono ad una scienza esatta, ma sull’osservazione empirica che la grafiadi ciascun essere umano è unica.Inoltre, non può affermarsi in senso assoluto che il giudizio sull’autenticità diuna scrittura possa fondarsi sul criterio della (più o meno) elevata probabilitàNumero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026tecnica della falsità, accertata dal CTU, come sostenuto dalla Corte d’appello diData pubblicazione 27/05/2026Salerno, o su quello del “più probabile che non”, come prospettato dai ricorrenti.La giurisprudenza ha chiarito, in particolare, che il criterio del “più probabileche non” (ma, ad avviso del Collegio, analogo discorso va fatto quanto alparametro dell’elevata probabilità tecnica) costituisce, in tema di responsabilitàcivile, il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioèl’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti oeventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criteriodella attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruitàlogica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionaleapprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e nonabnorme, in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 26304 del 29 settembre 2021).Nella specie, il giudice di appello non ha fatto buon governo di quest’ultimaregola, da ritenere applicabile, altresì, in tema di consulenze grafologiche, inquanto ha subordinato l’accoglimento della querela di falso alla possibilità di ungiudizio di assoluta certezza (come detto, impossibile) o, quanto meno, dielevata probabilità tecnica sulla falsità del contenuto del testamento (giustificatocon le cognizioni specialistiche del CTU) quando, al contrario, avrebbe dovutovalutare il contenuto concreto della perizia e le sue conclusioni in relazione allamaggiore o minore capacità dimostrativa dei fatti, anche tenendo conto dellescritture comparative comunque presenti agli atti, dei rapporti fra le parti e dellaloro condotta, del contesto complessivo (come sopra meglio esposto) e dellemolteplici discordanze specificamente menzionate dal CTU e sulle quali ilmedesimo giudice di appello non ha fornito un’adeguata motivazione.Al contrario, la corte territoriale si è basata, come in precedenza messo inluce, su un automatismo fondato sulla mera lettura delle conclusioni del peritonominato dall’ufficio e su dei concetti applicabili in tema di accertamento delnesso causale non dirimenti nella specie perché non imposti dal codice di rito inmateria di querela di falso.

Il giudice, piuttosto, avrebbe dovuto accertare lacomplessiva ed effettiva attendibilità delle prove fornite dalla parte onerata,precisando le ragioni per le quali erano state da lui ritenute insufficienti adimostrare la dedotta falsità testamentaria.Numero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026Data pubblicazione 27/05/20262) Il ricorso è accolto.La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spesedi legittimità, applicando i principi sopra esposti.

P.Q.M- accoglie il ricorso;- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, indiversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine allespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli Avv.ti GiovanniVerde e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchéDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Salerno, n. 85/2021 del 29gennaio 2021.Numero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Tribunale di Salerno, con sentenza n. 472/2019, ha accolto la querela difalso proposta, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio n. 367/2014 e ha dichiarato la nullità del testamento olografo di MarioRusso, datato 20 gennaio 2011, ad eccezione della relativa sottoscrizione.d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 85/2021, haaccolto.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsaapplicazione degli artt. 602, 606, 2697 e 2702 c.c. in quanto la corte territorialeavrebbe errato nel ritenere necessaria la prova dell’assoluta certezza della falsitàdel testamento olografo piuttosto che quella della probabilità tecnica della falsitàstessa, accertata dal CTU, dovendo applicare la regola civilistica del “piùprobabile che non”.Il perito avrebbe rilevato, come accertato nella sentenza di primo grado, cheil testo della disposizione testamentaria non sarebbe stato riconducibile altestatore “con buona probabilità tecnica”, non superando il giudizio tecnico “talesoglia probabilistica per l’irreperibilità di scrittura corsiva coeva alla grafiatestamentaria”. Nonostante ciò, sarebbero state rilevate molteplici discordanze.Numero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la motivazione totalmenteassente o apparente in relazione agli accertamenti contenuti nella consulenzatecnica d’ufficio che aveva verificato la falsità del testamento in virtù di parametridi probabilità tecnica e in conformità alla regola del “più probabile che non”.A loro avviso, la sentenza avrebbe obliterato i contenuti e le conclusioni dellaCTU, enunciando solo in apparenza aspetti di disciplina relativi alla querela difalso e alla prova richiesta.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la strettaconnessione, meritano accoglimento.La corte territoriale ha respinto la querela di falso proposta dai ricorrentinonostante il CTU avesse concluso che la firma del testatore fosse autografa,con elevata probabilità tecnica ai limiti della certezza, mentre, con buonaprobabilità tecnica, i restanti segni grafici Xb (ossia, il contenuto del testamento)non erano riferibili alla mano di [OSCURATO:PERSONA].Ciò ha fatto valorizzando l’affermazione, contenuta nella stessa CTU, che “Ilgiudizio tecnico non supera la soglia probabilistica per la parziale mancanza ditermini omogenei di confronto e di scritture coeve e per alcune consonanze cheaccomunano i grafismi in comparazione”.Sostiene il giudice di secondo grado che, non potendosi, sulla base dellaperizia, formulare un giudizio di assoluta certezza o, quanto meno, di elevataprobabilità tecnica sulla falsità del contenuto del testamento, sia per “la parzialemancanza di termini omogenei di confronto e di scritture corsive coeve a quellain verifica, essendo il materiale posto a sua disposizione costituito soltanto dafirme autentiche del de cuius, sia per alcune assonanze comunque accomunantii grafismi in comparazione”, il Tribunale di Salerno non avrebbe potuto dichiararela nullità del detto testamento in assenza di ulteriori elementi di valutazione checorroborassero l’indice di attendibilità ed incontrovertibilità delle risultanze dellarelazione peritale, per non avere i querelanti fornito, ai sensi dell’art. 2697 c.c.e dell’art. 115 c.p.c. la prova unica e incontestabile dell’apocrificità delledisposizioni di ultima volontà del defunto.In particolare, la corte d’appello dà rilievo al fatto che i ricorrenti nonavevano prodotto in giudizio “scritture di comparazione analoghe a quellaNumero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026contenuta nel testamento del 20 gennaio 2011” e non avevano articolato capitoliData pubblicazione 27/05/2026di prova testimoniale rilevanti ai fini decisionali che potessero supplire alla nonidoneità della relazione peritale a “incontrovertibilmente dimostrare la falsità deldocumento impugnato”.Queste considerazioni non sono condivisibili.In primo luogo, occorre sottolineare che il giudice di merito, ancorché abbiadisposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprioconvincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente,comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivocomportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione e la grafia sianoaccertamento della verità. Infatti, la consulenza tecnica sull’autografia di unascrittura, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verificadell’autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell’art.217 c.p.c., e, dall’altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe,tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (Cass.,Sez. 1, n. 15686 del 27 luglio 2015).La corte territoriale, quindi, è partita da un presupposto logico non esatto,ossia che, per definire la lite, fosse sufficiente basarsi sulle conclusioni dellaperizia grafologica. Al contrario, avrebbe dovuto considerare che l’oggetto dellaquerela di falso è la veridicità della scrittura e che, quindi, la sua valutazionedoveva essere condotta, innanzitutto, direttamente su questa, la detta periziacostituendo un semplice supporto della sua attività, ancorché dotato di un valoreparticolarmente qualificato (Cass., Sez. L, n. 1149 del 19 gennaio 2011).Ciò in quanto la consulenza grafologica non è suscettibile di conclusioniobbiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce unmezzo imprescindibile per l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione(Cass., Sez. L, 20 maggio 2004) perché, “anche se ogni umano aspetto dellapersona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, ilineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati edifferenziati da sofisticali strumenti, l’attuale tecnologia può affermare - o negare- con certezza l’appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la formaNumero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026della scrittura (e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia laData pubblicazione 27/05/2026verifica dell’irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - purpregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica,inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze,altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente,un rilievo probatorio di ben limitata consistenza” (Cass., Sez. 1, n. 15686 del 27luglio 2015). Ecco la ragione per la quale il giudice di merito non può ignoraresiffatta consistenza strutturalmente limitata nella comparativa valutazione deglialtri elementi probatori, dovendosi confrontare, in ogni caso, con la coerenzalogica del contingente contesto nel quale l’atto si inserisce.La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto, in primis, esaminaredirettamente la scrittura, per poi avvalersi della consulenza e ponderare leconclusioni della stessa alla luce dei particolari rapporti esistenti fra le parti -anche dopo il decesso del de cuius - e fra queste e il defunto, delle condizioni dichi aveva redatto il testamento - altresì nei suoi ultimi anni di vita - e delleperplessità evidenziate dal perito, che aveva segnalato l’esistenza di molteplicidiscordanze, non trattate, però, specificamente, in sentenza, tenendo conto dellacomunque rilevata discrepanza fra sottoscrizione e contenuto del testamento.Il giudice di appello, invece, si è basato esclusivamente sulle conclusioni dellaCTU, dando spazio a un non condivisibile automatismo che, nella sostanza, hafatto dipendere la decisione della controversia non dal suo prudenteapprezzamento di tutti gli elementi agli atti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ma,appunto, dalle menzionate conclusioni.Vi è, poi, un secondo profilo di criticità della sentenza che va rilevato.Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che la consulenza tecnica che accertil’autenticità della firma non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe,appartengono ad una scienza esatta, ma sull’osservazione empirica che la grafiadi ciascun essere umano è unica.Inoltre, non può affermarsi in senso assoluto che il giudizio sull’autenticità diuna scrittura possa fondarsi sul criterio della (più o meno) elevata probabilitàNumero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026tecnica della falsità, accertata dal CTU, come sostenuto dalla Corte d’appello diData pubblicazione 27/05/2026Salerno, o su quello del “più probabile che non”, come prospettato dai ricorrenti.La giurisprudenza ha chiarito, in particolare, che il criterio del “più probabileche non” (ma, ad avviso del Collegio, analogo discorso va fatto quanto alparametro dell’elevata probabilità tecnica) costituisce, in tema di responsabilitàcivile, il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioèl’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti oeventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criteriodella attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruitàlogica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionaleapprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e nonabnorme, in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 26304 del 29 settembre 2021).Nella specie, il giudice di appello non ha fatto buon governo di quest’ultimaregola, da ritenere applicabile, altresì, in tema di consulenze grafologiche, inquanto ha subordinato l’accoglimento della querela di falso alla possibilità di ungiudizio di assoluta certezza (come detto, impossibile) o, quanto meno, dielevata probabilità tecnica sulla falsità del contenuto del testamento (giustificatocon le cognizioni specialistiche del CTU) quando, al contrario, avrebbe dovutovalutare il contenuto concreto della perizia e le sue conclusioni in relazione allamaggiore o minore capacità dimostrativa dei fatti, anche tenendo conto dellescritture comparative comunque presenti agli atti, dei rapporti fra le parti e dellaloro condotta, del contesto complessivo (come sopra meglio esposto) e dellemolteplici discordanze specificamente menzionate dal CTU e sulle quali ilmedesimo giudice di appello non ha fornito un’adeguata motivazione.Al contrario, la corte territoriale si è basata, come in precedenza messo inluce, su un automatismo fondato sulla mera lettura delle conclusioni del peritonominato dall’ufficio e su dei concetti applicabili in tema di accertamento delnesso causale non dirimenti nella specie perché non imposti dal codice di rito inmateria di querela di falso. Il giudice, piuttosto, avrebbe dovuto accertare lacomplessiva ed effettiva attendibilità delle prove fornite dalla parte onerata,precisando le ragioni per le quali erano state da lui ritenute insufficienti adimostrare la dedotta falsità testamentaria.Numero registro generale 8038/2021Numero sezionale 734/2026Numero di raccolta generale 16439/2026Data pubblicazione 27/05/20262) Il ricorso è accolto.La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spesedi legittimità, applicando i principi sopra esposti. P.Q.M- accoglie il ricorso;- cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, indiversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine allespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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